Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell' udienza del 21.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.. 7114.22
TRA
rapp.to e difeso dall' avv. Matrone Aniello, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ... accogliere il presente CP_1 ricorso e, per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa restitutoria vantata dall' della somma di € 1.204,75;condannare, la parte resistente al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” Nello specifico, ha esposto: che in data 21.06.2022, riceveva dall di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento in relazione ad un presunto indebito pagamento;
l nella detta CP_1 comunicazione faceva riferimento a prestazioni riscosse dal 01.01.2019 al 31.12.2019 per complessivi € 1.204,75 che sarebbero stati pagati indebitamente sulla pensione, cat. INVCIV n. 07384198; più precisamente, l'
[...]
evidenziava che risultava “pensione non spettante per redditi CP_2 superiori al limite”; il ricorrente, avverso il detto provvedimento, presentava
5101.10/09/2022.0253972 del 10.09.2022; la predetta comunicazione non sortiva esito alcuno;
la contestazione dell' era assolutamente generica;
nell'anno CP_1
2018 -periodo rilevante ai fini del ricalcolo della prestazione dell'anno 2019 in parola- il ricorrente non percepiva alcun reddito da lavoro, risultava invalido civile nella misura del 100% e, pertanto, percettore di pensione di inabilità nel pieno rispetto del requisito reddituale di legge. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che l'indebito scaturiva dal superamento del requisito reddituale a causa della presenza di redditi di impresa, come verificato dall' in sede di controllo sui redditi. CP_2
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Le circostanze di fatto e di diritto trovano conferma nella documentazione versata in atti dall' . CP_1
L'indebito in oggetto scaturisce da un ricalcolo della pensione che ha fatto scaturire un credito per l' per somme pagate in misura eccedente rispetto CP_1
a quelle effettivamente spettanti.
In particolare, come si evince dal TE08 (all. n. 5) l'indebito deriva dal conguaglio tra l'intera prestazione percepita e non dovuta relativamente all'anno
2019 (per superamento limiti reddituali nel 2018) e dal successivo rientro nei limiti prestazione per l'anno 2022 (in quanto il ricorrente ha cessato l'attività a dicembre 2020 e quindi dal 2021 ha diritto alla prestazione di invalidità civile).
Il ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile parziale dal 6/2017 e totale dal 4/2021, possedeva redditi d'impresa che comportavano il superamento dei limiti reddituali per la percezione della prestazione di INVCIV. Con provvedimento del 01.04.2022 l' informava il ricorrente di aver concesso CP_1 la maggiorazione richiesta, di aver determinato un conguaglio - da gennaio ad aprile 2022 - per €. 1.433,88 e, contestualmente, di aver compensato lo stesso con un debito del ricorrente, pari ad €. 3.847,87 (v. all. n. 1). Dal ricalcolo derivava, fino al 30.04.2022, un debito a carico del ricorrente di €. 1.204,75. I redditi d'impresa erano superiori ai limiti già dall'anno 2018 per cui, avendo il ricorrente percepito indebitamente l'invalidità civile per l'anno 2019, deve restituire €. 3.847,87 (all.ti nn. 3 e 4). In particolare, la pensione n. 07384198 categoria INVCIV intestata al ricorrente è stata ricalcolata a decorrere dal 01.06.2017. Il ricalcolo comprende: la concessione della maggiorazione sociale;
la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (cd. aumento al milione). Il Sig. è Parte_1 rientrato nei limiti reddituali nel 2021, pertanto solo a partire da 01/2022 può percepire la pensione di invalidità civile con maggiorazione.
In definitiva, come detto e come si evince dal TE08, l'indebito deriva dunque dal conguaglio tra l'intera prestazione percepita e non dovuta relativamente all'anno 2019 (per superamento limiti reddituali nel 2018) e dal successivo rientro nei limiti prestazione per l'anno 2022 (in quanto il ricorrente ha cessato l'attività a dicembre 2020 e quindi dal 2021 ha diritto alla prestazione di invalidità civile). La ricostituzione è stata lavorata in data 01.04.2022, pertanto, il credito si riferisce ai primi 4 mesi del 2022 (credito 2022 €. 2.643,21 - debito 2019 €. 3.847,87). Avendo quindi egli maturato a partire da 01/2022 un credito di €. 2.643,12 e dovendo restituire l'importo di €. 3.847,87 per l'anno 2019, indebitamente percepito, ne deriva un indebito di euro 1.204,75 come da allegato prospetto TE08 (cfr. all. n. 5).
Per completezza dell'iter motivazionale, si osserva che le doglianze del ricorrente di cui alle note di trattazione scritta con riferimento all'impignorabilità delle pensioni non risultano pertinenti. Ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 21.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè