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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10281/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
) rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Velia RECCHIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Pietro In Casale (Bo), via Galliera Nord, n. 168, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C. F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 10 Parte_1 CP_1 marzo 2018 a Castel Maggiore (BO). Dalla loro unione sono nate , il 29 agosto 2015, e il 4 aprile 2018. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 23 luglio 2025 ha domandato Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
b) le figlie siano affidate a entrambi i pagina 1 di 4 genitori, con collocazione presso di lei;
c) il signor ossa vedere le minori CP_1 liberamente previo avviso;
d) il padre corrisponda 450,00 euro mensili per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre all' 80% delle spese straordinarie;
e) il marito le versi la somma mensile di 200,00 euro finché ella non avrà trovato un'occupazione; f) sia fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicarsi reciprocamente e con mezzi idonei eventuali cambiamenti di residenza;
g) sia disposto il rilascio e il rinnovo del passaporto personale. Nell'udienza del 2 dicembre 2025 si è presentata la signora , che ha Parte_1 confermato il contenuto dei propri atti, e, seppure non costituito, è comparso personalmente il signor l quale ha proposto che il contributo a suo carico CP_1 per il mantenimento ordinario delle figlie sia determinato in complessivi 800,00 euro mensili (400,00 per ogni figlia) e le spese straordinarie siano poste in capo ai genitori a metà per ciascuno, nonché che non venga previsto alcun assegno maritale. La signora ha dichiarato di accettare le richieste di controparte e, Parte_1 pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni concordemente. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] CP_1
(FG) il 10 marzo 1983 e la , nata a [...] il 9 Parte_1 luglio 1983, unitisi in matrimonio il 10 marzo 2018 a Castel Maggiore (BO), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 3 Parte I, anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle pagina 2 di 4 questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
3) colloca le minori presso l'abitazione della madre in San Pietro In Casale (BO), Via Guido Rossa n. 2;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, possa vedere e tenere con sé le minori:
- a fine settimana alterni da venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, alla domenica alle 20,30, quando le accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- nelle settimane in cui le ha con sé nel week end il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, alle 20,30, quando le accompagnerà a casa della madre dopo cena;
- nelle altre settimane nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderle alle 20,30 quando le accompagnerà a casa della amdre dopo cena;
- nelle vacanze di Natale ad anni alterni o dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile;
il 1° maggio, il 2 giugno;
- nel giorno del suo compleanno (10 marzo), mentre in occasione del compleanno della madre (9 luglio) le bambine staranno con lei;
- nei compleanni delle figlie (29 agosto e 4 aprile) insieme alla madre;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni di-spari il padre;
5) con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, prevede che il padre, versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo complessivo di 800,00 euro (400,00 per ogni minore) per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017:
7) dispone che in deroga al Protocollo suddetto:
- le spese mediche siano pagate al 80% dal padre e al 20% dalla madre, previo preavviso;
- le deduzioni fiscali spettino al 100% al padre, fermo restando che, qualora la signora trovasse un lavoro più remunerativo e più stabile ogni statuizione potrà essere rivista;
8) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
9) prende atto che i genitori hanno concordato che: pagina 3 di 4 - si accorderanno sulle attività extracurriculari da far svolgere alle proprie figlie, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali e delle loro richieste;
- entrambi si impegnano a comunicare preventivamente per iscritto all'altro coniuge i progetti a breve e lungo termine che coinvolgono le figlie, al fine di consentire una efficiente organizzazione della vita delle stesse (a mero titolo esemplificativo: cene fuori, gite fuori porta, vacanze ecc);
10) dispone che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi con mezzi idonei i dati relativi a eventuali loro cambiamenti di residenza;
11) prende atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
) rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Velia RECCHIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Pietro In Casale (Bo), via Galliera Nord, n. 168, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C. F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 10 Parte_1 CP_1 marzo 2018 a Castel Maggiore (BO). Dalla loro unione sono nate , il 29 agosto 2015, e il 4 aprile 2018. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 23 luglio 2025 ha domandato Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
b) le figlie siano affidate a entrambi i pagina 1 di 4 genitori, con collocazione presso di lei;
c) il signor ossa vedere le minori CP_1 liberamente previo avviso;
d) il padre corrisponda 450,00 euro mensili per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre all' 80% delle spese straordinarie;
e) il marito le versi la somma mensile di 200,00 euro finché ella non avrà trovato un'occupazione; f) sia fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicarsi reciprocamente e con mezzi idonei eventuali cambiamenti di residenza;
g) sia disposto il rilascio e il rinnovo del passaporto personale. Nell'udienza del 2 dicembre 2025 si è presentata la signora , che ha Parte_1 confermato il contenuto dei propri atti, e, seppure non costituito, è comparso personalmente il signor l quale ha proposto che il contributo a suo carico CP_1 per il mantenimento ordinario delle figlie sia determinato in complessivi 800,00 euro mensili (400,00 per ogni figlia) e le spese straordinarie siano poste in capo ai genitori a metà per ciascuno, nonché che non venga previsto alcun assegno maritale. La signora ha dichiarato di accettare le richieste di controparte e, Parte_1 pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni concordemente. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] CP_1
(FG) il 10 marzo 1983 e la , nata a [...] il 9 Parte_1 luglio 1983, unitisi in matrimonio il 10 marzo 2018 a Castel Maggiore (BO), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 3 Parte I, anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle pagina 2 di 4 questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
3) colloca le minori presso l'abitazione della madre in San Pietro In Casale (BO), Via Guido Rossa n. 2;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, possa vedere e tenere con sé le minori:
- a fine settimana alterni da venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, alla domenica alle 20,30, quando le accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- nelle settimane in cui le ha con sé nel week end il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, alle 20,30, quando le accompagnerà a casa della madre dopo cena;
- nelle altre settimane nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderle alle 20,30 quando le accompagnerà a casa della amdre dopo cena;
- nelle vacanze di Natale ad anni alterni o dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile;
il 1° maggio, il 2 giugno;
- nel giorno del suo compleanno (10 marzo), mentre in occasione del compleanno della madre (9 luglio) le bambine staranno con lei;
- nei compleanni delle figlie (29 agosto e 4 aprile) insieme alla madre;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni di-spari il padre;
5) con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, prevede che il padre, versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo complessivo di 800,00 euro (400,00 per ogni minore) per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017:
7) dispone che in deroga al Protocollo suddetto:
- le spese mediche siano pagate al 80% dal padre e al 20% dalla madre, previo preavviso;
- le deduzioni fiscali spettino al 100% al padre, fermo restando che, qualora la signora trovasse un lavoro più remunerativo e più stabile ogni statuizione potrà essere rivista;
8) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
9) prende atto che i genitori hanno concordato che: pagina 3 di 4 - si accorderanno sulle attività extracurriculari da far svolgere alle proprie figlie, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali e delle loro richieste;
- entrambi si impegnano a comunicare preventivamente per iscritto all'altro coniuge i progetti a breve e lungo termine che coinvolgono le figlie, al fine di consentire una efficiente organizzazione della vita delle stesse (a mero titolo esemplificativo: cene fuori, gite fuori porta, vacanze ecc);
10) dispone che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi con mezzi idonei i dati relativi a eventuali loro cambiamenti di residenza;
11) prende atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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