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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 30/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Settore civile
N. R.G. 129/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MB GI Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
SA Gerbi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 129/2025 RG promosso da
(C.F. ) con l'Avv. ZANIN Parte_1 C.F._1
NR IA (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del
09/10/2025, con rinvio alle conclusioni di cui al ricorso):
“ricorre al Tribunale di Belluno, competente per materia e territorio, affinché voglia così stabilire
Siano affidati i minori , E Per_1 Per_2 Per_3
alla responsabilità esclusiva della madre
[...] Pt_1
, stabilendo ch'essi siano presso di lei altresì
[...] collocati, con facoltà del padre di averli presso di sé
- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno);
- tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie;
b) sia stabilito a carico del Sig. l'obbligo al CP_1 versamento di un assegno di contributo al mantenimento ordinario pari ad €. 250,00 per ciascun figlio nonché la partecipazione alle spese straordinarie ed extra assegno nella proporzione di 1/2 (stante la sostanziale parità nel reddito tra i due genitori) secondo la disciplina prevista dal Protocollo per la ripartizione delle Spese straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno, che in copia si produce sottoscritto dalla ricorrente;
c) siano stabiliti gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle vacanze e alle frequentazioni abituali come indicate nel piano genitoriale allegato, sottoscritto dalla ricorrente”.
Conclusioni adesive del PM.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 8 per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli
(cf. nato il 26 aprile Persona_3 C.F._4 del 2014;
(cf. ) nato il 12 novembre Parte_2 C.F._5 del 2018;
(cf. il 26 febbraio del Parte_3 C.F._6
2020, chiedendone l'affidamento esclusivo con diritto di visita del padre.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente deduceva:
- che la casa familiare, sita in Sedico via Maieran n. 21, veniva acquistata da lei e dal resistente con atto ai rogiti del dott. Rep.15931 Racc.8393 il Per_4
16.9.2018, con il contributo di 20.000,00 euro anticipati dalla famiglia d'origine della Sig.ra e accendendo, Pt_1 quanto al restante importo (55 mila euro) mutuo ipotecario cointestato;
- che l'unione si deteriorava nel tempo, anche a causa della condotta aggressiva tenuta dal Sig. nei CP_1 confronti della compagna;
- che la ricorrente, di conseguenza, nel corso dell'inverno del 2021, lasciava – assieme ai figli – la casa familiare, trasferendosi dapprima presso i suoi genitori, e successivamente in un piccolo appartamento in locazione a
Belluno, inizialmente al prezzo di euro 550,00 comprensivo di spese, di recente ridotto ad euro 250,00;
- che l'allontanamento si rendeva necessario sia per consentire alla Sig.ra di curarsi, sia per mettere Pt_1
i figli al riparo dalle intemperanze del padre, affidandoli
Pag. 3 di 8 alla custodia dei nonni materni durante l'orario di lavoro della ricorrente;
- che dal momento dell'allontanamento, il Sig. non CP_1 versava alcuna somma per contribuire al mantenimento dei figli;
- che a tutte le necessità quotidiane, ordinarie e straordinarie dei figli, sopperivano e sopperiscono per intero la ricorrente ed i di lei genitori, essendosi il padre disinteressato dei figli fino alla fine del 2024 circa;
- che da fine 2024 i figli frequentano saltuariamente il padre, trascorrendovi una o due sere alla settimana alternativamente: (da solo) o i due più piccini Per_3 insieme ( e ); Per_1 Per_2
- che il Sig. risultava essere titolare di un CP_1 reddito mensile di circa 1.600,00 euro, nel mentre la
Sig.ra percepisce un reddito di circa 1.400,00 euro Pt_1 mensili;
- che ad oggi il ricorrente e la resistente non sono pervenuti ad una soluzione concordata per l'affidamento, mantenimento e gestione dei figli.
Alla prima udienza dell'08/05/2025, la causa veniva rinviata per consentire alla ricorrente di rifare la notifica nei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c..
Alla successiva udienza del 09/10/2025, accertata la regolarità della notifica (perfezionatasi in data
06/06/2025, mediante ritiro del plico da parte del destinatario), veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la ricorrente rappresentava di percepire un assegno unico complessivo di poco inferiore a euro 700,00
Pag. 4 di 8 per i tre figli e che, da quanto le risultava, il resistente attualmente svolge attività lavorativa autonoma.
Non essendovi necessità di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli fino a circa un anno fa, nonché il disinteresse manifestato nei confronti del presente processo relativo proprio alla responsabilità genitoriale sui figli minori, rendono certamente necessario un provvedimento che rimetta alla madre sola l'autonomia decisionale, anche sulle questioni di maggiore interesse, non essendo ipotizzabile che decisioni sulla salute, l'istruzione e l'educazione dei tre bambini debbano essere ostacolate dall'assenza paterna.
Conseguentemente, anche il collocamento e la residenza dei minori devono essere stabiliti presso la madre.
Va accolta, inoltre, la disponibilità della ricorrente alla continuazione della frequentazione dei minori con il padre, nei termini indicati nel ricorso introduttivo (“- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico
e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno); - tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze
Pag. 5 di 8 estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie) rimettendo comunque alla valutazione della madre e all'accordo dei genitori, la possibilità di prevedere un programma di progressivo ampliamento dei contatti se ritenuto opportuno per il migliore sviluppo dei minori e del loro diritto alla bigenitorialità.
Quanto ai provvedimenti economici, il Tribunale, pur nello scarso supporto probatorio relativo ai redditi del sig. , ma tenuto conto (1) della presumibile CP_1 capacità lavorativa del sig. – poco più che Per_5 quarantenne – che la compagna riferisce essere stato impiegato con introiti pari a circa euro 1.700,00 mensili,
(2) del fatto che la ricorrente è gravata da un canone di locazione pari ad euro 250,00, (3) della somma percepita dalla stessa a titolo di assegno unico universale, di poco inferiore ad euro 700,00, ritiene di stabilire in € 250,00 la somma mensile da porre a carico del sig. per il CP_1 mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, individuate come da
Protocollo in essere in questo Tribunale.
Vanno poi poste a carico del resistente anche le spese del presente giudizio che vanno liquidate, seguendo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, in relazione alle cause di valore indeterminabile, ma considerata la scarsa complessità, in € 3.000,00 per compensi relativi alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, non essendovi stata attività istruttoria, e con applicazione della massima percentuale di riduzione, a fronte della contumacia del resistente, maggiorati del rimborso di €
Pag. 6 di 8 27,00 per la marca da bollo e del rimborso forfettario al
15% per le spese generali e degli oneri accessori che siano dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
I. DISPONE che i minori
(cf. nato il 26 aprile Persona_3 C.F._4 del 2014;
(cf. ) nato il 12 novembre Parte_2 C.F._5 del 2018;
(cf. il 26 febbraio del Parte_3 C.F._6
2020, siano affidati in via esclusiva alla madre, Parte_1
(C.F. ), attribuendo alla stessa anche il C.F._1 potere di assumere in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore le decisioni di maggiore interesse per i minori;
II. DISPONE il collocamento prevalente dei minori Per_3
, e presso l'indirizzo
[...] Parte_2 Parte_3 di residenza della madre;
III. DISPONE che il padre potrà vedere i figli minori:
- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno);
- tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente
Pag. 7 di 8 anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie;
IV. DISPONE l'obbligo per il sig. (C.F. CP_1
) di versare, entro il giorno cinque di C.F._3 ogni mese, in favore della sig.ra (C.F. Parte_1
), la somma di € 750,00 quale contributo al C.F._1 mantenimento ordinario dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'1 novembre 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, identificate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
V. CONDANNA il sig. (C.F. a CP_1 C.F._3 rifondere alla sig.ra (C.F. Parte_1
) le spese della presente controversia, per C.F._1 la somma di € 3.000,00 per compensi ed € 27,00 per rimborso delle spese sostenute, oltre al rimborso forfettario del
15% delle spese generali e agli oneri accessori dovuti per legge.
Così deciso in Belluno in data 22/10/2025
Il Presidente
MB GI
Il Giudice relatore
Irene Colladet
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Settore civile
N. R.G. 129/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MB GI Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
SA Gerbi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 129/2025 RG promosso da
(C.F. ) con l'Avv. ZANIN Parte_1 C.F._1
NR IA (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del
09/10/2025, con rinvio alle conclusioni di cui al ricorso):
“ricorre al Tribunale di Belluno, competente per materia e territorio, affinché voglia così stabilire
Siano affidati i minori , E Per_1 Per_2 Per_3
alla responsabilità esclusiva della madre
[...] Pt_1
, stabilendo ch'essi siano presso di lei altresì
[...] collocati, con facoltà del padre di averli presso di sé
- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno);
- tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie;
b) sia stabilito a carico del Sig. l'obbligo al CP_1 versamento di un assegno di contributo al mantenimento ordinario pari ad €. 250,00 per ciascun figlio nonché la partecipazione alle spese straordinarie ed extra assegno nella proporzione di 1/2 (stante la sostanziale parità nel reddito tra i due genitori) secondo la disciplina prevista dal Protocollo per la ripartizione delle Spese straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno, che in copia si produce sottoscritto dalla ricorrente;
c) siano stabiliti gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle vacanze e alle frequentazioni abituali come indicate nel piano genitoriale allegato, sottoscritto dalla ricorrente”.
Conclusioni adesive del PM.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 8 per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli
(cf. nato il 26 aprile Persona_3 C.F._4 del 2014;
(cf. ) nato il 12 novembre Parte_2 C.F._5 del 2018;
(cf. il 26 febbraio del Parte_3 C.F._6
2020, chiedendone l'affidamento esclusivo con diritto di visita del padre.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente deduceva:
- che la casa familiare, sita in Sedico via Maieran n. 21, veniva acquistata da lei e dal resistente con atto ai rogiti del dott. Rep.15931 Racc.8393 il Per_4
16.9.2018, con il contributo di 20.000,00 euro anticipati dalla famiglia d'origine della Sig.ra e accendendo, Pt_1 quanto al restante importo (55 mila euro) mutuo ipotecario cointestato;
- che l'unione si deteriorava nel tempo, anche a causa della condotta aggressiva tenuta dal Sig. nei CP_1 confronti della compagna;
- che la ricorrente, di conseguenza, nel corso dell'inverno del 2021, lasciava – assieme ai figli – la casa familiare, trasferendosi dapprima presso i suoi genitori, e successivamente in un piccolo appartamento in locazione a
Belluno, inizialmente al prezzo di euro 550,00 comprensivo di spese, di recente ridotto ad euro 250,00;
- che l'allontanamento si rendeva necessario sia per consentire alla Sig.ra di curarsi, sia per mettere Pt_1
i figli al riparo dalle intemperanze del padre, affidandoli
Pag. 3 di 8 alla custodia dei nonni materni durante l'orario di lavoro della ricorrente;
- che dal momento dell'allontanamento, il Sig. non CP_1 versava alcuna somma per contribuire al mantenimento dei figli;
- che a tutte le necessità quotidiane, ordinarie e straordinarie dei figli, sopperivano e sopperiscono per intero la ricorrente ed i di lei genitori, essendosi il padre disinteressato dei figli fino alla fine del 2024 circa;
- che da fine 2024 i figli frequentano saltuariamente il padre, trascorrendovi una o due sere alla settimana alternativamente: (da solo) o i due più piccini Per_3 insieme ( e ); Per_1 Per_2
- che il Sig. risultava essere titolare di un CP_1 reddito mensile di circa 1.600,00 euro, nel mentre la
Sig.ra percepisce un reddito di circa 1.400,00 euro Pt_1 mensili;
- che ad oggi il ricorrente e la resistente non sono pervenuti ad una soluzione concordata per l'affidamento, mantenimento e gestione dei figli.
Alla prima udienza dell'08/05/2025, la causa veniva rinviata per consentire alla ricorrente di rifare la notifica nei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c..
Alla successiva udienza del 09/10/2025, accertata la regolarità della notifica (perfezionatasi in data
06/06/2025, mediante ritiro del plico da parte del destinatario), veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la ricorrente rappresentava di percepire un assegno unico complessivo di poco inferiore a euro 700,00
Pag. 4 di 8 per i tre figli e che, da quanto le risultava, il resistente attualmente svolge attività lavorativa autonoma.
Non essendovi necessità di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli fino a circa un anno fa, nonché il disinteresse manifestato nei confronti del presente processo relativo proprio alla responsabilità genitoriale sui figli minori, rendono certamente necessario un provvedimento che rimetta alla madre sola l'autonomia decisionale, anche sulle questioni di maggiore interesse, non essendo ipotizzabile che decisioni sulla salute, l'istruzione e l'educazione dei tre bambini debbano essere ostacolate dall'assenza paterna.
Conseguentemente, anche il collocamento e la residenza dei minori devono essere stabiliti presso la madre.
Va accolta, inoltre, la disponibilità della ricorrente alla continuazione della frequentazione dei minori con il padre, nei termini indicati nel ricorso introduttivo (“- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico
e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno); - tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze
Pag. 5 di 8 estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie) rimettendo comunque alla valutazione della madre e all'accordo dei genitori, la possibilità di prevedere un programma di progressivo ampliamento dei contatti se ritenuto opportuno per il migliore sviluppo dei minori e del loro diritto alla bigenitorialità.
Quanto ai provvedimenti economici, il Tribunale, pur nello scarso supporto probatorio relativo ai redditi del sig. , ma tenuto conto (1) della presumibile CP_1 capacità lavorativa del sig. – poco più che Per_5 quarantenne – che la compagna riferisce essere stato impiegato con introiti pari a circa euro 1.700,00 mensili,
(2) del fatto che la ricorrente è gravata da un canone di locazione pari ad euro 250,00, (3) della somma percepita dalla stessa a titolo di assegno unico universale, di poco inferiore ad euro 700,00, ritiene di stabilire in € 250,00 la somma mensile da porre a carico del sig. per il CP_1 mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, individuate come da
Protocollo in essere in questo Tribunale.
Vanno poi poste a carico del resistente anche le spese del presente giudizio che vanno liquidate, seguendo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, in relazione alle cause di valore indeterminabile, ma considerata la scarsa complessità, in € 3.000,00 per compensi relativi alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, non essendovi stata attività istruttoria, e con applicazione della massima percentuale di riduzione, a fronte della contumacia del resistente, maggiorati del rimborso di €
Pag. 6 di 8 27,00 per la marca da bollo e del rimborso forfettario al
15% per le spese generali e degli oneri accessori che siano dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
I. DISPONE che i minori
(cf. nato il 26 aprile Persona_3 C.F._4 del 2014;
(cf. ) nato il 12 novembre Parte_2 C.F._5 del 2018;
(cf. il 26 febbraio del Parte_3 C.F._6
2020, siano affidati in via esclusiva alla madre, Parte_1
(C.F. ), attribuendo alla stessa anche il C.F._1 potere di assumere in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore le decisioni di maggiore interesse per i minori;
II. DISPONE il collocamento prevalente dei minori Per_3
, e presso l'indirizzo
[...] Parte_2 Parte_3 di residenza della madre;
III. DISPONE che il padre potrà vedere i figli minori:
- un fine settimana alternato dalla fine dell'orario scolastico e fino alla domenica sera all'ora della cena e due pomeriggi (dalle 18 alle 20) alla settimana nel corso delle settimane in cui il fine settimana siano con la mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie (alternando anno per anno quella di Natale e quella di Capodanno);
- tre giorni nelle vacanze di Pasqua (alternando anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì); alternativamente
Pag. 7 di 8 anno per anno il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, quello del 2 giugno e quello dell'8 dicembre;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive, da concordare tra i genitori prima delle fine dell'anno scolastico così che sia possibile chiedere e programmare le rispettive ferie;
IV. DISPONE l'obbligo per il sig. (C.F. CP_1
) di versare, entro il giorno cinque di C.F._3 ogni mese, in favore della sig.ra (C.F. Parte_1
), la somma di € 750,00 quale contributo al C.F._1 mantenimento ordinario dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'1 novembre 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, identificate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
V. CONDANNA il sig. (C.F. a CP_1 C.F._3 rifondere alla sig.ra (C.F. Parte_1
) le spese della presente controversia, per C.F._1 la somma di € 3.000,00 per compensi ed € 27,00 per rimborso delle spese sostenute, oltre al rimborso forfettario del
15% delle spese generali e agli oneri accessori dovuti per legge.
Così deciso in Belluno in data 22/10/2025
Il Presidente
MB GI
Il Giudice relatore
Irene Colladet
Pag. 8 di 8