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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 24/11/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9357/2025 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Napoletano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La GA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con decreto di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
17/2/2025, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di soggetto cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi nonché del diritto a percepire i benefici economici previsti dalla l. n. 382/1970, in quanto invalido civile ai fini della cecità dalla data della domanda amministrativa
(29/11/2023), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire i benefici economici previsti dalla l. n. 382/1970, vale a dire l'invalidità civile ai fini della cecità, con condanna a percepire integralmente i ratei della suddetta indennità maturati e non riscossi a decorrere dal 29/11/2023, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione in favore CP_1 della ricorrente. Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il CP_1 provvedimento di omologa n. 1644/2023 in data 5/8/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo dato atto dell'intervenuto pagamento del dovuto, ma ha insistito nella condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_2 spese di lite, con distrazione.
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
Pag. 2 di 4 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto con valuta 1/9/2025 (cfr. documentazione amministrativa all. memoria).
In ordine alle spese di lite, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in CP_1 data 1/9/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (1/7/2025) e la notifica dello stesso (18/7/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 1/7/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 24/11/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9357/2025 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Napoletano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La GA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con decreto di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
17/2/2025, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di soggetto cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi nonché del diritto a percepire i benefici economici previsti dalla l. n. 382/1970, in quanto invalido civile ai fini della cecità dalla data della domanda amministrativa
(29/11/2023), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire i benefici economici previsti dalla l. n. 382/1970, vale a dire l'invalidità civile ai fini della cecità, con condanna a percepire integralmente i ratei della suddetta indennità maturati e non riscossi a decorrere dal 29/11/2023, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione in favore CP_1 della ricorrente. Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il CP_1 provvedimento di omologa n. 1644/2023 in data 5/8/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo dato atto dell'intervenuto pagamento del dovuto, ma ha insistito nella condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_2 spese di lite, con distrazione.
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
Pag. 2 di 4 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto con valuta 1/9/2025 (cfr. documentazione amministrativa all. memoria).
In ordine alle spese di lite, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in CP_1 data 1/9/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (1/7/2025) e la notifica dello stesso (18/7/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 1/7/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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