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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( , nato a [...] il [...], con l'avv. Martina Trombetta Parte_1 C.F._1
contro
, ), con l'avv. Giovanna Miano. Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 30 settembre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda risarcitoria di parte attrice va disattesa.
La prospettazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro consiste nelle seguenti, generiche, indicazioni contenute nell'incipit dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace: “Il Sig. Parte_1
in data 08.11.2020 alle ore 11.35 circa, mentre percorreva in bicicletta la via Aci Castello sita
[...] nel Comune di Aci Castello (CT), è caduto rovinosamente a terra a causa di un dosso rallentatore non adeguatamente segnalato ed ancora in fase di realizzazione posto all'altezza del civico 69 della predetta via”).
Nella comparsa di risposta, il ha specificamente eccepito che “Durante l'esecuzione dei CP_1 lavori come attestato dalla relazione prot.n. 4605 del 04/02/2021( doc.n. 4) a firma del Responsabile dell'Area 5^ , sul tratto di strada interessato, in via Aci Castello, vi era un limite di velocità pari a
30 Km /h che , come risulta dalla documentazione fotografica contenuta nella citata relazione, al momento dell'avvenuto sinistro era stato ulteriormente ridotto a 20 Km /h in prossimità dell'attraversamento. La segnaletica posta in essere inoltre indicava agli utenti della strada, sia
l'attività lavorativa, che si stava svolgendo (cartello lavori in corso) che la presenza di “cunetta” in corrispondenza dell'attraversamento”.
Tale prospettazione non è stata contestata da parte attrice, la quale nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., ha concentrato essenzialmente le proprie difese sulla natura irregolare del manufatto e sulla sua insidiosità.
Esclusa la possibilità di imputare tout court al una responsabilità ex art. 2051 c. c. per il solo CP_1 fatto che il manufatto non rispetti la disciplina di settore (non avendo la disciplina dell'illecito civile funzione sanzionatoria ma riparatoria), appare del tutto evidente la carenza di prospettazione in ordine alla dinamica del sinistro.
Inoltre, è evidente che l'insidiosità del manufatto stigmatizzata da parte attrice deriva di necessità dal comportamento colposo integralmente assorbente del ciclista.
Infatti, il dosso rallentatore, proprio per la sua peculiare funzione, è ordinariamente inoffensivo;
esso risulta insidioso solo e in quanto chi vi transita sopra lo fa a velocità inappropriata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate in complessivi Euro 2.905,00 (d. m.
55/2014; cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria e decisoria, stante il mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi Euro 2.905,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( , nato a [...] il [...], con l'avv. Martina Trombetta Parte_1 C.F._1
contro
, ), con l'avv. Giovanna Miano. Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 30 settembre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda risarcitoria di parte attrice va disattesa.
La prospettazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro consiste nelle seguenti, generiche, indicazioni contenute nell'incipit dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace: “Il Sig. Parte_1
in data 08.11.2020 alle ore 11.35 circa, mentre percorreva in bicicletta la via Aci Castello sita
[...] nel Comune di Aci Castello (CT), è caduto rovinosamente a terra a causa di un dosso rallentatore non adeguatamente segnalato ed ancora in fase di realizzazione posto all'altezza del civico 69 della predetta via”).
Nella comparsa di risposta, il ha specificamente eccepito che “Durante l'esecuzione dei CP_1 lavori come attestato dalla relazione prot.n. 4605 del 04/02/2021( doc.n. 4) a firma del Responsabile dell'Area 5^ , sul tratto di strada interessato, in via Aci Castello, vi era un limite di velocità pari a
30 Km /h che , come risulta dalla documentazione fotografica contenuta nella citata relazione, al momento dell'avvenuto sinistro era stato ulteriormente ridotto a 20 Km /h in prossimità dell'attraversamento. La segnaletica posta in essere inoltre indicava agli utenti della strada, sia
l'attività lavorativa, che si stava svolgendo (cartello lavori in corso) che la presenza di “cunetta” in corrispondenza dell'attraversamento”.
Tale prospettazione non è stata contestata da parte attrice, la quale nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., ha concentrato essenzialmente le proprie difese sulla natura irregolare del manufatto e sulla sua insidiosità.
Esclusa la possibilità di imputare tout court al una responsabilità ex art. 2051 c. c. per il solo CP_1 fatto che il manufatto non rispetti la disciplina di settore (non avendo la disciplina dell'illecito civile funzione sanzionatoria ma riparatoria), appare del tutto evidente la carenza di prospettazione in ordine alla dinamica del sinistro.
Inoltre, è evidente che l'insidiosità del manufatto stigmatizzata da parte attrice deriva di necessità dal comportamento colposo integralmente assorbente del ciclista.
Infatti, il dosso rallentatore, proprio per la sua peculiare funzione, è ordinariamente inoffensivo;
esso risulta insidioso solo e in quanto chi vi transita sopra lo fa a velocità inappropriata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate in complessivi Euro 2.905,00 (d. m.
55/2014; cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria e decisoria, stante il mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere il delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi Euro 2.905,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo