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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3565/2023 promoSA da:
RO.SA c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sylvia Piazzoli (c.f. ), elettivamente domiciliata in Perugia, Via Della Filanda n. C.F._2
10, presso lo studio del difensore;
ATTRICE
contro c.f. , in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] in virtù di procura speciale conferita in data 14.04.2021, certificata autentica nella firma CP_2 per atto Notaio dott.SA di Milano, Rep. nr. 6745, Racc. nr. 4737, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca (c.f. ), il quale dichiara di C.F._3 volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni all'indirizzo P.E.C.
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CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità dell'intermediario finanziario.
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, I comma n. 1, c.p.c., depositate il 26.09.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla stregua dei motivi tutti addotti, in via pregiudiziale e, per quanto di ragione, anche preliminare accertare, riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta “ ”; in via principale nel CP_1 merito accertare, riconoscere e dichiarare che la RO.SA appartiene alla categoria dei Pt_1
“clienti al dettaglio” ex art. 4, paragrafo 1, n. 11 della Direttiva 2014/65/EU c.d. “MiFID II” ed art.
26 del Reg. Consob 16190/2007, applicabile ratione temporis); accertare, riconoscere e dichiarare che in data 19.12.2007 la RO.SA sottoscriveva con “ Parte_1 Controparte_3
Lazio” filiale di Perugia, il “Contratto di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione
[...] di ordini su strumenti finanziari e di collocamento” (c.d. “contratto quadro”); accertare, riconoscere
1 e dichiarare che “BPEL” forniva alla RO.SA anche un servizio di consulenza ancorchè non Pt_1 formalizzato per iscritto;
accertare riconoscere e dichiarare che in data 10.4.2014 “BPEL”, in esecuzione del contratto quadro del 19.12.2007, dava esecuzione all'ordine di acquisto n.
201504100310000629 avente ad oggetto le obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%” codice ISIN
XS0462994343 per una quantità/valore nominale di € 50.000,00; accertare riconoscere e dichiarare che tale ordine di acquisto era stato disposto dalla RO.SA (cliente “corporate”) su Pt_1 raccomandazione personalizzata del promotore finanziario di “BPEL” n. 173632 cui era affidata;
accertare, riconoscere e dichiarare le plurime violazioni di regole di condotta poste in essere dall'intermediario finanziario, prima “BPEL” poi “ , in relazione all'ordine di acquisto n. CP_4
201504100310000629 avente ad oggetto le obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%”, con particolar riferimento a: la violazione del dovere di diligenza e correttezza [ex art. 21, comma 1 lett. a)
TUF], la violazione del dovere di suggerire strumenti finanziari solo se nel migliori interesse del cliente [ex art. 21, comma 2-ter, TUF]; l'erronea/infedele profilatura [in sprezzo agli artt. 21, comma
1 lett. b) TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007 applicabile ratione temporis]; la violazione dell'obbligo di valutare l'adeguatezza ed appropriatezza del prodotto [ex art. 21, comma 2 ter, TUF, art. 40 e 41 del Reg. Consob 16190/2007 applicabile ratione temporis;
ed artt. 8 e 9 del c.d. contratto quadro]; la violazione dell'obbligo di informazione preventiva [ex art. 21, comma 1 lett. b) TUF, artt. 27, 31 e 34
Reg. Consob 16190/2007; oltrechè art. 12 del c.d. contratto quadro] e la violazione dell'obbligo di informazione continua [ex art. 21, comma 1 lett. b) TUF ed art 34 Reg. 16190/2007 CP_5 applicabile ratione temporis]; accertare, riconoscere e dichiarare che per colpa unica ed esclusiva delle violazioni delle regole di condotta poste in essere dall'intermediario finanziario, la RO.SA perdeva tutto il capitale investito nelle obbligazioni Portugal Telecom, e pari ad € 50.000,00; Pt_1 subendo un danno complessivo pari ad € 48.152,58 [€ 50.000,00 (capitale investito) - € 1.847,42
(cedole incaSAte)]; accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell'intermediario finanziario, per aver costretto con dolo ovvero colpa grave, la RO.SA ad Pt_1 esperire il presente giudizio;
e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla RO.SA
a titolo di risarcimento danno, la somma pari ad € 48.152,58 [€ 50.000,00 (capitale Pt_1 investito) - € 1.847,42 (cedole incaSAte)]; e condannare la convenuta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, condannandola, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una somma equitativamente determinata da Codesto Ill.mo Tribunale. Con interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo. In via denegata e subordinata nel Cont merito confermare la decisione n. 5704 emeSA il 27.7.2022 dall' “ ; e condannare la convenuta a corrispondere alla RO.SA a titolo di risarcimento danno, la somma di € 19.660,73; Pt_1 accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell'intermediario finanziario, per aver costretto con dolo ovvero colpa grave, la RO.SA ad esperire il Pt_1 presente giudizio;
e per l'effetto condannare la convenuta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, condannandola, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una somma equitativamente determinata da Codesto Ill.mo Tribunale. Con interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo. Per il resto come per legge. Con ogni consequenziale pronuncia altresì. In ogni caso, con vittoria di spese escluse da base imponibile/anticipazioni, compenso professionale del presente giudizio, oltre forfettario, iva e c.i., come saranno liquidati dal Giudice in applicazione della relativa normativa”;
2 per parte convenuta: come da note scritte ex art. 189, I comma n. 1, c.p.c. depositate il 27.09.2024: A) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per le causali dedotte sub 1) in narrativa;
B) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
C) in via subordinata, limitare l'eventuale condanna della convenuta alla minor somma di Euro di Euro
19.660,73 (pari a Euro 50.000,00 - Euro 1.847,42 (cedole incaSAte) - Euro 28.491,85), quale perdita che l'attrice avrebbe effettivamente sopportato se avesse proceduto alla tempestiva vendita delle obbligazioni a gennaio 2016, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione circa la rischiosità del titolo;
D) condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023, la prof.SA ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_7 conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare parte attrice, nell'esporre i fatti di causa, ha rappresentato le seguenti circostanze: di aver sottoscritto con la filiale di Perugia, in data Controparte_8
19.12.2007, un contratto di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di collocamento (contratto quadro); di essere una “cliente al dettaglio”, ex art. 4, paragrafo 1, n. 11 della Direttiva 2014/65/EU c.d. “MiFID II”, in quanto priva di alcuna conoscenza e competenza in materia di investimenti e mercato finanziario;
che ogni investimento realizzato in esecuzione del contratto quadro è stato preceduto da una raccomandazione personalizzata della Banca, la quale ha prestato anche un servizio di consulenza finanziaria pur non formalizzato per iscritto, non essendo prevista la forma scritta a pena di nullità; di aver riposto totale fiducia nel promotore finanziario di BPEL da cui era seguita, tanto da non rendersi conto di essere paSAta da una profilazione di rischio “media” a “medio – alta” quando, dopo aver compilato un primo questionario MiFID in data
22.5.2012, le è stato richiesto di firmarne un altro il giorno successivo, 23.05.2012, a cui il promotore aveva apportato alcune modifiche per consentirle l'accesso a prodotti finanziari intereSAnti;
che BPEL nel 2015 è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, con decreto n. 45 del 10.02.2015, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia; che in data 10.04.2015, la RO.SA su raccomandazione personalizzata del promotore finanziario di BPEL in Pt_1 amministrazione straordinaria, ha ordinato l'acquisto delle obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%” codice ISIN XS0462994343 per una quantità/valore nominale di € 50.000,00; che l'acquisto delle suddette obbligazioni non ha costituito un buon investimento ed infatti, l'anno successivo, si è verificato l'azzeramento del capitale investito per default dell'emittente; che la pur consapevole CP_3 delle criticità dell'investimento, lo ha raccomandato ugualmente, violando i doveri di lealtà, diligenza e correttezza ex art. 21, comma 1, lett. a), TUF, e il dovere di consigliare strumenti finanziari solo nell'interesse del cliente ex art. 21, comma 2-ter, TUF;
che, inoltre, le obbligazioni suggerite non erano adeguate al profilo di rischio della sig.ra in quanto investimenti speculativi, aspetto che il Pt_1 promotore finanziario non poteva non conoscere;
che, ad ogni modo, è stata effettuata una profilazione erronea ed infedele della propensione al rischio dell'odierna attrice, facendola paSAre da una fascia di
3 rischio media ad una medio – alta;
che, consigliando tale genere di investimento, il promotore finanziario ha violato anche il proprio obbligo professionale di valutare l'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione di investimento con riferimento alle caratteristiche del cliente, imposto sia dalla normativa nazionale (artt. 21, comma 2-ter, TUF;
40 e 41 del Reg. 16190/2007), sia da quella CP_5 negoziale (artt. 8 e 9 del c.d. “contratto quadro”); che la BPEL ha violato anche l'obbligo di informazione preventiva di cui agli artt. 21, comma 1 lett. b), TUF, 27, 31 e 34 Reg. CP_5
16190/2007, e 12 del contratto quadro, avendo omesso di riferire il nuovo emittente e garante delle obbligazioni, ossia “OI BRASIL” e non “PORTUGAL TELECOM”, il rating dell'emittente e rating dell'investimento (BB+, investimento speculativo), la situazione di grave dissesto economico del nuovo emittente/garante, tanto da rendere serio, concreto ed attuale il rischio di default, l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio della cliente;
che, neanche dopo l'acquisto delle obbligazioni, BPEL ha colmato tale vuoto informativo violando, di conseguenza, anche l'obbligo di informazione continua di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), TUF, e art. 34 Reg. 16190/2007, non CP_5 costituendo adempimento l'indicazione di rischiosità “alta” del titolo nell'estratto conto del 30.06.2015; che in data 21.11.2015 la Banca d'Italia, con provvedimento approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto ai sensi dell'art. 32 del D. Lvo n. 180 del 2015 l'avvio della risoluzione di BPEL in amministrazione straordinaria e con decreto legge del 22.11.2015 n. 183 è stata costituita la Controparte_9
( avente per oggetto l'attività di ente-ponte ai sensi dell'art. 2 del D. Lvo n. 180/2015 con CP_4 riguardo alla “BPEL” in risoluzione;
che con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della BPEL posta in risoluzione, eccezion fatta per le sole “…passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D. Lvo 180 del 2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili in fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione…”, statuendo inoltre che “…l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n.
180”; che di conseguenza è diventata il nuovo intermediario titolare del contratto quadro CP_4 sottoscritto in data 19.12.2007 tra l'attrice e la BPEL;
che il nuovo titolare ha ugualmente CP_4 omesso di informare la sig.ra circa l'effettivo emittente e garante del titolo “Oi Brasil” e non Pt_1 più “Portugal Telecom”, la situazione di grave dissesto finanziario di “Oi Brasil” in imminente default ed il rischio concreto ed attuale di perdita del capitale, in violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b),
TUF ed art. 34 Reg. 16190/2007, a nulla valendo che negli estratti conto titoli di del CP_5 CP_4
31.12.2015 e del 30.6.2016 la rischiosità del titolo fosse stata indicata come “alta”; che a giugno del 2016 l'attrice ha perso tutto il capitale investito per il default di “Oi Brasil” per responsabilità esclusiva dell'intermediario finanziario che non ha adempiuto ai propri doveri informativi;
che non hanno avuto esito positivo né la richiesta di risarcimento danno del 19.06.2017, inoltrata tramite la a né la steSA richiesta indirizzata dal legale dell'attrice alla Controparte_10 CP_4 CP_11
(dopo l'incorporazione in il 16.11.2017, della , già CP_11 Controparte_12 [...]
, né il tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense della CP_9
Fondazione Forense di Perugia che si è chiuso con esito negativo il 14.02.2019; di aver presentato nuovamente un reclamo ad il 07.07.2020 e, dato l'esito negativo, di aver presentato ricorso CP_11 Contr all' il quale, con decisione n. 5704 del 27.07.2022, ha accolto parzialmente le richieste avanzate
4 dalla sig.ra riconoscendole un risarcimento di euro 19.660,73, oltre rivalutazione monetaria;
Pt_1 Contr che ha dichiarato, con lettera del 12.10.2022 in risposta a chiarimenti dell' Controparte_7 Contr del 27.09.2022, di non poter adempiere al dispositivo della decisione dell' in quanto fondato sul presupposto che “la Banca sia legittimata passiva per una contestazione afferente ad un comportamento risalente al 10 aprile 2015, ascrivibile esclusivamente alla ”. Parte_2
Ciò posto in fatto, l'attrice ha innanzitutto motivato in via preliminare che, in relazione alla legittimazione passiva dell'odierna convenuta, è stata citata in giudizio in Controparte_7 quanto, con atto notarile del 26.03.2021, ha incorporato per fusione assumendosene, ex art. CP_11
2504-bis c.c. i diritti e gli obblighi, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, tra i quali figuravano: sia le obbligazioni risarcitorie per violazione delle regole di condotta ascrivibili in proprio a (obbligazione risarcitoria per violazione dell'obbligo di informazione CP_4 continua), entrate a far parte del patrimonio di il 16.11.2017 attraverso l'incorporazione per CP_11 fusione di già , sia le obbligazioni risarcitorie per Controparte_12 Controparte_9 violazione delle regole di condotta ascrivibili in proprio a “BPEL” e poi transitate nel patrimonio dell'ente-ponte attraverso il provvedimento di cessione della Banca d'Italia del 22.11.2015, CP_4 successivamente entrate a far parte del patrimonio di con il provvedimento della Banca CP_11
d'Italia del 10.05.2017 con cui è stata dichiarata la ceSAzione della qualifica di ente-ponte di
[...]
e del per avvenuta cessione a A tale riguardo, la Controparte_9 CP_9 Controparte_13 sig.ra ha ulteriormente specificato che: la cessione d'azienda di BPEL all' Pt_1 Controparte_14 ha comportato il trasferimento anche dei rapporti e delle passività relative alle obbligazioni risarcitorie per violazione delle regole di condotta, ex art. 43, comma 4, D. Lvo n. 180 del 2015, non essendo stati espreSAmente esclusi da un provvedimento della Banca d'Italia; alla cessione considerata non è applicabile l'art. 2560, comma 2, c.c., quanto piuttosto la disciplina speciale dettata dall'art. 58 TUB riferito specificatamente alla cessione di azienda bancaria e in applicazione del quale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cessione della Banca d'Italia del 22.11.2015, è CP_4 divenuta titolare e responsabile delle obbligazioni risarcitorie per le violazioni di regole di condotta riferibili alla BPEL, poi transitate in con il provvedimento del 10.05 2017 di ceSAzione CP_11 della qualifica di ente-ponte ed infine acquisite da per l'atto di fusione con Controparte_7 CP_11 del 26.03.2021.
Quanto poi al merito, ha dedotto: che la Banca ha sempre prestato alla sig.ra un servizio di Pt_1 consulenza finanziaria - servizio di investimento c.d. a più alto valore aggiunto di cui all'art.1, commi
5, lett. f e 5-septies, TUF, - anche se tale rapporto non è mai stato formalizzato per iscritto non essendo neceSArio a pena di nullità ex art. 37 Reg. Consob 16190/2007, unitamente ad un servizio di investimento c.d. esecutivo di cui all'art. 1, commi 5, lett. e) e 5-septies TUF, servizi per i quali è richiesto il rispetto dei doveri di diligenza e correttezza, di esatta profilatura al fine di valutare l'appropriatezza dell'operazione, di informazione preventiva e continuativa e, relativamente al servizio di consulenza, anche il dovere di raccomandare strumenti finanziari solo per il miglior interesse del cliente;
che la BPEL, raccomandando l'acquisto delle obbligazioni Portugal Telecom di cui conosceva non solo la natura speculativa ma anche il concreto rischio di default del nuovo emittente, ha violato il dovere di comportarsi con diligenza e correttezza ex art. 21, comma 1, lett. a), TUF, e il dovere di suggerire strumenti finanziari solo se nell'interesse del cliente ex art. 21, comma 2-ter, TUF;
che l'intermediario finanziario ha stilato una profilatura erronea, incongrua ed infedele della sig.ra
5 innalzando la sua propensione al rischio da “media” a “medio – alta”, in contrasto con i Pt_1 questionari MiFID stilati prima e dopo rispetto a quello del 23.05.2012 in cui risultava la categoria
“alta”; che la non ha valutato in maniera corretta l'adeguatezza dell'investimento proposto, in CP_3 quanto non adatto né per un profilo di rischio medio né per un profilo di rischio medio – alto, trattandosi di un investimento speculativo, commettendo così una violazione degli artt. 21, comma 2- ter TUF, 40 e 42 del Reg. 16190/2007 e degli artt. 8 e 9 del contratto quadro, oltre a non CP_5 attivarsi, come avrebbe dovuto, per sconsigliare una operazione inappropriata;
che la BPEL ha altresì violato l'obbligo di informazione preventiva, posto a suo carico dagli artt. 21, comma 1, lett. b, TUF, e 27, 31 e 34 Reg. 16190/2007, e dall'art. 12 del contratto quadro, non avendo resa edotta CP_5
l'attrice sia dell'operazione in sé, sia circa la sua inadeguatezza rispetto al profilo di rischio, a nulla rilevando la tipologia di contratto in essere tra le parti (di mera esecuzione o di consulenza) o il grado di esperienza in ambito finanziario del cliente o, ancora, la sua propensione al rischio;
che la BPEL, prima, e la dopo la cessione, hanno violato l'obbligo di informazione continua ex art. art. 21, CP_4 comma 1, lett. b), TUF e art. 34 Reg. 16190/2007, omettendo di integrare e aggiornare tutte le CP_5 informazioni relative all'investimento “Portugal Telecom” del 14.04.2015 e non potendo considerare sufficiente l'indicazione di rischiosità del titolo come “alta” all'interno dell'estratto conto BPEL del
30.06.2015 e del 31.12.2015 e del 30.06.2016; che sussiste una presunzione legale circa CP_4
l'esistenza del nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo informativo ed il pregiudizio subito dall'investitore, presunzione che deve essere smentita dall'intermediario con la prova di aver Contr adempiuto correttamente ai propri doveri;
che, contrariamente a quanto affermato dall' non sussiste alcun concorso di colpa della sig.ra nella causazione del danno proprio per la sua Pt_1 qualifica di cliente retail e non professionale in base alla quale non era tenuta né ad informarsi autonomamente sulla rischiosità dei titoli, né a dover disinvestire immediatamente dopo la sola lettura dell'estratto conto del 31.12.2015; che il danno da risarcire è pari ad euro € 48.152,58, risultato della differenza tra il capitale investito di euro 50.000,00 e le cedole incaSAte dall'attrice per euro 1.847,42, oltre rivalutazione ed interessi compensativi o, in via subordinata, ad euro € 19.660,73, oltre rivalutazione ed interessi compensativi così come indicato nella decisione n. 5704 del 27.7.2022 dell'ACF; che, infine, è configurabile anche una responsabilità aggravata dell'intermediario finanziario per aver costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio nonostante i plurimi tentavi di risolvere la Contr questione in via stragiudiziale, ultimo dei quali davanti all' ed essendosi la controparte sempre rifiutata di risarcire il danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2023 si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte. Specificamente, parte Controparte_7 convenuta, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alle domande svolte, in ragione del fatto che: nel paSAggio da BPEL e – divenuta CP_4 [...]
e successivamente incorporata da , a sua volta fusa per incorporazione CP_15 CP_13 da – è stata ceduta la sola azienda bancaria previa depurazione delle passività Controparte_7 più rilevanti, ex art. 43, comma 1, lettera b, del D. Lvo n. 180/2015; ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lvo n. 180/2015 “gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione” e, pertanto, ogni contestazione o richiesta determinata dal comportamento della BPEL non può essere esercitata nei
6 confronti dell'odierna convenuta;
la ratio del D. Lgs. n. 180/2015 nel costituire enti bancari sani, riducendo determinate passività, risiede nell'interesse di garantire la stabilità del sistema bancario impedendo di far gravare sulle nuove banche obblighi e oneri economici non conosciuti al momento della cessione;
ad ogni modo, la sarebbe priva di legittimazione passiva perché troverebbe CP_3 applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti solo se iscritti nei libri contabili obbligatori.
La convenuta, quanto al merito delle domande formulate dall'attrice, ha allegato ed esposto quanto segue: che la controparte non ha provato l'esistenza tra le parti di un contratto di consulenza finanziaria, circostanza smentita, tra l'altro, dall'ordine di negoziazione allegato da cui emerge come l'acquisto delle obbligazioni sia avvenuto su iniziativa della ricorrente senza alcuna raccomandazione dell'intermediario e di come la steSA abbia contestualmente dichiarato di conoscere le caratteristiche e i rischi dei titoli che voleva acquistare;
che, parimenti, parte avversa non ha adempiuto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. circa l'erronea profilazione del rischio, la mancanza di appropriatezza dell'investimento, la sussistenza dei fatti, il danno subito e l'inadempimento della Banca ai propri doveri;
che, al momento dell'acquisto delle obbligazioni, la sig.ra aveva a disposizione tutte Pt_1 le informazioni neceSArie per conoscere il rischio del proprio investimento ricavabili dalle informazioni a disposizione del pubblico, in quanto la rischiosità dei titoli in relazione al loro alto rendimento era trattata in ambito giornalistico e sui siti internet già prima del loro acquisto da parte dell'attrice, nonché dall'Euro TLX che aveva informato gli investitori sulla mancata garanzia di liquidità a partire dal 22 febbraio 2016; che dal profilo professionale di parte attrice, dalle risposte fornite dalla steSA nei questionari MiFID (principio di autoresponsabilità) e dal confronto con le altre tipologie di investimento presenti sul suo deposito titoli, emerge come la sig.ra sia una Pt_1 investitrice esperta, con conseguente corretta profilazione di rischio nella fascia medio – alta e appropriatezza dell'investimento proposto;
che la non ha violato gli obblighi di diligenza, CP_3 correttezza, informazione e trasparenza essendo tenuta esclusivamente a verificare, in esecuzione al contratto stipulato – servizio di negoziazione - e all'art. 42 del regolamento n. 16190/2007, CP_5 che la cliente avesse il livello di conoscenze neceSArie per comprendere i rischi dello strumento finanziario offerto, verifica che viene effettuata tramite le informazioni fornite dal cliente anche attraverso la compilazione del questionario MiFID ex art. 39 del regolamento n. 16190/2007; CP_5 che la sig.ra non ha mai sollevato questioni in merito agli altri investimenti andati a buon fine, Pt_1 dimostrando come le contestazioni azionate nel presente giudizio riguardino il default dell'emittente e non l'inappropriatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente, cercando di ribaltare sulla Banca la perdita subita per un fatto non imputabile alla steSA;
che l'attrice non ha provato né la carenza informativa relativa ai rischi dell'investimento, né che, se debitamente informata, non avrebbe acquistato le obbligazioni oggetto del presente giudizio;
che deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo alla BPEL non sussistendo un nesso di causalità diretto ed esclusivo tra il suo comportamento e il danno, dovendosi piuttosto ritenere che la ricorrente avrebbe comunque acquistato le obbligazione
Portugal Telecom per il loro alto rendimento, indipendentemente da qualsiasi preventiva informazione;
che nessuna violazione è stata commeSA dalla neppure nel corso della durata dell'investimento, CP_3 non essendo tenuta ad un monitoraggio continuo dell'andamento degli strumenti finanziari e, ad ogni modo, avendo avuto la cliente informazioni sufficienti – tramite la comunicazione dell'Euro TXL sulla mancata garanzia di liquidità del titolo a partire dal 22.02.2016 e da quanto riportato nel rendiconto
7 titoli al 31.12.2015 – per procedere alla dismissione dell'investimento limitando le perdite;
che, nel caso in cui venisse riconosciuta una responsabilità in capo alla il danno non dovrebbe superare CP_3 euro 19.660,73 (pari a euro 50.000,00 - Euro 1.847,42 (cedole incaSAte) - Euro 28.491,85), perdita che l'attrice avrebbe sopportato se avesse proceduto alla tempestiva vendita delle obbligazioni a gennaio
2016 (corresponsabilità), sulla scorta delle informazioni a sua disposizione circa la rischiosità del titolo a cui, però, dovrebbe essere decurtato l'ulteriore importo di euro 15.000 ,00 (somma che la controparte dovrebbe acquisire in esito alla procedura di liquidazione dell'emittente delle obbligazioni), delimitando così la perdita risarcibile ad euro 4.660,73; che la richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., è infondata per tutti i motivi esposti e deve essere rigettata.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 07.03.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c..
All'udienza del 07.03.2024, rilevata l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha fiSAto udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno quindi depositato le rispettive note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni così come in epigrafe, nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 28.11.2024, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.In via preliminare deve essere affrontata la questione della legittimazione passiva della Banca convenuta, dalla steSA eccepita ed esclusa, fondata sul fatto che nel paSAggio da Controparte_3
e del Lazio alla e del Lazio sarebbe avvenuta una cessione
[...] Controparte_9
d'azienda previa depurazione delle passività più rilevanti, tra cui l'obbligo risarcitorio qui in esame, con la conseguenza che ogni contestazione o richiesta inerente a comportamenti della BPEL non potrebbe essere avanzata nei confronti di incorporante la a Controparte_7 Controparte_13 sua volta incorporante la , già CP_12 Controparte_9
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
1.1 Sul punto, è opportuno rammentare che la vicenda in esame trae origine dalla sottoposizione ad
Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. b), della Banca Popolare dell'Etruria
e del Lazio - Società Cooperativa, disposta con decreto n. 45 del 10.02.2015 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia.
Con Decreto Legge 22.11.2015 n. 183, poi, è stata costituita la Controparte_9 con il ruolo di ente – ponte, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 180 del 16.11.2015,
[...] avente l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari della
[...]
e la sua collocazione sul mercato;
all'ente-ponte, con provvedimento della Controparte_8
Banca d'Italia di pari data, sono stati quindi ceduti i diritti, le attività e le passività costituenti il complesso aziendale della Controparte_16
.
[...]
8 Con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70, art. 1, commi da 842 a 854, è stato recepito il Decreto
Legge 22 novembre 2015, n. 183, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 183 del 2015.
In data 06.09.2017 sono state iscritte presso il Registro delle Imprese le modifiche statutarie approvate dall'assemblea dei soci della del 10.05.2017, che hanno comportato la variazione della CP_4 denominazione sociale e della sede legale della società, che ha assunto la denominazione di
[...]
Controparte_12
Successivamente, con atto del 14.11.2017 (rep. 104684; racc. 36572), è stata Controparte_12 fusa per incorporazione nella la quale, pertanto, è Controparte_17 subentrata in tutti i diritti e attività, passività e oneri, obblighi, rapporti contrattuali e rapporti processuali, che facevano capo alla società incorporata alla data della fusione, garantendo così una prosecuzione senza soluzione di continuità. Infine, è stata fusa per incorporazione in CP_11 [...]
odierna convenuta, con atto di fusione del 26.03.2021 (rep. n. 16080/8638). Controparte_7
1.2 In forza di tale quadro normativo, l'ordinamento prevede che nell'ambito della risoluzione di una banca in crisi venga costituito un “ente-ponte”, il quale assume il controllo delle attività bancarie essenziali garantendo la continuità operativa e la stabilità del sistema finanziario. Tuttavia, affinché
l'operazione poSA effettivamente raggiungere gli obiettivi prefiSAti, è neceSArio che tale ente non sia gravato da passività pregresse che ne compromettano la funzione e lo rendano poco appetibile per potenziali investitori. Per questa ragione, la disciplina unionale attualizzata dal diritto interno ha previsto un meccanismo di separazione delle “attività buone”, da trasferire nell'ente–ponte affinché poSA proseguire nelle funzioni essenziali dell'ente posto in liquidazione in vista della sua acquisizione, dalle “attività cattive”, che invece confluiscono in una bad bank. La cessione deve quindi avvenire tenendo conto che il valore complessivo delle passività trasferite non può superare il valore totale delle attività e dei diritti ceduti o provenienti da altre fonti (art. 43 D. Lgs. n. 180/2015), generando, in questo modo, una netta separazione tra la good bank e la al fine di evitare che la situazione di CP_18 dissesto si propaghi da un soggetto all'altro.
E proprio in questo contesto si colloca la disciplina della successione nei rapporti giuridici, che viene regolata principalmente dall'art 43 del D. Lgs n. 180/2015, che prevede che “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, mentre il quarto comma della steSA norma specifica che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove neceSArio per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
Sulla base di tale previsione, la Banca d'Italia nel provvedimento del 22.11.2015 con cui ha disposto, al punto 1.1., la cessione di “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione…” ha escluso, al punto 2.1, specifiche categorie di passività, e più
9 precisamente “…soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”.
La lettura congiunta di tali disposizioni porta a ritenere che l'ente-ponte non sia chiamato a rispondere delle violazioni commesse dall'ente cedente quando la richiesta di risarcimento sia stata esperita successivamente all'avvenuta cessione dell'azienda bancaria, potendosi considerare ceduti al nuovo ente solo le pretese risarcitorie già in essere, cioè azionate giudizialmente, al momento dell'intervenuta cessione.
1.3 Resta quindi da analizzare, alla luce della normativa così ricostruita, se rientrino tra le passività oggetto di trasferimento all'ente-ponte anche le pretese risarcitorie azionate con il presente giudizio o se queste ultime debbano, invece, considerarsi escluse.
Innanzitutto, risulta fondamentale determinare il concetto di passività che, secondo il diritto contabile, consiste in “una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti paSAti ed il cui adempimento si suppone si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici” (IAS 37). Nel caso in esame, le passività considerate non consistono in un debito certo della Banca ma in “passività potenziali” in quanto oggetto di richiesta risarcitoria sub iudice; quindi, seppure la giurisprudenza ritenga che il credito generato da un fatto illecito sia un credito attuale e non una semplice aspettativa di credito, è neceSArio sottolineare come la passività, per poter essere trasferita all'ente-ponte, debba sussistere alla data di efficacia della cessione, non potendo ricadere sul cessionario le passività occulte che emergano successivamente alla cessione. Di conseguenza, in base all'art. 1 del provvedimento di cessione dell'ente–ponte, sono ricompresi nel trasferimento le attività, passività, diritti ed azioni giudiziarie in essere al momento della cessione, cioè alla data del 22.11.2015, come peraltro già rilevato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Tribunale di Perugia, sent. n. 7646/2017, in cui si afferma che “oggetto di cessione sono, altresì, stati i giudizi, anch'essi attivi o passivi, e anch'essi in essere alla data di efficacia della cessione: detto altrimenti, tra le passività cedute all'ente ponte NBEL non possono non rientrare gli obblighi corrispondenti ai crediti litigiosi fatti valere verso la vecchia banca BPEL alla data della sua meSA in risoluzione, purché già tradottisi in un contenzioso pendente”).
1.4 Ebbene, parte attrice, al momento della costituzione dell'ente-ponte, non aveva azionato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della BPEL, ed è pacifico che il presente giudizio sia stato incardinato ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione. In altri termini, al momento della cessione e, quindi alla data del 22.11.2015, non era pendente alcun procedimento avente ad oggetto la validità del rapporto contrattuale oggi dedotto o l'eventuale sussistenza di obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione del rapporto medesimo.
Appare, dunque, condivisibile l'orientamento della Suprema Corte nella misura in cui afferma che
“deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del
10 procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22115/2024).
1.5 Infine, per amor di completezza, occorre soffermarsi sulle ragioni che inducono ad escludere la ritenuta applicabilità dell'art. 58, comma 2, TUB – sostenuta dall'odierna attrice -, in favore invece dell'ordinaria disciplina dell'art. 2560 c.c..
Invero, l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB al caso di specie si ricava dalla lettera dell'art. 47, comma terzo del D. Lgs n. 180/2015, laddove prevede che “se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario”, circoscrivendo, quindi, soltanto a detta fattispecie – la cessione di crediti - il richiamo alla normativa del TUB. Tale lettura, oltre che rispondere al principio d'interpretazione utile, appare conforme anche alla ratio di garantire la prosecuzione dell'attività bancaria senza far gravare sul cessionario il rischio di passività sconosciute.
Ne discende che l'art. 58 TUB – nelle fattispecie disciplinate dal D. Lgs. n. 180/2015 – non è applicabile tout court, ma limitatamente alle parti esplicitamente richiamate, cioè al terzo comma;
oltretutto, se il legislatore avesse inteso operare un richiamo generalizzato all'art. 58 del TUB, non avrebbe specificato i commi di riferimento.
Per cui, dovendo escludersi l'applicazione della lex specialis, non sembra esservi ostacolo all'applicazione della disciplina generale codicistica prevista per il trasferimento dell'azienda, in forza della quale, ai sensi del comma secondo dell'art. 2560 c.c., non vengono trasferite al cessionario quelle passività, comprese le esposizioni risarcitorie, che non risultano dai libri contabili, come nell'ipotesi in esame. La quindi, non può dirsi passivamente legittimata rispetto a esposizioni debitorie per CP_3 risarcimento non evincibili dalle scritture contabili.
1.6 Ad avviso dell'adito Tribunale sussiste altresì il difetto di legittimazione passiva della convenuta anche con riguardo alla domanda risarcitoria fondata sulla violazione di regole di condotta ascrivibili in proprio all' (NBPEL), con particolare riferimento alla mancata osservanza dell'obbligo di CP_14 informazione continua.
1.6.1 Secondo la prospettazione offerta da parte attrice, sarebbe legittimata Controparte_7 passiva nel presente giudizio con riguardo alle obbligazioni risarcitorie per inosservanza delle regole di condotta ascrivibili in proprio a in quanto parte convenuta, con atto notarile del 26.03.2021, ha CP_4 Contr incorporato per fusione “ , assumendone ex art. 2504-bis c.c. i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, che erano entrati a far parte del Contr patrimonio di il 16.11.2017 ai sensi del citato art. 2504-bis c.c. attraverso l'incorporazione per fusione di già . Controparte_12 Controparte_9
Codesto giudice ritiene, invece, che la questione della legittimazione passiva dell'odierna convenuta sotto questo ulteriore profilo debba essere esaminata verificando se, sulla base della normativa così come sopra ricostruita, l'ente-ponte cessionario ( ubentri anche negli obblighi facenti capo al CP_4 cedente. In altri termini, non assumono alcuna rilevanza, ai fini della legittimazione passiva di cui si discute, i successivi atti di fusione posti in essere rispettivamente in data 16.11.2017 (per effetto del Contr quale già , è stata incorporata per fusione in ) e Controparte_12 Controparte_9 Contr in data 26.03.2021 (per effetto del quale è stata incorporata per fusione in Controparte_7
, e, quindi, l'applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art-. 2504-bis c.c., atteso
[...]
11 che occorre guardare in ogni caso al momento della sottoposizione di del Lazio CP_3 CP_3 alla risoluzione e della costituzione dell'ente-ponte e, quindi, alla data della cessione del 22.11.2015.
1.6.2 Come già in precedenza osservato, in base all'art. 1 del provvedimento di cessione all'ente-ponte delle attività e delle passività riferibili alla Banca in risoluzione, rientrano nell'oggetto di detta cessione le attività e/o le passività riferite a precedenti rapporti contrattuali, nonché le attività, passività, diritti ed azioni giudiziarie in essere al momento della cessione, cioè alla data del 22.11.2015.
Sicché, se, in ragione del quadro normativo sopra richiamato e della ratio alla steSA sottesa
(ravvisabile nell'esigenza di salvaguardare la in perdita, garantire la prosecuzione della sua CP_3 attività e mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute, nonché la stabilità del sistema bancario in generale), deve ritenersi che nell'ambito della cessione all'ente-ponte siano ricompresi anche i rapporti contrattuali in essere alla data di efficacia della cessione – come quello oggetto di causa -, e se può certamente ipotizzarsi un'eventuale responsabilità del cessionario in relazione a rapporti contrattuali costituiti dalla cedente che poSA riguardare prestazioni non ancora eseguite o parzialmente ineseguite ovvero inadempimenti già contestati e conoscibili al momento della cessione, perché ciò avvenga è neceSArio in ogni caso che siano integrati i presupposti pervisti dalla normativa primaria e secondaria intervenuta, escludendo, per l'effetto, non solo i rapporti contrattuali già eseguiti ed estinti, ma anche quelli per i quali, al momento della cessione, non era pendente alcuna azione giudiziaria.
1.6.3 Ebbene, pur essendo il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio in essere alla data di efficacia della cessione (22.11.2015), alla medesima data, però, come sopra già evidenziato, non era stato instaurato alcun giudizio avente ad oggetto la validità di tale rapporto o l'eventuale sussistenza di obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione del rapporto medesimo.
Detta circostanza comporta che la convenuta è carente di legittimazione attiva Controparte_7 anche con riferimento alla richiesta risarcitoria per violazione dell'obbligo di informazione continua, e la valutazione operata è avvalorata dall'esigenza legislativamente prevista di mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute, esigenza che richiede una stima di detti elementi al momento dell'effettuazione della cessione.
2. Deve, in conclusione, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
Controparte_7
3. Ogni ulteriore richiesta, domanda ed eccezione sono assorbite.
4. Stante l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
12 Così deciso in Perugia, 25.03.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3565/2023 promoSA da:
RO.SA c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sylvia Piazzoli (c.f. ), elettivamente domiciliata in Perugia, Via Della Filanda n. C.F._2
10, presso lo studio del difensore;
ATTRICE
contro c.f. , in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] in virtù di procura speciale conferita in data 14.04.2021, certificata autentica nella firma CP_2 per atto Notaio dott.SA di Milano, Rep. nr. 6745, Racc. nr. 4737, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca (c.f. ), il quale dichiara di C.F._3 volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni all'indirizzo P.E.C.
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità dell'intermediario finanziario.
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, I comma n. 1, c.p.c., depositate il 26.09.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla stregua dei motivi tutti addotti, in via pregiudiziale e, per quanto di ragione, anche preliminare accertare, riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta “ ”; in via principale nel CP_1 merito accertare, riconoscere e dichiarare che la RO.SA appartiene alla categoria dei Pt_1
“clienti al dettaglio” ex art. 4, paragrafo 1, n. 11 della Direttiva 2014/65/EU c.d. “MiFID II” ed art.
26 del Reg. Consob 16190/2007, applicabile ratione temporis); accertare, riconoscere e dichiarare che in data 19.12.2007 la RO.SA sottoscriveva con “ Parte_1 Controparte_3
Lazio” filiale di Perugia, il “Contratto di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione
[...] di ordini su strumenti finanziari e di collocamento” (c.d. “contratto quadro”); accertare, riconoscere
1 e dichiarare che “BPEL” forniva alla RO.SA anche un servizio di consulenza ancorchè non Pt_1 formalizzato per iscritto;
accertare riconoscere e dichiarare che in data 10.4.2014 “BPEL”, in esecuzione del contratto quadro del 19.12.2007, dava esecuzione all'ordine di acquisto n.
201504100310000629 avente ad oggetto le obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%” codice ISIN
XS0462994343 per una quantità/valore nominale di € 50.000,00; accertare riconoscere e dichiarare che tale ordine di acquisto era stato disposto dalla RO.SA (cliente “corporate”) su Pt_1 raccomandazione personalizzata del promotore finanziario di “BPEL” n. 173632 cui era affidata;
accertare, riconoscere e dichiarare le plurime violazioni di regole di condotta poste in essere dall'intermediario finanziario, prima “BPEL” poi “ , in relazione all'ordine di acquisto n. CP_4
201504100310000629 avente ad oggetto le obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%”, con particolar riferimento a: la violazione del dovere di diligenza e correttezza [ex art. 21, comma 1 lett. a)
TUF], la violazione del dovere di suggerire strumenti finanziari solo se nel migliori interesse del cliente [ex art. 21, comma 2-ter, TUF]; l'erronea/infedele profilatura [in sprezzo agli artt. 21, comma
1 lett. b) TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007 applicabile ratione temporis]; la violazione dell'obbligo di valutare l'adeguatezza ed appropriatezza del prodotto [ex art. 21, comma 2 ter, TUF, art. 40 e 41 del Reg. Consob 16190/2007 applicabile ratione temporis;
ed artt. 8 e 9 del c.d. contratto quadro]; la violazione dell'obbligo di informazione preventiva [ex art. 21, comma 1 lett. b) TUF, artt. 27, 31 e 34
Reg. Consob 16190/2007; oltrechè art. 12 del c.d. contratto quadro] e la violazione dell'obbligo di informazione continua [ex art. 21, comma 1 lett. b) TUF ed art 34 Reg. 16190/2007 CP_5 applicabile ratione temporis]; accertare, riconoscere e dichiarare che per colpa unica ed esclusiva delle violazioni delle regole di condotta poste in essere dall'intermediario finanziario, la RO.SA perdeva tutto il capitale investito nelle obbligazioni Portugal Telecom, e pari ad € 50.000,00; Pt_1 subendo un danno complessivo pari ad € 48.152,58 [€ 50.000,00 (capitale investito) - € 1.847,42
(cedole incaSAte)]; accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell'intermediario finanziario, per aver costretto con dolo ovvero colpa grave, la RO.SA ad Pt_1 esperire il presente giudizio;
e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla RO.SA
a titolo di risarcimento danno, la somma pari ad € 48.152,58 [€ 50.000,00 (capitale Pt_1 investito) - € 1.847,42 (cedole incaSAte)]; e condannare la convenuta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, condannandola, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una somma equitativamente determinata da Codesto Ill.mo Tribunale. Con interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo. In via denegata e subordinata nel Cont merito confermare la decisione n. 5704 emeSA il 27.7.2022 dall' “ ; e condannare la convenuta a corrispondere alla RO.SA a titolo di risarcimento danno, la somma di € 19.660,73; Pt_1 accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell'intermediario finanziario, per aver costretto con dolo ovvero colpa grave, la RO.SA ad esperire il Pt_1 presente giudizio;
e per l'effetto condannare la convenuta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, condannandola, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una somma equitativamente determinata da Codesto Ill.mo Tribunale. Con interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo. Per il resto come per legge. Con ogni consequenziale pronuncia altresì. In ogni caso, con vittoria di spese escluse da base imponibile/anticipazioni, compenso professionale del presente giudizio, oltre forfettario, iva e c.i., come saranno liquidati dal Giudice in applicazione della relativa normativa”;
2 per parte convenuta: come da note scritte ex art. 189, I comma n. 1, c.p.c. depositate il 27.09.2024: A) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per le causali dedotte sub 1) in narrativa;
B) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
C) in via subordinata, limitare l'eventuale condanna della convenuta alla minor somma di Euro di Euro
19.660,73 (pari a Euro 50.000,00 - Euro 1.847,42 (cedole incaSAte) - Euro 28.491,85), quale perdita che l'attrice avrebbe effettivamente sopportato se avesse proceduto alla tempestiva vendita delle obbligazioni a gennaio 2016, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione circa la rischiosità del titolo;
D) condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023, la prof.SA ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_7 conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare parte attrice, nell'esporre i fatti di causa, ha rappresentato le seguenti circostanze: di aver sottoscritto con la filiale di Perugia, in data Controparte_8
19.12.2007, un contratto di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di collocamento (contratto quadro); di essere una “cliente al dettaglio”, ex art. 4, paragrafo 1, n. 11 della Direttiva 2014/65/EU c.d. “MiFID II”, in quanto priva di alcuna conoscenza e competenza in materia di investimenti e mercato finanziario;
che ogni investimento realizzato in esecuzione del contratto quadro è stato preceduto da una raccomandazione personalizzata della Banca, la quale ha prestato anche un servizio di consulenza finanziaria pur non formalizzato per iscritto, non essendo prevista la forma scritta a pena di nullità; di aver riposto totale fiducia nel promotore finanziario di BPEL da cui era seguita, tanto da non rendersi conto di essere paSAta da una profilazione di rischio “media” a “medio – alta” quando, dopo aver compilato un primo questionario MiFID in data
22.5.2012, le è stato richiesto di firmarne un altro il giorno successivo, 23.05.2012, a cui il promotore aveva apportato alcune modifiche per consentirle l'accesso a prodotti finanziari intereSAnti;
che BPEL nel 2015 è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, con decreto n. 45 del 10.02.2015, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia; che in data 10.04.2015, la RO.SA su raccomandazione personalizzata del promotore finanziario di BPEL in Pt_1 amministrazione straordinaria, ha ordinato l'acquisto delle obbligazioni “Portugal Telecom 4/11/19 5%” codice ISIN XS0462994343 per una quantità/valore nominale di € 50.000,00; che l'acquisto delle suddette obbligazioni non ha costituito un buon investimento ed infatti, l'anno successivo, si è verificato l'azzeramento del capitale investito per default dell'emittente; che la pur consapevole CP_3 delle criticità dell'investimento, lo ha raccomandato ugualmente, violando i doveri di lealtà, diligenza e correttezza ex art. 21, comma 1, lett. a), TUF, e il dovere di consigliare strumenti finanziari solo nell'interesse del cliente ex art. 21, comma 2-ter, TUF;
che, inoltre, le obbligazioni suggerite non erano adeguate al profilo di rischio della sig.ra in quanto investimenti speculativi, aspetto che il Pt_1 promotore finanziario non poteva non conoscere;
che, ad ogni modo, è stata effettuata una profilazione erronea ed infedele della propensione al rischio dell'odierna attrice, facendola paSAre da una fascia di
3 rischio media ad una medio – alta;
che, consigliando tale genere di investimento, il promotore finanziario ha violato anche il proprio obbligo professionale di valutare l'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione di investimento con riferimento alle caratteristiche del cliente, imposto sia dalla normativa nazionale (artt. 21, comma 2-ter, TUF;
40 e 41 del Reg. 16190/2007), sia da quella CP_5 negoziale (artt. 8 e 9 del c.d. “contratto quadro”); che la BPEL ha violato anche l'obbligo di informazione preventiva di cui agli artt. 21, comma 1 lett. b), TUF, 27, 31 e 34 Reg. CP_5
16190/2007, e 12 del contratto quadro, avendo omesso di riferire il nuovo emittente e garante delle obbligazioni, ossia “OI BRASIL” e non “PORTUGAL TELECOM”, il rating dell'emittente e rating dell'investimento (BB+, investimento speculativo), la situazione di grave dissesto economico del nuovo emittente/garante, tanto da rendere serio, concreto ed attuale il rischio di default, l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio della cliente;
che, neanche dopo l'acquisto delle obbligazioni, BPEL ha colmato tale vuoto informativo violando, di conseguenza, anche l'obbligo di informazione continua di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), TUF, e art. 34 Reg. 16190/2007, non CP_5 costituendo adempimento l'indicazione di rischiosità “alta” del titolo nell'estratto conto del 30.06.2015; che in data 21.11.2015 la Banca d'Italia, con provvedimento approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto ai sensi dell'art. 32 del D. Lvo n. 180 del 2015 l'avvio della risoluzione di BPEL in amministrazione straordinaria e con decreto legge del 22.11.2015 n. 183 è stata costituita la Controparte_9
( avente per oggetto l'attività di ente-ponte ai sensi dell'art. 2 del D. Lvo n. 180/2015 con CP_4 riguardo alla “BPEL” in risoluzione;
che con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della BPEL posta in risoluzione, eccezion fatta per le sole “…passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D. Lvo 180 del 2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili in fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione…”, statuendo inoltre che “…l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n.
180”; che di conseguenza è diventata il nuovo intermediario titolare del contratto quadro CP_4 sottoscritto in data 19.12.2007 tra l'attrice e la BPEL;
che il nuovo titolare ha ugualmente CP_4 omesso di informare la sig.ra circa l'effettivo emittente e garante del titolo “Oi Brasil” e non Pt_1 più “Portugal Telecom”, la situazione di grave dissesto finanziario di “Oi Brasil” in imminente default ed il rischio concreto ed attuale di perdita del capitale, in violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b),
TUF ed art. 34 Reg. 16190/2007, a nulla valendo che negli estratti conto titoli di del CP_5 CP_4
31.12.2015 e del 30.6.2016 la rischiosità del titolo fosse stata indicata come “alta”; che a giugno del 2016 l'attrice ha perso tutto il capitale investito per il default di “Oi Brasil” per responsabilità esclusiva dell'intermediario finanziario che non ha adempiuto ai propri doveri informativi;
che non hanno avuto esito positivo né la richiesta di risarcimento danno del 19.06.2017, inoltrata tramite la a né la steSA richiesta indirizzata dal legale dell'attrice alla Controparte_10 CP_4 CP_11
(dopo l'incorporazione in il 16.11.2017, della , già CP_11 Controparte_12 [...]
, né il tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense della CP_9
Fondazione Forense di Perugia che si è chiuso con esito negativo il 14.02.2019; di aver presentato nuovamente un reclamo ad il 07.07.2020 e, dato l'esito negativo, di aver presentato ricorso CP_11 Contr all' il quale, con decisione n. 5704 del 27.07.2022, ha accolto parzialmente le richieste avanzate
4 dalla sig.ra riconoscendole un risarcimento di euro 19.660,73, oltre rivalutazione monetaria;
Pt_1 Contr che ha dichiarato, con lettera del 12.10.2022 in risposta a chiarimenti dell' Controparte_7 Contr del 27.09.2022, di non poter adempiere al dispositivo della decisione dell' in quanto fondato sul presupposto che “la Banca sia legittimata passiva per una contestazione afferente ad un comportamento risalente al 10 aprile 2015, ascrivibile esclusivamente alla ”. Parte_2
Ciò posto in fatto, l'attrice ha innanzitutto motivato in via preliminare che, in relazione alla legittimazione passiva dell'odierna convenuta, è stata citata in giudizio in Controparte_7 quanto, con atto notarile del 26.03.2021, ha incorporato per fusione assumendosene, ex art. CP_11
2504-bis c.c. i diritti e gli obblighi, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, tra i quali figuravano: sia le obbligazioni risarcitorie per violazione delle regole di condotta ascrivibili in proprio a (obbligazione risarcitoria per violazione dell'obbligo di informazione CP_4 continua), entrate a far parte del patrimonio di il 16.11.2017 attraverso l'incorporazione per CP_11 fusione di già , sia le obbligazioni risarcitorie per Controparte_12 Controparte_9 violazione delle regole di condotta ascrivibili in proprio a “BPEL” e poi transitate nel patrimonio dell'ente-ponte attraverso il provvedimento di cessione della Banca d'Italia del 22.11.2015, CP_4 successivamente entrate a far parte del patrimonio di con il provvedimento della Banca CP_11
d'Italia del 10.05.2017 con cui è stata dichiarata la ceSAzione della qualifica di ente-ponte di
[...]
e del per avvenuta cessione a A tale riguardo, la Controparte_9 CP_9 Controparte_13 sig.ra ha ulteriormente specificato che: la cessione d'azienda di BPEL all' Pt_1 Controparte_14 ha comportato il trasferimento anche dei rapporti e delle passività relative alle obbligazioni risarcitorie per violazione delle regole di condotta, ex art. 43, comma 4, D. Lvo n. 180 del 2015, non essendo stati espreSAmente esclusi da un provvedimento della Banca d'Italia; alla cessione considerata non è applicabile l'art. 2560, comma 2, c.c., quanto piuttosto la disciplina speciale dettata dall'art. 58 TUB riferito specificatamente alla cessione di azienda bancaria e in applicazione del quale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cessione della Banca d'Italia del 22.11.2015, è CP_4 divenuta titolare e responsabile delle obbligazioni risarcitorie per le violazioni di regole di condotta riferibili alla BPEL, poi transitate in con il provvedimento del 10.05 2017 di ceSAzione CP_11 della qualifica di ente-ponte ed infine acquisite da per l'atto di fusione con Controparte_7 CP_11 del 26.03.2021.
Quanto poi al merito, ha dedotto: che la Banca ha sempre prestato alla sig.ra un servizio di Pt_1 consulenza finanziaria - servizio di investimento c.d. a più alto valore aggiunto di cui all'art.1, commi
5, lett. f e 5-septies, TUF, - anche se tale rapporto non è mai stato formalizzato per iscritto non essendo neceSArio a pena di nullità ex art. 37 Reg. Consob 16190/2007, unitamente ad un servizio di investimento c.d. esecutivo di cui all'art. 1, commi 5, lett. e) e 5-septies TUF, servizi per i quali è richiesto il rispetto dei doveri di diligenza e correttezza, di esatta profilatura al fine di valutare l'appropriatezza dell'operazione, di informazione preventiva e continuativa e, relativamente al servizio di consulenza, anche il dovere di raccomandare strumenti finanziari solo per il miglior interesse del cliente;
che la BPEL, raccomandando l'acquisto delle obbligazioni Portugal Telecom di cui conosceva non solo la natura speculativa ma anche il concreto rischio di default del nuovo emittente, ha violato il dovere di comportarsi con diligenza e correttezza ex art. 21, comma 1, lett. a), TUF, e il dovere di suggerire strumenti finanziari solo se nell'interesse del cliente ex art. 21, comma 2-ter, TUF;
che l'intermediario finanziario ha stilato una profilatura erronea, incongrua ed infedele della sig.ra
5 innalzando la sua propensione al rischio da “media” a “medio – alta”, in contrasto con i Pt_1 questionari MiFID stilati prima e dopo rispetto a quello del 23.05.2012 in cui risultava la categoria
“alta”; che la non ha valutato in maniera corretta l'adeguatezza dell'investimento proposto, in CP_3 quanto non adatto né per un profilo di rischio medio né per un profilo di rischio medio – alto, trattandosi di un investimento speculativo, commettendo così una violazione degli artt. 21, comma 2- ter TUF, 40 e 42 del Reg. 16190/2007 e degli artt. 8 e 9 del contratto quadro, oltre a non CP_5 attivarsi, come avrebbe dovuto, per sconsigliare una operazione inappropriata;
che la BPEL ha altresì violato l'obbligo di informazione preventiva, posto a suo carico dagli artt. 21, comma 1, lett. b, TUF, e 27, 31 e 34 Reg. 16190/2007, e dall'art. 12 del contratto quadro, non avendo resa edotta CP_5
l'attrice sia dell'operazione in sé, sia circa la sua inadeguatezza rispetto al profilo di rischio, a nulla rilevando la tipologia di contratto in essere tra le parti (di mera esecuzione o di consulenza) o il grado di esperienza in ambito finanziario del cliente o, ancora, la sua propensione al rischio;
che la BPEL, prima, e la dopo la cessione, hanno violato l'obbligo di informazione continua ex art. art. 21, CP_4 comma 1, lett. b), TUF e art. 34 Reg. 16190/2007, omettendo di integrare e aggiornare tutte le CP_5 informazioni relative all'investimento “Portugal Telecom” del 14.04.2015 e non potendo considerare sufficiente l'indicazione di rischiosità del titolo come “alta” all'interno dell'estratto conto BPEL del
30.06.2015 e del 31.12.2015 e del 30.06.2016; che sussiste una presunzione legale circa CP_4
l'esistenza del nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo informativo ed il pregiudizio subito dall'investitore, presunzione che deve essere smentita dall'intermediario con la prova di aver Contr adempiuto correttamente ai propri doveri;
che, contrariamente a quanto affermato dall' non sussiste alcun concorso di colpa della sig.ra nella causazione del danno proprio per la sua Pt_1 qualifica di cliente retail e non professionale in base alla quale non era tenuta né ad informarsi autonomamente sulla rischiosità dei titoli, né a dover disinvestire immediatamente dopo la sola lettura dell'estratto conto del 31.12.2015; che il danno da risarcire è pari ad euro € 48.152,58, risultato della differenza tra il capitale investito di euro 50.000,00 e le cedole incaSAte dall'attrice per euro 1.847,42, oltre rivalutazione ed interessi compensativi o, in via subordinata, ad euro € 19.660,73, oltre rivalutazione ed interessi compensativi così come indicato nella decisione n. 5704 del 27.7.2022 dell'ACF; che, infine, è configurabile anche una responsabilità aggravata dell'intermediario finanziario per aver costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio nonostante i plurimi tentavi di risolvere la Contr questione in via stragiudiziale, ultimo dei quali davanti all' ed essendosi la controparte sempre rifiutata di risarcire il danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2023 si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte. Specificamente, parte Controparte_7 convenuta, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alle domande svolte, in ragione del fatto che: nel paSAggio da BPEL e – divenuta CP_4 [...]
e successivamente incorporata da , a sua volta fusa per incorporazione CP_15 CP_13 da – è stata ceduta la sola azienda bancaria previa depurazione delle passività Controparte_7 più rilevanti, ex art. 43, comma 1, lettera b, del D. Lvo n. 180/2015; ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lvo n. 180/2015 “gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione” e, pertanto, ogni contestazione o richiesta determinata dal comportamento della BPEL non può essere esercitata nei
6 confronti dell'odierna convenuta;
la ratio del D. Lgs. n. 180/2015 nel costituire enti bancari sani, riducendo determinate passività, risiede nell'interesse di garantire la stabilità del sistema bancario impedendo di far gravare sulle nuove banche obblighi e oneri economici non conosciuti al momento della cessione;
ad ogni modo, la sarebbe priva di legittimazione passiva perché troverebbe CP_3 applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti solo se iscritti nei libri contabili obbligatori.
La convenuta, quanto al merito delle domande formulate dall'attrice, ha allegato ed esposto quanto segue: che la controparte non ha provato l'esistenza tra le parti di un contratto di consulenza finanziaria, circostanza smentita, tra l'altro, dall'ordine di negoziazione allegato da cui emerge come l'acquisto delle obbligazioni sia avvenuto su iniziativa della ricorrente senza alcuna raccomandazione dell'intermediario e di come la steSA abbia contestualmente dichiarato di conoscere le caratteristiche e i rischi dei titoli che voleva acquistare;
che, parimenti, parte avversa non ha adempiuto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. circa l'erronea profilazione del rischio, la mancanza di appropriatezza dell'investimento, la sussistenza dei fatti, il danno subito e l'inadempimento della Banca ai propri doveri;
che, al momento dell'acquisto delle obbligazioni, la sig.ra aveva a disposizione tutte Pt_1 le informazioni neceSArie per conoscere il rischio del proprio investimento ricavabili dalle informazioni a disposizione del pubblico, in quanto la rischiosità dei titoli in relazione al loro alto rendimento era trattata in ambito giornalistico e sui siti internet già prima del loro acquisto da parte dell'attrice, nonché dall'Euro TLX che aveva informato gli investitori sulla mancata garanzia di liquidità a partire dal 22 febbraio 2016; che dal profilo professionale di parte attrice, dalle risposte fornite dalla steSA nei questionari MiFID (principio di autoresponsabilità) e dal confronto con le altre tipologie di investimento presenti sul suo deposito titoli, emerge come la sig.ra sia una Pt_1 investitrice esperta, con conseguente corretta profilazione di rischio nella fascia medio – alta e appropriatezza dell'investimento proposto;
che la non ha violato gli obblighi di diligenza, CP_3 correttezza, informazione e trasparenza essendo tenuta esclusivamente a verificare, in esecuzione al contratto stipulato – servizio di negoziazione - e all'art. 42 del regolamento n. 16190/2007, CP_5 che la cliente avesse il livello di conoscenze neceSArie per comprendere i rischi dello strumento finanziario offerto, verifica che viene effettuata tramite le informazioni fornite dal cliente anche attraverso la compilazione del questionario MiFID ex art. 39 del regolamento n. 16190/2007; CP_5 che la sig.ra non ha mai sollevato questioni in merito agli altri investimenti andati a buon fine, Pt_1 dimostrando come le contestazioni azionate nel presente giudizio riguardino il default dell'emittente e non l'inappropriatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente, cercando di ribaltare sulla Banca la perdita subita per un fatto non imputabile alla steSA;
che l'attrice non ha provato né la carenza informativa relativa ai rischi dell'investimento, né che, se debitamente informata, non avrebbe acquistato le obbligazioni oggetto del presente giudizio;
che deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo alla BPEL non sussistendo un nesso di causalità diretto ed esclusivo tra il suo comportamento e il danno, dovendosi piuttosto ritenere che la ricorrente avrebbe comunque acquistato le obbligazione
Portugal Telecom per il loro alto rendimento, indipendentemente da qualsiasi preventiva informazione;
che nessuna violazione è stata commeSA dalla neppure nel corso della durata dell'investimento, CP_3 non essendo tenuta ad un monitoraggio continuo dell'andamento degli strumenti finanziari e, ad ogni modo, avendo avuto la cliente informazioni sufficienti – tramite la comunicazione dell'Euro TXL sulla mancata garanzia di liquidità del titolo a partire dal 22.02.2016 e da quanto riportato nel rendiconto
7 titoli al 31.12.2015 – per procedere alla dismissione dell'investimento limitando le perdite;
che, nel caso in cui venisse riconosciuta una responsabilità in capo alla il danno non dovrebbe superare CP_3 euro 19.660,73 (pari a euro 50.000,00 - Euro 1.847,42 (cedole incaSAte) - Euro 28.491,85), perdita che l'attrice avrebbe sopportato se avesse proceduto alla tempestiva vendita delle obbligazioni a gennaio
2016 (corresponsabilità), sulla scorta delle informazioni a sua disposizione circa la rischiosità del titolo a cui, però, dovrebbe essere decurtato l'ulteriore importo di euro 15.000 ,00 (somma che la controparte dovrebbe acquisire in esito alla procedura di liquidazione dell'emittente delle obbligazioni), delimitando così la perdita risarcibile ad euro 4.660,73; che la richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., è infondata per tutti i motivi esposti e deve essere rigettata.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 07.03.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c..
All'udienza del 07.03.2024, rilevata l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha fiSAto udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno quindi depositato le rispettive note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni così come in epigrafe, nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 28.11.2024, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.In via preliminare deve essere affrontata la questione della legittimazione passiva della Banca convenuta, dalla steSA eccepita ed esclusa, fondata sul fatto che nel paSAggio da Controparte_3
e del Lazio alla e del Lazio sarebbe avvenuta una cessione
[...] Controparte_9
d'azienda previa depurazione delle passività più rilevanti, tra cui l'obbligo risarcitorio qui in esame, con la conseguenza che ogni contestazione o richiesta inerente a comportamenti della BPEL non potrebbe essere avanzata nei confronti di incorporante la a Controparte_7 Controparte_13 sua volta incorporante la , già CP_12 Controparte_9
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
1.1 Sul punto, è opportuno rammentare che la vicenda in esame trae origine dalla sottoposizione ad
Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. b), della Banca Popolare dell'Etruria
e del Lazio - Società Cooperativa, disposta con decreto n. 45 del 10.02.2015 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia.
Con Decreto Legge 22.11.2015 n. 183, poi, è stata costituita la Controparte_9 con il ruolo di ente – ponte, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 180 del 16.11.2015,
[...] avente l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari della
[...]
e la sua collocazione sul mercato;
all'ente-ponte, con provvedimento della Controparte_8
Banca d'Italia di pari data, sono stati quindi ceduti i diritti, le attività e le passività costituenti il complesso aziendale della Controparte_16
.
[...]
8 Con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70, art. 1, commi da 842 a 854, è stato recepito il Decreto
Legge 22 novembre 2015, n. 183, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 183 del 2015.
In data 06.09.2017 sono state iscritte presso il Registro delle Imprese le modifiche statutarie approvate dall'assemblea dei soci della del 10.05.2017, che hanno comportato la variazione della CP_4 denominazione sociale e della sede legale della società, che ha assunto la denominazione di
[...]
Controparte_12
Successivamente, con atto del 14.11.2017 (rep. 104684; racc. 36572), è stata Controparte_12 fusa per incorporazione nella la quale, pertanto, è Controparte_17 subentrata in tutti i diritti e attività, passività e oneri, obblighi, rapporti contrattuali e rapporti processuali, che facevano capo alla società incorporata alla data della fusione, garantendo così una prosecuzione senza soluzione di continuità. Infine, è stata fusa per incorporazione in CP_11 [...]
odierna convenuta, con atto di fusione del 26.03.2021 (rep. n. 16080/8638). Controparte_7
1.2 In forza di tale quadro normativo, l'ordinamento prevede che nell'ambito della risoluzione di una banca in crisi venga costituito un “ente-ponte”, il quale assume il controllo delle attività bancarie essenziali garantendo la continuità operativa e la stabilità del sistema finanziario. Tuttavia, affinché
l'operazione poSA effettivamente raggiungere gli obiettivi prefiSAti, è neceSArio che tale ente non sia gravato da passività pregresse che ne compromettano la funzione e lo rendano poco appetibile per potenziali investitori. Per questa ragione, la disciplina unionale attualizzata dal diritto interno ha previsto un meccanismo di separazione delle “attività buone”, da trasferire nell'ente–ponte affinché poSA proseguire nelle funzioni essenziali dell'ente posto in liquidazione in vista della sua acquisizione, dalle “attività cattive”, che invece confluiscono in una bad bank. La cessione deve quindi avvenire tenendo conto che il valore complessivo delle passività trasferite non può superare il valore totale delle attività e dei diritti ceduti o provenienti da altre fonti (art. 43 D. Lgs. n. 180/2015), generando, in questo modo, una netta separazione tra la good bank e la al fine di evitare che la situazione di CP_18 dissesto si propaghi da un soggetto all'altro.
E proprio in questo contesto si colloca la disciplina della successione nei rapporti giuridici, che viene regolata principalmente dall'art 43 del D. Lgs n. 180/2015, che prevede che “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, mentre il quarto comma della steSA norma specifica che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove neceSArio per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
Sulla base di tale previsione, la Banca d'Italia nel provvedimento del 22.11.2015 con cui ha disposto, al punto 1.1., la cessione di “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione…” ha escluso, al punto 2.1, specifiche categorie di passività, e più
9 precisamente “…soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”.
La lettura congiunta di tali disposizioni porta a ritenere che l'ente-ponte non sia chiamato a rispondere delle violazioni commesse dall'ente cedente quando la richiesta di risarcimento sia stata esperita successivamente all'avvenuta cessione dell'azienda bancaria, potendosi considerare ceduti al nuovo ente solo le pretese risarcitorie già in essere, cioè azionate giudizialmente, al momento dell'intervenuta cessione.
1.3 Resta quindi da analizzare, alla luce della normativa così ricostruita, se rientrino tra le passività oggetto di trasferimento all'ente-ponte anche le pretese risarcitorie azionate con il presente giudizio o se queste ultime debbano, invece, considerarsi escluse.
Innanzitutto, risulta fondamentale determinare il concetto di passività che, secondo il diritto contabile, consiste in “una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti paSAti ed il cui adempimento si suppone si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici” (IAS 37). Nel caso in esame, le passività considerate non consistono in un debito certo della Banca ma in “passività potenziali” in quanto oggetto di richiesta risarcitoria sub iudice; quindi, seppure la giurisprudenza ritenga che il credito generato da un fatto illecito sia un credito attuale e non una semplice aspettativa di credito, è neceSArio sottolineare come la passività, per poter essere trasferita all'ente-ponte, debba sussistere alla data di efficacia della cessione, non potendo ricadere sul cessionario le passività occulte che emergano successivamente alla cessione. Di conseguenza, in base all'art. 1 del provvedimento di cessione dell'ente–ponte, sono ricompresi nel trasferimento le attività, passività, diritti ed azioni giudiziarie in essere al momento della cessione, cioè alla data del 22.11.2015, come peraltro già rilevato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Tribunale di Perugia, sent. n. 7646/2017, in cui si afferma che “oggetto di cessione sono, altresì, stati i giudizi, anch'essi attivi o passivi, e anch'essi in essere alla data di efficacia della cessione: detto altrimenti, tra le passività cedute all'ente ponte NBEL non possono non rientrare gli obblighi corrispondenti ai crediti litigiosi fatti valere verso la vecchia banca BPEL alla data della sua meSA in risoluzione, purché già tradottisi in un contenzioso pendente”).
1.4 Ebbene, parte attrice, al momento della costituzione dell'ente-ponte, non aveva azionato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della BPEL, ed è pacifico che il presente giudizio sia stato incardinato ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione. In altri termini, al momento della cessione e, quindi alla data del 22.11.2015, non era pendente alcun procedimento avente ad oggetto la validità del rapporto contrattuale oggi dedotto o l'eventuale sussistenza di obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione del rapporto medesimo.
Appare, dunque, condivisibile l'orientamento della Suprema Corte nella misura in cui afferma che
“deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del
10 procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22115/2024).
1.5 Infine, per amor di completezza, occorre soffermarsi sulle ragioni che inducono ad escludere la ritenuta applicabilità dell'art. 58, comma 2, TUB – sostenuta dall'odierna attrice -, in favore invece dell'ordinaria disciplina dell'art. 2560 c.c..
Invero, l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB al caso di specie si ricava dalla lettera dell'art. 47, comma terzo del D. Lgs n. 180/2015, laddove prevede che “se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario”, circoscrivendo, quindi, soltanto a detta fattispecie – la cessione di crediti - il richiamo alla normativa del TUB. Tale lettura, oltre che rispondere al principio d'interpretazione utile, appare conforme anche alla ratio di garantire la prosecuzione dell'attività bancaria senza far gravare sul cessionario il rischio di passività sconosciute.
Ne discende che l'art. 58 TUB – nelle fattispecie disciplinate dal D. Lgs. n. 180/2015 – non è applicabile tout court, ma limitatamente alle parti esplicitamente richiamate, cioè al terzo comma;
oltretutto, se il legislatore avesse inteso operare un richiamo generalizzato all'art. 58 del TUB, non avrebbe specificato i commi di riferimento.
Per cui, dovendo escludersi l'applicazione della lex specialis, non sembra esservi ostacolo all'applicazione della disciplina generale codicistica prevista per il trasferimento dell'azienda, in forza della quale, ai sensi del comma secondo dell'art. 2560 c.c., non vengono trasferite al cessionario quelle passività, comprese le esposizioni risarcitorie, che non risultano dai libri contabili, come nell'ipotesi in esame. La quindi, non può dirsi passivamente legittimata rispetto a esposizioni debitorie per CP_3 risarcimento non evincibili dalle scritture contabili.
1.6 Ad avviso dell'adito Tribunale sussiste altresì il difetto di legittimazione passiva della convenuta anche con riguardo alla domanda risarcitoria fondata sulla violazione di regole di condotta ascrivibili in proprio all' (NBPEL), con particolare riferimento alla mancata osservanza dell'obbligo di CP_14 informazione continua.
1.6.1 Secondo la prospettazione offerta da parte attrice, sarebbe legittimata Controparte_7 passiva nel presente giudizio con riguardo alle obbligazioni risarcitorie per inosservanza delle regole di condotta ascrivibili in proprio a in quanto parte convenuta, con atto notarile del 26.03.2021, ha CP_4 Contr incorporato per fusione “ , assumendone ex art. 2504-bis c.c. i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, che erano entrati a far parte del Contr patrimonio di il 16.11.2017 ai sensi del citato art. 2504-bis c.c. attraverso l'incorporazione per fusione di già . Controparte_12 Controparte_9
Codesto giudice ritiene, invece, che la questione della legittimazione passiva dell'odierna convenuta sotto questo ulteriore profilo debba essere esaminata verificando se, sulla base della normativa così come sopra ricostruita, l'ente-ponte cessionario ( ubentri anche negli obblighi facenti capo al CP_4 cedente. In altri termini, non assumono alcuna rilevanza, ai fini della legittimazione passiva di cui si discute, i successivi atti di fusione posti in essere rispettivamente in data 16.11.2017 (per effetto del Contr quale già , è stata incorporata per fusione in ) e Controparte_12 Controparte_9 Contr in data 26.03.2021 (per effetto del quale è stata incorporata per fusione in Controparte_7
, e, quindi, l'applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art-. 2504-bis c.c., atteso
[...]
11 che occorre guardare in ogni caso al momento della sottoposizione di del Lazio CP_3 CP_3 alla risoluzione e della costituzione dell'ente-ponte e, quindi, alla data della cessione del 22.11.2015.
1.6.2 Come già in precedenza osservato, in base all'art. 1 del provvedimento di cessione all'ente-ponte delle attività e delle passività riferibili alla Banca in risoluzione, rientrano nell'oggetto di detta cessione le attività e/o le passività riferite a precedenti rapporti contrattuali, nonché le attività, passività, diritti ed azioni giudiziarie in essere al momento della cessione, cioè alla data del 22.11.2015.
Sicché, se, in ragione del quadro normativo sopra richiamato e della ratio alla steSA sottesa
(ravvisabile nell'esigenza di salvaguardare la in perdita, garantire la prosecuzione della sua CP_3 attività e mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute, nonché la stabilità del sistema bancario in generale), deve ritenersi che nell'ambito della cessione all'ente-ponte siano ricompresi anche i rapporti contrattuali in essere alla data di efficacia della cessione – come quello oggetto di causa -, e se può certamente ipotizzarsi un'eventuale responsabilità del cessionario in relazione a rapporti contrattuali costituiti dalla cedente che poSA riguardare prestazioni non ancora eseguite o parzialmente ineseguite ovvero inadempimenti già contestati e conoscibili al momento della cessione, perché ciò avvenga è neceSArio in ogni caso che siano integrati i presupposti pervisti dalla normativa primaria e secondaria intervenuta, escludendo, per l'effetto, non solo i rapporti contrattuali già eseguiti ed estinti, ma anche quelli per i quali, al momento della cessione, non era pendente alcuna azione giudiziaria.
1.6.3 Ebbene, pur essendo il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio in essere alla data di efficacia della cessione (22.11.2015), alla medesima data, però, come sopra già evidenziato, non era stato instaurato alcun giudizio avente ad oggetto la validità di tale rapporto o l'eventuale sussistenza di obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione del rapporto medesimo.
Detta circostanza comporta che la convenuta è carente di legittimazione attiva Controparte_7 anche con riferimento alla richiesta risarcitoria per violazione dell'obbligo di informazione continua, e la valutazione operata è avvalorata dall'esigenza legislativamente prevista di mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute, esigenza che richiede una stima di detti elementi al momento dell'effettuazione della cessione.
2. Deve, in conclusione, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
Controparte_7
3. Ogni ulteriore richiesta, domanda ed eccezione sono assorbite.
4. Stante l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
12 Così deciso in Perugia, 25.03.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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