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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/07/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 4640/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BECHERI ROSETTA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LEVORI LUIGI RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 04/03/2025, con cui e Parte_1
, unitisi in matrimonio a El Salvador in data 20.4.2002 (atto Controparte_1 non trascritto nei registri dello stato civile italiano) hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. i coniugi concordano che la SI.ra abiterà e manterrà la residenza nella casa Parte_1 familiare sita in Brescia al Villaggio Sereno, Via Nona n. 115 di proprietà di entrambi i coniugi;
precisano altresì la SI.ra sta già provvedendo al pagamento per l'intero dei ratei mensili del mutuo fondiario acceso presso la Banca Pt_1
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Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'acquisto della casa;
3. La SI.ra si impegna quanto prima a richiedere l'accollo liberatorio esterno del mutuo di cui al Parte_1 punto che precede. All'avverarsi di questa condizione il marito SI. si impegna, ora per allora, a titolo Controparte_1 di riequilibrio dei rapporti patrimoniali e quindi senza la previsione di alcun corrispettivo, a cedere alla moglie la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Brescia al Villaggio Sereno, via Nona n. 115; il SI. dichiara Parte_1 altresì di rinunciare alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di ratei del mutuo bancario;
le spese notarili saranno a carico della SI.ra Pt_1
4. Nessuna somma disposta a carico dei genitori per il mantenimento dei figli e in quanto Persona_1 Persona_2 entrambi economicamente autosufficienti.
5. i ricorrenti rinunciano al concorso nel reciproco mantenimento, poiché entrambi economicamente autosufficienti, per come autodichiaratisi e comunque per quanto accertato, in termini di consistenza patrimoniale e reddituale, dai difensori in epigrafe individuati.
6. i coniugi dichiarano, con l'adempimento del punto 3, di avere risolto ogni e altra questione economica e/o reale, dipendente dal rapporto di coniugio e/o comunque da ogni altro diverso titolo ad esso connesso e/o da esso indipendente»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
Brescia, 04/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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