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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10861/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Mingrino presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1
Nato a Melzo (MI) il 01.05.1992 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Loveri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Melzo (MI) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Melzo al n. 2; Parte II;
Anno 2019 In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana ERna_1
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana ERna_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno nel rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura materna e paterna. Per ER
3) I figli e engono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con conseguente paritario esercizio della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura dei figli minori saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con i figli. NEI PERIODI SCOLASTICI II genitori concordano che il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente, due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino rispettivamente al mercoledì e al venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 fino alla domenica sera con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna entro le ore 20.30. Per Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare e ER alle eventuali attività extrascolastiche previste, collaborando in caso di trasferta lavorativa da parte di uno dei genitori, in modo da garantire al contempo il benessere e le abitudini dei figli con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso la residenza materna al termine della permanenza degli stessi presso di lui. Per ER
e frequentano la scuola materna di ERna_3
Nel tempo libero, ad oggi, frequentano i seguenti corsi:corso di nuoto I genitori si impegnano a collaborare in futuro anche qualora i figli desiderassero cambiare corso sportivo, in modo da garantire al contempo la buona pratica dei figli allo sport con gli impegni lavorativi dei genitori. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA Per ER
e trascorreranno i periodi di vacanza scolastica secondo lo schema indicato:
- ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 23/12 al 30/12 per chi li tiene la Vigilia di Natale o dal 31/12 al 6/1 per chi li tiene il 25 dicembre); i giorni subito precedenti, o subito successivi, ai succitati periodi parimenti interessati da chiusura scolastica, potranno essere aggiunti ai suddetti periodi di competenza, previo accordo tra i genitori;
- ad anni alterni per le altre festività, inclusa la copertura dei relativi ponti (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio);
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- Il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età dei figli minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali. Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi dei figli nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche dei figli, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini degli stessi, nonché di comunicarsi i recapiti – anche telefonici fissi, se sussistenti – di vacanza dei figli con l'uno e l'altro genitore. Per ER
4) i minori e vengono collocati prevalentemente presso la madre presso la casa familiare sita in Melzo, Via P. Mascagni n. 16, che viene pertanto assegnata a quest'ultima.
5) I coniugi, infatti, convengono che la IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare Parte_1 unitamente ai figli, mentre il IG. provvederà a trovare altra collocazione abitativa, ove CP_1 trasferirsi entro il 31.8.2025; lo stesso si impegna altresì a trasferire la propria residenza avendo cura di comunicare il nuovo indirizzo alla IG.ra entro il 31.12.2025. Parte_1
6) Fintanto che il IG. non avrà reperito una nuova abitazione permarrà presso la casa CP_1 coniugale, ivi contribuendo al pagamento del 50% delle utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl, Tari (tassa nettezza urbana) e spese condominiali ordinarie. Al momento del rilascio dell'abitazione da parte del IG. le utenze saranno volturate a nome della IG.ra , CP_1 Parte_1 la quale provvederà ai relativi pagamenti.
7) I coniugi continueranno a corrispondere, nella misura di 50% ciascuno, la rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare sino ad estinzione, nonché le spese condominiali straordinarie.
8) Il padre verserà, a far data dal mese di settembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento Per ER ordinario dei figli e l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 a figlio) soggetto a rivalutazione annuale Istat – da corrispondersi entro il 15 di ogni mese - con bonifico alle coordinate bancarie della IG.ra ; 9) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire per i figli minori Parte_1 nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, aggiornato a giugno 2025: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- u universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico, salvo che il dissenso non sia motivato da ragioni educative e morali espresse dal genitore. In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita degli stessi e che necessitano di interventi economici straordinari
10) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per i figli venga percepito al 50% da entrambi i genitori e le eventuali detrazioni fiscali relative alle spese scolastiche, mediche, sportive, etc. dei figli saranno a beneficio di entrambi;
l'assegno unico verrà accreditato per l'intero sul conto corrente comune al fine di provvedere al pagamento del mutuo e della mensa scolastica dei minori.
11) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto, essendo indipendenti economicamente uno dall'altro, rinunciano reciprocamente alla domanda di assegno di mantenimento. PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI PATTUIZIONI
12) Le parti concordano che le somme presenti sul conto corrente cointestato al momento della sottoscrizione del presente accordo, al netto della somma di euro 3.000,00 che gli stessi manterranno sul suddetto conto corrente, verranno suddivise al 50% tra i cointestatari e che il medesimo conto corrente verrà comunque mantenuto per provvedere al pagamento della rata di mutuo e della mensa scolastica per i figli minori, nonché per l'accredito dell'assegno unico;
i coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti e conti deposito dei quali gli stessi sono intestati personalmente.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto che proprietà e godimento dei beni mobili e somme di denaro sono già stati definiti bonariamente tra loro con il presente accordo e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per questioni economiche dipendenti - e non - dal rapporto di coniugio. Con il presente accordo sono stati pertanto regolati tutti i pregressi rapporti di carattere patrimoniale ed economico.
14) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, escludendo che gli stessi possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore;
15) I ricorrenti si dichiarano pienamente soddisfatti delle condizioni di cui sopra, che accettano e sottoscrivono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio nel Comune di Melzo in data 25.05.2019.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG