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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente
Dott.ssa Ivana Morandin Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1976, ed ivi residente in località Ca' Albrizzi, N.5, Cap. 30014, con l'ausilio dell'OCC Dott. Giorgio
Lorenzo, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in AR (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Parte_1 versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento (risultando l'unico componente del proprio nucleo familiare) con il proprio reddito pari ad € 1.800,00 mensili, sul quale attualmente gravano trattenute pari a € 293,00 mensili (relativi a cessione del quinto dello stipendio), e, al contempo, fare fronte a debiti per € 77.565,49; rilevato che l'istante non possiede beni immobili mentre risulta titolare di due beni mobili registrati (un autoveicolo targato GE909RA, modello FORD PUMA, ed un Motoveicolo targato AD5628); letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, e la liquidazione del patrimonio verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il Dott. Giorgio Lorenzo;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02
n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al Dott. Giorgio Lorenzo.
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente
Dott.ssa Ivana Morandin Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1976, ed ivi residente in località Ca' Albrizzi, N.5, Cap. 30014, con l'ausilio dell'OCC Dott. Giorgio
Lorenzo, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in AR (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Parte_1 versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento (risultando l'unico componente del proprio nucleo familiare) con il proprio reddito pari ad € 1.800,00 mensili, sul quale attualmente gravano trattenute pari a € 293,00 mensili (relativi a cessione del quinto dello stipendio), e, al contempo, fare fronte a debiti per € 77.565,49; rilevato che l'istante non possiede beni immobili mentre risulta titolare di due beni mobili registrati (un autoveicolo targato GE909RA, modello FORD PUMA, ed un Motoveicolo targato AD5628); letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, e la liquidazione del patrimonio verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il Dott. Giorgio Lorenzo;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02
n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al Dott. Giorgio Lorenzo.
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi