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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.439/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10 giugno 2025 R.G.439/2024
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse del ricorrente l'avv. Giancarlo Bomboi il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 439/2024 di R.G. promossa da nato a [...] il [...] (CF. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Siniscola alla Via Roma, 55 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bomboi,
(c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
( ), residente in [...] Controparte_1 C.F._3
alla Via De Gasperi n. 128; , ( ), Controparte_2 C.F._4
residente in [...]; Controparte_3
( ), residente in [...]; C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
) e residente in [...]
n. 6 ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del terreno sito nel comune di Siniscola e distinto al catasto terreni al F. 37 mapp. 3169 (ex 639 994) al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte Controparte_3 De su Rettore proprietà parrocchia San Giovanni e le proprietà nonchè del CP_3
fabbricato esistente sul terreno distinto al catasto terreni al F. 37 mapp. 3169, al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte De su Controparte_3
Con Rettore proprietà parrocchia Giovanni e le proprietà CP_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso ricorrente dei beni indicati in dispositivo. Il ricorrente ha esposto che possiede da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno sito nel Comune di Siniscola
e distinto in Catasto Terreni al F. 37 mappale 3169 (ex 639 994) al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte De su Rettore proprietà Controparte_3
San e le proprietà 2. Che sul suddetto terreno è stata Per_1 Pt_1 CP_3 edificato un magazzino “ricovero attrezzi”, distinto in catasto fabbricati al F. 37 mapp.
3169 al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con Controparte_3
la Corte De su Rettore proprietà parrocchia San Giovanni e le proprietà 3. Che CP_3 il suddetto terreno e il magazzino “ricovero attrezzi” sono intestati ai Sig.ri Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e , come da allegati certificati catastali, che alcun rapporto
[...] Controparte_3
giuridico ha con il bene in questione;
4. Che il Sig. è deceduto celibe;
Parte_2
5. Che il Sig. è deceduto celibe. Parte_3
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dal ricorrente da oltre vent'anni: lo stesso, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, avendo recintato e pulito il terreno, e impiantato degli ulivi, frutteto e coltivato a ortaggi e utilizza il magazzino sito sul terreno, lo ha ristrutturato ed adibito a ricovero attrezzi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.5.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10 giugno 2025 R.G.439/2024
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse del ricorrente l'avv. Giancarlo Bomboi il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 439/2024 di R.G. promossa da nato a [...] il [...] (CF. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Siniscola alla Via Roma, 55 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bomboi,
(c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
( ), residente in [...] Controparte_1 C.F._3
alla Via De Gasperi n. 128; , ( ), Controparte_2 C.F._4
residente in [...]; Controparte_3
( ), residente in [...]; C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
) e residente in [...]
n. 6 ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del terreno sito nel comune di Siniscola e distinto al catasto terreni al F. 37 mapp. 3169 (ex 639 994) al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte Controparte_3 De su Rettore proprietà parrocchia San Giovanni e le proprietà nonchè del CP_3
fabbricato esistente sul terreno distinto al catasto terreni al F. 37 mapp. 3169, al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte De su Controparte_3
Con Rettore proprietà parrocchia Giovanni e le proprietà CP_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso ricorrente dei beni indicati in dispositivo. Il ricorrente ha esposto che possiede da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno sito nel Comune di Siniscola
e distinto in Catasto Terreni al F. 37 mappale 3169 (ex 639 994) al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con la Corte De su Rettore proprietà Controparte_3
San e le proprietà 2. Che sul suddetto terreno è stata Per_1 Pt_1 CP_3 edificato un magazzino “ricovero attrezzi”, distinto in catasto fabbricati al F. 37 mapp.
3169 al confine da un lato con la proprietà , dall'altro lato con Controparte_3
la Corte De su Rettore proprietà parrocchia San Giovanni e le proprietà 3. Che CP_3 il suddetto terreno e il magazzino “ricovero attrezzi” sono intestati ai Sig.ri Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e , come da allegati certificati catastali, che alcun rapporto
[...] Controparte_3
giuridico ha con il bene in questione;
4. Che il Sig. è deceduto celibe;
Parte_2
5. Che il Sig. è deceduto celibe. Parte_3
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dal ricorrente da oltre vent'anni: lo stesso, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, avendo recintato e pulito il terreno, e impiantato degli ulivi, frutteto e coltivato a ortaggi e utilizza il magazzino sito sul terreno, lo ha ristrutturato ed adibito a ricovero attrezzi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.5.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna