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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
IO AB, RE
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente_1 Della Regione Sardegna - P.IVA_ Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Resistente_1 della Ragione Sardegna ha versato al Comune di Cagliari la somma di € 13.784,00 a titolo di IMU, per le annualità 2015 e 2016, in relaziona ai seguenti immobili siti nel comune, così catastalmente distinti al catasto fabbricati: dato catastale.1 ; dato catastale.2 dato catastale.3 ;dato catastale.4 dato catastale.5 dato catastale.6 dato catastale.7; dato catastale.8; dato catastale.9; dato catastale.10; dato catastale.11 - dato catastale.12.
2. La contribuente ha chiesto il rimborso con apposita istanza, evidenziando che la somma è stata versata in riferimento a immobili utilizzati da ente non commerciale per attività previdenziali, esenti ex art. 7, comma
1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3. La Contribuente ha impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il diniego tacito opposto alla istanza di rimborso, per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.
4. Il Comune di Cagliari ha resistito in giudizio.
5. La sentenza della CTP ha accolto il ricorso e dichiarato non dovute l'IMU e la TASI per gli anni 2015 e
2016, ordina il rimborso della somma di € 13.874,00, oltre interessi, con condanna del Comune di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.650,00 oltre IVA.
6. Il Comune propone appello affidato a un motivo con varie articolazioni, relativo alla non sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il Comune di Cagliari, nel costituirsi in giudizio depositando le su estese memorie, chiede che la Commissione adita annulli integralmente la sentenza qui impugnata, per violazione di legge, con condanna dell'odierna
Appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, e relativi accessori.
In subordine, chiede che la Commissione adita annulli parzialmente la sentenza qui impugnata per violazione di legge, riconoscendo l'esenzione solo per il fabbricato dato catastale1, per il solo anno 2015, nonché per il fabbricato dato catastale2 per gli anni 2015 e 2016, dando atto della sanzionabilità dell'omessa dichiarazione per l'anno 2016 in riferimento al fabbricato dato catastale 1 per una somma da detrarre dall'importo da rimborsare. Chiede, infine, la pubblica udienza”.
7. Si è costituita in appello la Contribuente, con controdeduzioni, confutando l'appello e ha chiesto l'accollamento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'ecc.ma Commissione tributaria regionale della Sardegna, rigettati i motivi dell'appello del Comune di Cagliari, confermare la sentenza n. 410/2021 della CTP di Cagliari, condannando il comune al pagamento delle spese del giudizio”.
8. La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 28/11/2025 nella quale le parti dopo la relazione del
Giudice relatore, hanno eseguito la discussione riportatosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La base giuridica dell'esenzione invocata dalla Contribuente in primo grado è rappresentata dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs 504/1992, in virtù dei rinvii a tale normativa operati dall'art. 9, comma 8, del D. lgs 23/2011. L'esenzione attiene agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 222 del 1985, ossia attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
La disciplina in questione, per l'operatività dell'esenzione sugli immobili, richiede l'esistenza di due requisiti, che devono sussistere contemporaneamente:
- uno soggettivo, che si sostanzia nel fatto che gli immobili debbano essere utilizzati dai soggetti individuati dall'articolo 73 (ex articolo 87), comma 1, lettera c), del del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi - TUIR);
- uno oggettivo, che richiede che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, e tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.
In merito alla sussistenza del requisito soggettivo l'appellante nulla oppone, posto che la natura giuridica dell'appellata è pacificamente riconducibile agli enti non commerciali di cui al suddetto art. 73 TUIR.
L'appellante censura, invece, la sentenza impugnata per aver accertato sussistere il requisito oggettivo sulla base delle sole indicazioni catastali dei beni, reputate idonee prove fornite dal Contribuente.
La censura è in parte fondata.
10. Deduce l'appellante che il requisito oggettivo deve essere valutato con rigore, in quanto non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche della disciplina delle esenzioni, ma solo strette interpretazioni ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cassazione civile, Sez. trib. - 25/07/2019, n. 20135, Cassazione civile, SSUU, 22/09/2016, n.
18574, che espressamente stabilisce che “così come la tassazione non può investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal testo normativo, le norme agevolative non sono suscettibili di integrazione ermeneutica ”).
Questa Corte ribadisce che quanto deduce l'appellante è espressione di un principio generale in materia di esenzioni. Infatti, ex multis:
- “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione» (Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01)” (ordinanza della Corte di cassazione 4 ottobre 2017, n. 23228)
- “è noto, peraltro, che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni di stretta interpretazione e, come tali, non suscettibili d'integrazione analogica in virtù di dati extratestuali (cfr. Cass., n. 4333/2016)” (ordinanza della Corte di cassazione civile sez. V, n.
38984/2021 in tema di TARSU).
Di fronte alla presunzione relativa, l'onere della prova contraria incombe sulla Contribuente.
Questa Corte osserva che l'Ente non commerciale ha dato la prova a suo favore con le sole risultanze catastali.
Deduce ancora l'appellante che, dal classamento catastale e dalla rendita stabiliti dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 13, comma 3, del DL 201/2011 e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs 504/1992 sull'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), scaturisce un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale il classamento di un immobile, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza (Cassazione civile, Sez. trib. - 30/12/2020, n.29864).
Deduce l'appellante che, se si fonda la richiesta di esenzione sul solo classamento catastale, quest'ultimo potrà avere efficacia a fini probatori solo a seguito di attenta ponderazione di alcuni elementi.
Il primo elemento da considerare è indicato dall'appellante nel fatto che il classamento catastale sia coerente con l'attività esente che si dichiara di svolgere nell'immobile
Deduce l'appellante che l'onere della prova per la richiesta di esenzione inerente ad attività previdenziale non può ritenersi assolto tramite la sola produzione del classamento catastale di immobili in categoria C2
e C6.
L'affermazione ha pregio e viene accolta.
Infatti, se un immobile è classato come magazzino o come autorimessa non può costituire presunzione di svolgimento di attività previdenziale. Questa presunzione, infatti, sarebbe fuori dalla logica, e dall'id quod plerumque accidit.
11. Deduce il Comune che l'onere probatorio in materia di esenzioni non è stato assolto dalla Contribuente per gli immobili, eccezion fatta per il fabbricato dato catastale.1 , e il fabbricato dato catastale 2
Riconosce infatti l'appellante che “Solo per questi due immobili il classamento catastale è potenzialmente in grado di costituire idonea presunzione circa lo svolgimento di attività previdenziale, con applicazione dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992
12. L'appello è pertanto fondato limitatamente agli immobili della categoria C2 e C6 e viene parzialmente accolto, mentre è infondato (per stessa ammissione dell'appellante) per gli immobili della categoria A10
(uffici) e viene in parte respinto, con la riforma parziale della sentenza impugnata e la conferma parziale dell'atto impugnato in primo grado e con riconteggio delle relative sanzioni. Né ulteriori prove sono state prodotte o richieste dalla Contribuente nei due gradi del giudizio in relazione agli immobili di categoria C2
e C6 in relazione alla strumentalità all'attività istituzionale. 13. Quanto sopra assorbe le altre doglianze formulate dal Comune.
14. La soccombenza parziale reciproca comporta la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, come indicato in motivazione e riforma parzialmente la sentenza impugnata, con parziale annullamento dell'atto impugnato in primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio fra le parti.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
IO AB, RE
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente_1 Della Regione Sardegna - P.IVA_ Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Resistente_1 della Ragione Sardegna ha versato al Comune di Cagliari la somma di € 13.784,00 a titolo di IMU, per le annualità 2015 e 2016, in relaziona ai seguenti immobili siti nel comune, così catastalmente distinti al catasto fabbricati: dato catastale.1 ; dato catastale.2 dato catastale.3 ;dato catastale.4 dato catastale.5 dato catastale.6 dato catastale.7; dato catastale.8; dato catastale.9; dato catastale.10; dato catastale.11 - dato catastale.12.
2. La contribuente ha chiesto il rimborso con apposita istanza, evidenziando che la somma è stata versata in riferimento a immobili utilizzati da ente non commerciale per attività previdenziali, esenti ex art. 7, comma
1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3. La Contribuente ha impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il diniego tacito opposto alla istanza di rimborso, per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.
4. Il Comune di Cagliari ha resistito in giudizio.
5. La sentenza della CTP ha accolto il ricorso e dichiarato non dovute l'IMU e la TASI per gli anni 2015 e
2016, ordina il rimborso della somma di € 13.874,00, oltre interessi, con condanna del Comune di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.650,00 oltre IVA.
6. Il Comune propone appello affidato a un motivo con varie articolazioni, relativo alla non sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il Comune di Cagliari, nel costituirsi in giudizio depositando le su estese memorie, chiede che la Commissione adita annulli integralmente la sentenza qui impugnata, per violazione di legge, con condanna dell'odierna
Appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, e relativi accessori.
In subordine, chiede che la Commissione adita annulli parzialmente la sentenza qui impugnata per violazione di legge, riconoscendo l'esenzione solo per il fabbricato dato catastale1, per il solo anno 2015, nonché per il fabbricato dato catastale2 per gli anni 2015 e 2016, dando atto della sanzionabilità dell'omessa dichiarazione per l'anno 2016 in riferimento al fabbricato dato catastale 1 per una somma da detrarre dall'importo da rimborsare. Chiede, infine, la pubblica udienza”.
7. Si è costituita in appello la Contribuente, con controdeduzioni, confutando l'appello e ha chiesto l'accollamento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'ecc.ma Commissione tributaria regionale della Sardegna, rigettati i motivi dell'appello del Comune di Cagliari, confermare la sentenza n. 410/2021 della CTP di Cagliari, condannando il comune al pagamento delle spese del giudizio”.
8. La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 28/11/2025 nella quale le parti dopo la relazione del
Giudice relatore, hanno eseguito la discussione riportatosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La base giuridica dell'esenzione invocata dalla Contribuente in primo grado è rappresentata dall'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs 504/1992, in virtù dei rinvii a tale normativa operati dall'art. 9, comma 8, del D. lgs 23/2011. L'esenzione attiene agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 222 del 1985, ossia attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
La disciplina in questione, per l'operatività dell'esenzione sugli immobili, richiede l'esistenza di due requisiti, che devono sussistere contemporaneamente:
- uno soggettivo, che si sostanzia nel fatto che gli immobili debbano essere utilizzati dai soggetti individuati dall'articolo 73 (ex articolo 87), comma 1, lettera c), del del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi - TUIR);
- uno oggettivo, che richiede che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, e tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.
In merito alla sussistenza del requisito soggettivo l'appellante nulla oppone, posto che la natura giuridica dell'appellata è pacificamente riconducibile agli enti non commerciali di cui al suddetto art. 73 TUIR.
L'appellante censura, invece, la sentenza impugnata per aver accertato sussistere il requisito oggettivo sulla base delle sole indicazioni catastali dei beni, reputate idonee prove fornite dal Contribuente.
La censura è in parte fondata.
10. Deduce l'appellante che il requisito oggettivo deve essere valutato con rigore, in quanto non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche della disciplina delle esenzioni, ma solo strette interpretazioni ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cassazione civile, Sez. trib. - 25/07/2019, n. 20135, Cassazione civile, SSUU, 22/09/2016, n.
18574, che espressamente stabilisce che “così come la tassazione non può investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal testo normativo, le norme agevolative non sono suscettibili di integrazione ermeneutica ”).
Questa Corte ribadisce che quanto deduce l'appellante è espressione di un principio generale in materia di esenzioni. Infatti, ex multis:
- “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione» (Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01)” (ordinanza della Corte di cassazione 4 ottobre 2017, n. 23228)
- “è noto, peraltro, che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni di stretta interpretazione e, come tali, non suscettibili d'integrazione analogica in virtù di dati extratestuali (cfr. Cass., n. 4333/2016)” (ordinanza della Corte di cassazione civile sez. V, n.
38984/2021 in tema di TARSU).
Di fronte alla presunzione relativa, l'onere della prova contraria incombe sulla Contribuente.
Questa Corte osserva che l'Ente non commerciale ha dato la prova a suo favore con le sole risultanze catastali.
Deduce ancora l'appellante che, dal classamento catastale e dalla rendita stabiliti dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 13, comma 3, del DL 201/2011 e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs 504/1992 sull'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), scaturisce un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale il classamento di un immobile, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza (Cassazione civile, Sez. trib. - 30/12/2020, n.29864).
Deduce l'appellante che, se si fonda la richiesta di esenzione sul solo classamento catastale, quest'ultimo potrà avere efficacia a fini probatori solo a seguito di attenta ponderazione di alcuni elementi.
Il primo elemento da considerare è indicato dall'appellante nel fatto che il classamento catastale sia coerente con l'attività esente che si dichiara di svolgere nell'immobile
Deduce l'appellante che l'onere della prova per la richiesta di esenzione inerente ad attività previdenziale non può ritenersi assolto tramite la sola produzione del classamento catastale di immobili in categoria C2
e C6.
L'affermazione ha pregio e viene accolta.
Infatti, se un immobile è classato come magazzino o come autorimessa non può costituire presunzione di svolgimento di attività previdenziale. Questa presunzione, infatti, sarebbe fuori dalla logica, e dall'id quod plerumque accidit.
11. Deduce il Comune che l'onere probatorio in materia di esenzioni non è stato assolto dalla Contribuente per gli immobili, eccezion fatta per il fabbricato dato catastale.1 , e il fabbricato dato catastale 2
Riconosce infatti l'appellante che “Solo per questi due immobili il classamento catastale è potenzialmente in grado di costituire idonea presunzione circa lo svolgimento di attività previdenziale, con applicazione dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992
12. L'appello è pertanto fondato limitatamente agli immobili della categoria C2 e C6 e viene parzialmente accolto, mentre è infondato (per stessa ammissione dell'appellante) per gli immobili della categoria A10
(uffici) e viene in parte respinto, con la riforma parziale della sentenza impugnata e la conferma parziale dell'atto impugnato in primo grado e con riconteggio delle relative sanzioni. Né ulteriori prove sono state prodotte o richieste dalla Contribuente nei due gradi del giudizio in relazione agli immobili di categoria C2
e C6 in relazione alla strumentalità all'attività istituzionale. 13. Quanto sopra assorbe le altre doglianze formulate dal Comune.
14. La soccombenza parziale reciproca comporta la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, come indicato in motivazione e riforma parzialmente la sentenza impugnata, con parziale annullamento dell'atto impugnato in primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio fra le parti.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)