Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da
A. De OR S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1CCA8E16E, B1CCASE16E, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuliano Sgobbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Susa 14;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino - Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Lanfranchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO Biomedical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Aliverti e Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1406/2025, resa tra le parti, pubblicata il 28 aprile 2025, che ha respinto il ricorso per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale dell’AOU “G. Martino” di Messina n. 1051 del 21.11.2024, di aggiudicazione a NO Biomedical Italia S.r.l. - per l’importo di € 995.676,00 oltre IVA - della procedura aperta (CIG: B1CCA8E16E) per la fornitura in service full risk , per la durata di 5 anni, di 13 emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica per le esigenze di varie UU.OO.CC. dell’AOU;
- della proposta di aggiudicazione, nonché degli atti, valutazioni, verbali e determinazioni assunti durante la gara o citati nella deliberazione suddetta;
- degli atti di controllo e di approvazione dell’affidamento e del contratto; nonché per l’accoglimento della domanda di aggiudicarsi la fornitura e di stipulare il relativo contratto (o, se già sottoscritto, di subentrarvi), e per l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia del contratto, ove stipulato tra l’AOU e l’aggiudicataria;
nonché per la condanna dell’AOU al risarcimento dei danni patiti per la perdita dell’affidamento, in forma specifica o, in subordine, per equivalente pecuniario, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfacimento, nella misura che sarà indicata in corso di giudizio;
ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale depositato da NO Biomedical Italia s.r.l. il 13 gennaio 2025: per l’annullamento, previa sospensiva: - della deliberazione del Direttore Generale dell’AOU “G. Martino” di Messina n. 1051 del 21.11.2024, nella parte in cui l’Amministrazione ha stilato la graduatoria finale, nella quale figura anche la ricorrente principale (in seconda posizione), che al contrario avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
- di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui la Stazione appaltante e la Commissione di gara non hanno escluso dalla procedura la ricorrente principale, anzi l’hanno valutata e collocata al secondo posto nella graduatoria finale;
e sull’appello incidentale proposto da NO Biomedical Italia s.r.l. sui motivi dichiarati improcedibili in primo grado;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NO Biomedical Italia S.r.l. e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G.Martino - Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IG CO e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’appellante di aver partecipato, insieme alla Società appellata, fornitore uscente, alla procedura, come specificata in epigrafe.
Evidenzia che la differenza tra le due offerte è risultata molto contenuta sul versante qualitativo (70 punti per NO contro i 68,83 di De OR), mentre è risultata accentuata la “forbice” tra i prezzi complessivi offerti (€ 995.676,00 per NO ed € 1.169.568,00 per De OR). Poiché l’A.O.U. ha, dunque, aggiudicato la fornitura a NO, l’appellante lamenta di aver ravvisato varie difformità rispetto alle regole a base di gara sulla formulazione dei corrispettivi della fornitura, a seguito dell’acquisizione dell’offerta dell’aggiudicataria.
In particolare, deduce che alla luce della legge di gara nel “Prezzo complessivo” non avrebbe dovuto confluire alcun importo per calibratori, controlli e liquidi di lavaggio, ma solo il corrispettivo dei reagenti contemplati sub doc. 2, lett. a, pag. 2; invece, l’aggiudicataria avrebbe imputato all’Azienda il costo delle cartucce contenti calibratori e soluzioni di lavaggio né i lavaggi sarebbero stati offerti “ in sconto merce ”, così mutando le condizioni economiche della gara.
Deduce, dunque, che avrebbe errato la sentenza appellata, laddove ha ritenuto che la “ CC IB ”, codice 57832, comprensiva di un reagente necessario (la soluzione R), appartenente alla categoria dei reagenti proponibili a titolo oneroso e i calibratori, da fornire a € 0,00 sarebbe stata offerta da NO “ ad un prezzo ribassato rispetto al proprio listino, così da azzerare il costo del materiale riconducibile ” a tale ultima categoria, ritenendo che tale circostanza risulterebbe “ provata, in quanto avvalorata dalla documentazione depositata ” da NO “ il 13 gennaio 2025 sub 13 (estratto dal listino prezzi, da cui si evince che il prezzo di tale cartuccia contemplato nel listino è di 852,96 euro, mentre nell’offerta economica ammonta a 349,06) ”.
Avverso la sentenza di primo grado, dunque, deduce i motivi di appello di seguito specificati.
1 - Error in iudicando : travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione erronea e connotata da disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico (con riferimento alle regole sugli oneri dei calibratori e dei liquidi di lavaggio: “REAGENTI”, pag. 2, lett. b, e pag. 4) e del disciplinare di gara (§ 17, pagg. 27-28; § 22, pag. 31), nonché degli artt. 97 cost.; 1, 3 e 6 l. n. 241/1990; 1, 2, 3, 5, 70, co. 2 e 4, lett. a) e 107, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi di auto-vincolo dell’azione amministrativa; corrispettività e sinallagmaticità delle prestazioni contrattuali; auto responsabilità del concorrente inadempiente; par condicio ; tutela dell’affidamento; imparzialità e buon andamento; libera concorrenza e accesso al mercato; certezza e trasparenza delle gare pubbliche; violazione dei principi generali, che vietano offerte condizionate ed indeterminate nei corrispettivi. La sentenza sarebbe errata perché De OR non avrebbe mai asserito che il capitolato imponesse di offrire cartucce esclusivamente dedicate all’una o all’altra tipologia di reagenti; né avrebbe mai sostenuto che un sistema analitico dovesse allocare calibratori e controlli in contenitori separati da quelli dei reagenti necessari per effettuare i test.
Ciò premesso, se pur NO ha evidenziato che la cartuccia 57832, oltre alla prevalente componente di calibratori, includesse un altro reagente (la soluzione R), non qualificabile come calibratore, rimarrebbe il fatto che il prezzo risultava riferito in offerta ad ogni singola cartuccia, comprensiva di tutti i suoi componenti (5 calibratori e soluzione R). Nell’offerta economica NO non avrebbe scorporato - in modo figurativo e contabile - la soluzione R, prezzandola a parte o evidenziandola come reagente oneroso o segnalando la necessità di quotarla a tale titolo. Tale modalità contrasterebbe con la necessità di evitare che un concorrente possa rimodulare la sua offerta, separando a posteriori cosa sia a pagamento e cosa non lo sia.
La sentenza supporrebbe l’esistenza di un presunto ribasso coincidente con il valore dei “ calibratori azzerati ”: in concreto, i calibratori varrebbero la differenza tra € 852,96, costo della cartuccia in tale listino, ed € 349,06, prezzo della soluzione R in offerta e, perciò solo, sarebbero stati quotati a € 0,00. La conclusione raggiunta dalla sentenza di primo grado non potrebbe fondarsi sul listino prezzi, che è un documento esterno ed estraneo all’offerta di NO. Inoltre, il fatto che tale cartuccia sia venduta, in linea teorica, a € 852,96 non comporterebbe necessariamente che la soluzione R costi € 349,06 e, per implicita differenza, che i calibratori equivalgano all’importo scontato di € 503,90 e siano stati, perciò, offerti senza corrispettivo.
2 – Ancora un ulteriore error in iudicando , in relazione all’obbligo di fornire anche la soluzione “R” in sconto merce, in quanto necessaria al funzionamento del “ sensore di riferimento dell’analizzatore ”, con funzione integrativa e complementare dei calibratori predetti. L’appellante deduce, dunque, che solo i “ kit necessari all’esecuzione degli interi pannelli d’esami ” erano quotabili a titolo oneroso, mentre tutti gli altri prodotti dovevano essere riforniti senza costi per A.O.U..
3 - Ulteriori profili d’illegittimità, non esaminati dalla pronuncia impugnata, concernerebbero il possibile incremento dei test comporterebbe un extra costo certo nell’ an e variabile nel quantum ; i concorrenti avrebbero dovuto tener conto, all’atto di formulare la loro offerta, che si potesse verificare l’eventualità del “ superamento dei quantitativi stimati ” con fornitura aggiuntiva di calibratori/lavaggi; ed ancora il concreto funzionamento degli strumenti, in particolare con riferimento all’aumento delle operazioni di calibrazione per l’esecuzione dei necessari correttivi, con la conseguenza che i consumi di cartucce calibratori diverrebbero non prevedibili, essendo influenzati da fattori - tecnologici e operativi- di varia natura forieri di extra costi non determinabili ex ante.
L’annullamento della decisione impugnata, riconoscendo l’invalidità dell’offerta di NO e l’obbligo di escluderla, risarcirebbe in forma specifica il danno di De OR, che rimarrebbe unica offerente, e perciò prima, in graduatoria. Per la parte di prestazioni in ipotesi già eseguita, insiste per il risarcimento per equivalente pecuniario, con riserva di quantificarne l’importo.
Si sono costituite per resistere l’Amministrazione e la NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.R.L, che ha proposto appello incidentale, richiamando i motivi dichiarati improcedibili in primo grado): violazione di legge e eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost. e del Capitolato speciale con riguardo ai reagenti e alle caratteristiche minime del capitolato speciale d’appalto (e par. 17 pagg. 27 e 28 e 21 del disciplinare), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di verifica dell’offerta economica, difetto di motivazione e travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti e manifesta ingiustizia.
All’udienza di discussione del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – L’impostazione di parte appellante si fonda sulla mancata considerazione della differenza tecnica del prodotto offerto dall’aggiudicatario. Nel descrivere le caratteristiche e le funzioni dei prodotti “ consumabili ” (le c.d. “cartucce”) oggetto della fornitura, l’appellante ha, infatti, tralasciato di considerare che le stesse differiscono in relazione all’apparecchiatura (emogasanalizzatore) a bordo della quale devono essere utilizzate. Le apparecchiature offerte dalle due concorrenti presentano, infatti, specifiche diverse soprattutto in ordine ai materiali “consumabili” utilizzabili a bordo delle stesse, come chiarito dall’Amministrazione in primo grado.
III – Quanto al primo motivo di appello, dal documento contenente l’offerta economica di NO (all.9 alla memoria dell’Amministrazione in primo grado), quest’ultima ha offerto di fornire gratuitamente (prezzo esposto = 0,00) due dei quattro tipi di cartucce occorrenti per il funzionamento della propria apparecchiatura (le “ cartucce controllo qualità CQ ” e le “ cartucce sensore renal microsensor card bun, crea ”). Ha, invece, offerto a pagamento, per un prezzo complessivo notevolmente inferiore a quello indicato da De OR, le cartucce reagenti (“cartucce reagenti/calibratori ” e le “ cartucce sensore microsensor card ”).
Inoltre, la censura di parte appellante non trova corrispondenza nella legge di gara (disciplinare, pag. 27 all. 11 della memoria dell’Azienda in primo grado) che prescrive che: “ L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) Prezzo complessivo per l’intera durata dell’appalto al netto di Iva, con espressa indicazione del ribasso percentuale applicato rispetto alla base d’asta; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; c) offerta dettagliata ”. Precisa, inoltre, che “ Nell’offerta economica dettagliata i concorrenti dovranno indicare i prezzi unitari offerti per i reagenti, specificando l’incidenza del costo di ammortamento delle apparecchiature ”.
III – Quanto al secondo motivo, vale rilevare, a conferma di quanto già evidenziato dal T.A.R., che il documento contenente le “ Condizioni di fornitura ” (all.12 del primo grado), a differenza di quanto affermato da parte appellante, nulla dispone in ordine alla gratuità della fornitura dei consumabili in contestazione. Al contrario, precisa che la gratuità è riferita solo ai consumabili che dovessero esaurirsi per il documentato malfunzionamento degli apparecchi o per attività di manutenzione programmata o straordinaria: “ Si rappresenta che, imprescindibilmente, saranno a carico della ditta i consumi dei reagenti e consumabili imputabili a documentato malfunzionamento degli apparecchi. Si precisa, inoltre, che in caso di manutenzioni programmate e/o straordinarie e/o evolutive e comunque di quant’altro rientrante del service full risk, durante le quali attività viene accertata la perdita parziale dei consumabili a bordo macchina o la cui attività stessa ne determina tali effetti, gli stessi consumabili dovranno essere forniti gratuitamente dall’Azienda aggiudicataria e senza alcun onere per l’Amministrazione ” (pag. 2).
IV – Da ultimo, del tutto prive di riscontro sono le doglianze di cui all’ultimo motivo.
Come chiarito dall’Amministrazione in primo grado e documentato in atti, mentre l’apparecchiatura proposta da De OR è predisposta per il funzionamento con due sole “cartucce” (“ cartuccia soluzioni ” e “ cartuccia sensori ” – v. scheda tecnica – all. 5, pag.3), quella offerta da NO prevede l’impiego di quattro cartucce (“ cartuccia reagenti/calibratori ”, “ cartuccia sensore microsensor card ”, “ cartuccia sensore renal microsensor card bun, crea ”, e “ cartuccia cq controllo di qualità ” – v. scheda tecnica – all.6, pagg. 1-3), consentendo la riduzione degli sprechi. La concentrazione in un'unica cartuccia di più elementi con diverse funzioni (ad esempio nella “ cartuccia soluzioni ” utilizzata da De OR sono contenuti sia gli elementi per la calibrazione che quelli per il controllo qualità), comporta, infatti, la necessità della sostituzione dell’intera cartuccia anche quando si è esaurito un solo elemento in essa presente, mentre la distribuzione in cartucce separate di elementi preposti a funzioni diverse consente l’utilizzazione di ciascuna cartuccia fino al completo esaurimento della stessa.
Tali elementi risultano idonei a confutare il rischio di maggiori, futuri eventuali costi paventato dall’appellante.
La Commissione ha valutato il ribasso del 14,89949% operato dall’aggiudicataria con un risparmio di 174.324,00 € sul prezzo a base di gara, che vale ad escludere l’aumento di spesa ipotizzato dalla ricorrente.
Prive di riscontro, dunque, risultano le argomentazioni di parte appellante, tese ad affermare il rischio di un aumento indeterminato della spesa sanitaria, che potrebbe derivare dall’offerta economica di NO a fronte di un risparmio di oltre il 14% rispetto a quella dell’appellante.
Peraltro, come precisato nella difesa dell’Amministrazione, in conformità al disciplinare di gara (par.17, pag.28 – all.11) NO, nella propria offerta economica (all. 9), ha indicato nella misura del 10% l’incidenza del costo di ammortamento delle apparecchiature, con la conseguenza che i quantitativi di consumabili che dovessero rendersi necessari in numero superiore rispetto a quello stimato verranno forniti da NO con una decurtazione del 10% sul prezzo offerto, con un risparmio maggiore di quattro volte rispetto a quello conseguibile scorporando la percentuale di ammortamento del 2,50 indicata da De OR. Ne deriva che, dunque, contrariamente a quanto affermato dall’appallante, la proporzione tra le due offerte economiche è destinata a mutare, nel caso di superamento dei quantitativi stimati, a favore dell’aggiudicataria.
Con riferimento al caso di malfunzionamento si è già detto al capo che precede, essendo i consumabili esauriti a causa di malfunzionamento o a seguito di operazioni manutentive, comunque, a carico della ditta aggiudicataria.
V – Da tutto quanto sin qui ritenuto discende che l’appello deve essere respinto.
VI – Ne deriva, altresì, l’improcedibilità dell’appello incidentale.
VVI – Le spese del presente grado seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante al pagamento a favore di ciascuna parte costituita di complessivi euro 3000,00 (temila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IO, Presidente
IG CO, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG CO | BE IO |
IL SEGRETARIO