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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3140/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1653 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1857 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11.30 - 11.50.
Resistente/Appellato: assente ore 11.30 - 11.50.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3140/2023 depositato il 27/10/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi n.148 del 16/02/2023, n.1653 del 19/12/2022; n.1857 del 19/12/2022, emessi dal
Comune di Canicattì, a titolo di IMU/TARI anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ha per oggetto tre avvisi di accertamento relativi ad IMU e TARI, anno d'imposta 2017, adottato quale conseguenza di infedele denuncia di locali assoggettabili a tassazione, ubicati nel Comune di Canicattì.
Infondato è l'unico motivo di censura, con il quale si deduce la prescrizione della pretesa relativa all'anno 2017.
L'art.1 comma 161 della legge n.296/2006 in materia di tributi degli enti locali prescrive che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere presentati”.
Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, la notifica degli avvisi di accertamento doveva essere effettuata entro il 31/12/2022.
Tuttavia, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19, ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020 conv. L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), venivano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Poi con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Quindi, per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Pertanto, spirando il termine di decadenza il 26 marzo 2023, la notifica degli avvisi impugnati effettuata in data 14/03/2023, deve considerarsi tempestiva. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il Comune di Canicattì ha consegnato gli avvisi di accertamento all'ufficio postale per la notifica il 14.03.2023, mentre sono stati ricevuti dalla contribuente il 18.04.2023. È ormai pacifico che, in ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, per il notificante, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere accertativo, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
Pertanto, gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati nei termini di legge. Dalla notifica degli avvisi di accertamento decorrono i termini di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
US Segreto AB Di SA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3140/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1653 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1857 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11.30 - 11.50.
Resistente/Appellato: assente ore 11.30 - 11.50.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3140/2023 depositato il 27/10/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi n.148 del 16/02/2023, n.1653 del 19/12/2022; n.1857 del 19/12/2022, emessi dal
Comune di Canicattì, a titolo di IMU/TARI anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ha per oggetto tre avvisi di accertamento relativi ad IMU e TARI, anno d'imposta 2017, adottato quale conseguenza di infedele denuncia di locali assoggettabili a tassazione, ubicati nel Comune di Canicattì.
Infondato è l'unico motivo di censura, con il quale si deduce la prescrizione della pretesa relativa all'anno 2017.
L'art.1 comma 161 della legge n.296/2006 in materia di tributi degli enti locali prescrive che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere presentati”.
Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, la notifica degli avvisi di accertamento doveva essere effettuata entro il 31/12/2022.
Tuttavia, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19, ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020 conv. L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), venivano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Poi con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Quindi, per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Pertanto, spirando il termine di decadenza il 26 marzo 2023, la notifica degli avvisi impugnati effettuata in data 14/03/2023, deve considerarsi tempestiva. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il Comune di Canicattì ha consegnato gli avvisi di accertamento all'ufficio postale per la notifica il 14.03.2023, mentre sono stati ricevuti dalla contribuente il 18.04.2023. È ormai pacifico che, in ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, per il notificante, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere accertativo, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
Pertanto, gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati nei termini di legge. Dalla notifica degli avvisi di accertamento decorrono i termini di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
US Segreto AB Di SA