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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CI CE, OR
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2752/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060052957121000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001767674000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente si riporta ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente chiamato alle ore 11.15 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso presentato in data 30.07.2024 il sig. Ricorrente_1 ( CF_Ricorrente_1), residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), giusta procura in calce all'atto espresso il cui studio in Luogo_2, Indirizzo_3 2 eleggeva domicilio presso il quale comunicava di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il presente atto, impugnava l' Avviso
Intimazione n. 01420249008038585000 notificato in data 25.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione per mancato pagamento IRPEF-IRAP per gli anni 2002-2003.
Parte ricorrente in via principale e del tutto assorbente eccepiva , l'intervenuta prescrizione del termine decennale di riscossione, deducendo che l'avviso di intimazione fosse stato notificato in data 25.05.2024, ben oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, ed in particolare:
cartella n. 01420070001767674000 notificata il 12.03.2007; cartella n. 001420060052957121000 notificata il 07.01.2011.
Per questo ne richiedeva il suo rigetto per sopravvenuta prescrizione del termine decennale dell'attività di riscossione.
Si costituiva in data 06.09.2024 l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (13756881002) - Ente
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_1, , rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_1 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_2 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181515 - Racc. n. 12772 depositata in atti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_2 e con indirizzo Email_2.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con proprie controdeduzioni eccepita ogni avversa doglianza e ritenuto valido e corretto il proprio operato, dopo aver precisato che non fosse intervenuta prescrizione alcuna vista la notifica delle cartelle mai impugnate e divenute definitive nonché dichiarato la presenza di diversi atti interruttivi, ritenendo il ricorso infondato in fatto ed in diritto ne chiedeva il suo rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 6, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Il ricorso sottoposto a questa Corte all'odierna discussione verte principalmente sulla legittimità dell'avviso di intimazione notificato al contribuente in data 25.05.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento di crediti erariali risalenti, già oggetto di precedenti cartelle di pagamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, asserendo il decorso del termine decennale senza che abbia ricevuto notifica di atti interruttivi idonei.
E' nota l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. , come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che:
“Il diritto alla riscossione delle imposte erariali si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, salvo atti interruttivi ritualmente notificati” (Cass. civ., sez. trib., n. 12263/2007;
n. 4283/2010; n. 23397/2016).
È altresì pacifico che l'onere di provare l'esistenza e la rituale notifica degli atti interruttivi grava sull'Agente della Riscossione, trattandosi di fatti impeditivi dell'eccepita prescrizione (art. 2697 c.c.).
La Corte nella fattispecie ritiene che dalla lettura degli atti risulta la notifica in data 12.03.2007 della cartella di pagamento più risalente e la notifica dell'ultima cartella di pagamento avvenuta in data 07.01.2011. Invece,
l'avviso di intimazione impugnato risulta essere stato notificato solo in data 25.05.2024. Dunque dopo il decorso di un termine superiore a quello prescrizionale decennale a tutto considerare la notifica dell'ultima cartella del 2011. Ciò detto, questa Corte ritiene che a fronte della specifica doglianza di prescrizione lamentata dal ricorrente era onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, l'Agente della Riscossione aveva l'onere di dimostrare:
l'esistenza di atti interruttivi;
la loro rituale notifica;
la loro idoneità a interrompere il decorso della prescrizione.
Ciò non si è verificato, limitandosi l'Agente della Riscossione a richiamare con proprie controdeduzioni genericamente la presenza di atti interruttivi, senza dare prova alcuna della documentazione attestante la loro effettiva notifica.
Giurisprudenza consolidata ha in più occasioni chiarito che:
“La mera allegazione dell'esistenza di atti interruttivi, non supportata da prova documentale della loro notifica, non è idonea a superare l'eccezione di prescrizione” (Cass. civ., sez. trib., n. 10506/2019; n. 24413/2018;
n. 316/2014).
“In tema di riscossione, l'onere della prova della notifica degli atti interruttivi incombe sull'Agente della riscossione, non potendo il giudice supplire con presunzioni” (Cass. civ., sez. trib., n. 18074/2021).
Nel caso de quo , tale onere non è stato assolto. Conseguentemente l'assenza di atti interruttivi provati, fa ritenere a questa Corte che il diritto alla riscossione dei crediti sottesi all'avviso di intimazione deve ritenersi inevitabilmente prescritto.
Pertanto, l'atto impugnato risulta essere illegittimo, poiché è stato emesso quando il diritto dell'Amministrazione era ormai estinto.
La Corte quindi, assorbita ogni ulteriore doglianza, accoglie il ricorso per la sopravvenuta prescrizione dei termini e compensa le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CI CE, OR
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2752/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008038585000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060052957121000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001767674000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente si riporta ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente chiamato alle ore 11.15 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso presentato in data 30.07.2024 il sig. Ricorrente_1 ( CF_Ricorrente_1), residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), giusta procura in calce all'atto espresso il cui studio in Luogo_2, Indirizzo_3 2 eleggeva domicilio presso il quale comunicava di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il presente atto, impugnava l' Avviso
Intimazione n. 01420249008038585000 notificato in data 25.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione per mancato pagamento IRPEF-IRAP per gli anni 2002-2003.
Parte ricorrente in via principale e del tutto assorbente eccepiva , l'intervenuta prescrizione del termine decennale di riscossione, deducendo che l'avviso di intimazione fosse stato notificato in data 25.05.2024, ben oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, ed in particolare:
cartella n. 01420070001767674000 notificata il 12.03.2007; cartella n. 001420060052957121000 notificata il 07.01.2011.
Per questo ne richiedeva il suo rigetto per sopravvenuta prescrizione del termine decennale dell'attività di riscossione.
Si costituiva in data 06.09.2024 l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (13756881002) - Ente
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_1, , rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_1 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_2 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181515 - Racc. n. 12772 depositata in atti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_2 e con indirizzo Email_2.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con proprie controdeduzioni eccepita ogni avversa doglianza e ritenuto valido e corretto il proprio operato, dopo aver precisato che non fosse intervenuta prescrizione alcuna vista la notifica delle cartelle mai impugnate e divenute definitive nonché dichiarato la presenza di diversi atti interruttivi, ritenendo il ricorso infondato in fatto ed in diritto ne chiedeva il suo rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 6, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Il ricorso sottoposto a questa Corte all'odierna discussione verte principalmente sulla legittimità dell'avviso di intimazione notificato al contribuente in data 25.05.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento di crediti erariali risalenti, già oggetto di precedenti cartelle di pagamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, asserendo il decorso del termine decennale senza che abbia ricevuto notifica di atti interruttivi idonei.
E' nota l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. , come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che:
“Il diritto alla riscossione delle imposte erariali si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, salvo atti interruttivi ritualmente notificati” (Cass. civ., sez. trib., n. 12263/2007;
n. 4283/2010; n. 23397/2016).
È altresì pacifico che l'onere di provare l'esistenza e la rituale notifica degli atti interruttivi grava sull'Agente della Riscossione, trattandosi di fatti impeditivi dell'eccepita prescrizione (art. 2697 c.c.).
La Corte nella fattispecie ritiene che dalla lettura degli atti risulta la notifica in data 12.03.2007 della cartella di pagamento più risalente e la notifica dell'ultima cartella di pagamento avvenuta in data 07.01.2011. Invece,
l'avviso di intimazione impugnato risulta essere stato notificato solo in data 25.05.2024. Dunque dopo il decorso di un termine superiore a quello prescrizionale decennale a tutto considerare la notifica dell'ultima cartella del 2011. Ciò detto, questa Corte ritiene che a fronte della specifica doglianza di prescrizione lamentata dal ricorrente era onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, l'Agente della Riscossione aveva l'onere di dimostrare:
l'esistenza di atti interruttivi;
la loro rituale notifica;
la loro idoneità a interrompere il decorso della prescrizione.
Ciò non si è verificato, limitandosi l'Agente della Riscossione a richiamare con proprie controdeduzioni genericamente la presenza di atti interruttivi, senza dare prova alcuna della documentazione attestante la loro effettiva notifica.
Giurisprudenza consolidata ha in più occasioni chiarito che:
“La mera allegazione dell'esistenza di atti interruttivi, non supportata da prova documentale della loro notifica, non è idonea a superare l'eccezione di prescrizione” (Cass. civ., sez. trib., n. 10506/2019; n. 24413/2018;
n. 316/2014).
“In tema di riscossione, l'onere della prova della notifica degli atti interruttivi incombe sull'Agente della riscossione, non potendo il giudice supplire con presunzioni” (Cass. civ., sez. trib., n. 18074/2021).
Nel caso de quo , tale onere non è stato assolto. Conseguentemente l'assenza di atti interruttivi provati, fa ritenere a questa Corte che il diritto alla riscossione dei crediti sottesi all'avviso di intimazione deve ritenersi inevitabilmente prescritto.
Pertanto, l'atto impugnato risulta essere illegittimo, poiché è stato emesso quando il diritto dell'Amministrazione era ormai estinto.
La Corte quindi, assorbita ogni ulteriore doglianza, accoglie il ricorso per la sopravvenuta prescrizione dei termini e compensa le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco