Decreto presidenziale 14 novembre 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille n. 16;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il silenzio serbato dal Comune di Giugliano in Campania sulla diffida, notificata dal ricorrente a mezzo pec del 10 ottobre 2025, a concludere il procedimento amministrativo ex articolo 1, comma 46, della legge regionale n. 5 del 2013, teso alla regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio sito via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente:
- di occupare da oltre venti anni un alloggio di proprietà del Comune di Giugliano in Campania, sito in via -OMISSIS-
- di avere, con istanza del 31 luglio 2013, chiesto all’Ente proprietario la regolarizzazione della sua posizione, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 46 e 47, della legge regionale n. 5 del 2013, oltre alla rateizzazione della morosità;
- che, in pendenza di tale istanza, il Comune ha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 48 del 20 febbraio 2025, con la quale gli ha ingiunto di “ lasciare libero da persone e cose l’alloggio ERP … occupato senza titolo ”;
- di avere, con due successive diffide, in data 7 ottobre e 10 ottobre 2025, intimato all’Ente di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo ex articolo 1, commi 46 e 47, della legge regionale n. 5 del 2013;
- che il Comune di Giugliano, con nota -OMISSIS- opponeva la non esperibilità del rimedio avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, “ essendo trascorso un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come da art. 31, co. 2 c.p.a. ”.
Con il presente ricorso, deduce dunque l’illegittimità dell’inerzia del Comune sulla domanda di regolarizzazione e chiede a questo Tribunale di “ ordinare al medesimo Ente di provvedere entro il termine che riterrà di ragione sulla istanza di regolarizzazione in oggetto, chiudendo il relativo procedimento amministrativo con un provvedimento motivato, e nominando sin da subito, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta a cui conferire il relativo potere sostitutivo ”.
Come affermato dalla Sezione in fattispecie analoghe decise nella medesima camera di consiglio, devono, in primo luogo, essere superate le eccezioni formulate dal Comune di Giugliano:
- “ per tardività in quanto, in ossequio all’art. 31, comma 2, c.p.a., l’odierna azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta non oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, dal momento che la diffida a provvedere è stata presentata il [7 ottobre] 2025 mentre il ricorso è stato depositato [il 10 novembre] 2025. Al riguardo, non assume rilievo giuridico la circostanza che l’originaria istanza di regolarizzazione sia stata prodotta il [31] luglio 2013, dal momento che la diffida in questione funge da nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone nello specifico i relativi presupposti; ed invero il Collegio ritiene di confermare l’orientamento della Sezione alla luce del quale, "mentre nelle ipotesi di decadenza l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso di silenzio rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude, per espressa previsione legislativa (contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 31, comma 2, c.p.a.), la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti. Ne discende che la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che ciò comporti alcuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al privato anche dopo un anno dalla formazione del silenzio rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, di conseguenza, a promuovere l’azione avverso il silenzio. In tale ottica, dovendo essere così configurata la natura del termine annuale in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere non può non essere equiparata ad una nuova istanza ex art. 31, comma 2, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2742; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 4 novembre 2024 n. 5911; TAR Puglia Bari, Sez. I, 20 novembre 2023 n. 1345; TAR Lazio Roma, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 12806; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 3 agosto 2020 n. 3475)" - TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 7652 ”;
- “ per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, a fronte della diffida a provvedere presentata il [7 ottobre] 2025 non può assurgere a valido segmento conclusivo del procedimento di regolarizzazione l’adozione dell’ordinanza di sgombero n. [48] /2025, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione resistente, per la risolutiva circostanza che non può ritenersi adottato implicitamente un provvedimento di diniego dell’istanza di autorizzazione presentata in data [31] luglio 2013, tenuto conto che la regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio E.R.P. può operare solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione procedente, della sussistenza o meno di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 1463); infatti, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse ad agire dell’istante. Ne deriva che l’adozione da parte dell’autorità interpellata di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza del privato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, laddove il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tutte le volte in cui lo stesso venga adottato nel corso del giudizio all’uopo instaurato. Viceversa, permane la situazione di inerzia colpevole e, correlativamente, l’interesse ad agire avverso il silenzio, qualora l’amministrazione non concluda il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, come nel caso di specie, ovvero qualora si pronunci con un atto endoprocedimentale o soprassessorio, atteso che una tale attività non implica l’adozione di un autentico provvedimento ultimativo, ma si traduce in un rinvio sine die della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2024 n. 9543; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 giugno 2022 n. 4987; TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 7652 cit. e Sez. V, 20 novembre 2024 n. 6387) ”;
- “ per inesistenza di un obbligo di provvedere in capo al Comune di Giugliano in Campania, trattandosi di questione di merito del ricorso (TAR Campania Napoli, Sez. III, 31 ottobre 2022, n. 6743), che il Collegio ritiene fondato, alla luce di quanto di seguito esposto, e per inapplicabilità del rito del silenzio inadempimento, in quanto ad avviso di parte ricorrente si tratterebbe di procedimento di natura eccezionale e quindi non assoggettabile al termine generale previsto dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990; al riguardo si specifica che, come condivisibilmente già sostenuto dalla Sezione e osservato dal massimo giudice amministrativo, "la procedura intesa alla formazione del c.d. ‘silenzio-inadempimento’ riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente cioè atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, la p.a. omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente" (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2017 n. 6096; negli stessi termini cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5015) - TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 7652 cit.; la condivisibile giurisprudenza anche di questo Tribunale ritiene che "L’art. 2 della legge n. 241/90 impone con portata generale alle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento, come si evince dalla previsione che ha rafforzato il dovere di una espressa pronuncia, mediante un provvedimento in forma semplificata qualora sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda (art. 2 cit., co. 1, secondo periodo). Del resto, il dovere di cui trattasi è sancito ad espressa salvaguardia della linearità dell’azione dei pubblici poteri e della trasparenza nei rapporti con gli amministrati, così da dover essere predicato in tutti i casi in cui ragioni di ampia natura esigano di fornire all’interessato una risposta da parte della P.A." (cfr. Cons. Stato - sez. IV, 1/4/2025 n. 2748: "Parte della giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni- qualunque esse siano – dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno2017, n. 3234; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318)") - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 5 dicembre 2025, n. 7886 ” (T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 23 dicembre 2025, n. 8383).
Deve, in conclusione, ritenersi che:
- “ l’obbligo di concludere il procedimento volto alla regolarizzazione dell’assegnazione all’alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Giugliano in Campania, sito alla Via Casacelle n. 79 … detenuto [dal] ricorrente, discende pertanto dall’art. 1 della L.R. n. 13/2000, che, per quello che in questa sede interessa, al comma 2 prevede: "Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981 che alla data del 31 dicembre 2010 risultassero occupati in mancanza dell’ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 11 della legge regionale n. 18/1997, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione e concessione in uso, i cui occupati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 33 della legge regionale n. 18/1997, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi" ”;
- “ in mancanza di uno specifico termine per provvedere, circostanza questa confermata dalla difesa di parte resistente e quindi pacifica in atti, deve ritenersi applicabile il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990; ed invero è di generale applicazione ai procedimenti iniziati ad istanza di parte, intesi al conseguimento di atti ampliativi, il termine fissato in trenta giorni dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, il quale ha una portata generale, applicandosi in via residuale tutte le volte in cui, come nella specie, specifiche norme di legge o dei singoli regolamenti assunti dalle Pubbliche Amministrazioni in materia di definizione di procedimenti amministrativi nelle loro competenze, non contemplino specifici termini, ovviamente più ampi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 5419) ” (T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 23 dicembre 2025, n. 8383, cit.).
Ne discende l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Giugliano in Campania sulla diffida presentata dal ricorrente, tesa a ottenere la conclusione del procedimento di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio per cui è causa. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Comune di Giugliano in Campania di provvedere sulla predetta istanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia nel termine indicato, il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale provvederà, in luogo e a spese del Comune di Giugliano in Campania, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura di parte ricorrente del perdurare dell’inadempimento; le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono, sin d’ora, liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo, che il Commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
La presente pronuncia va trasmessa – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:
a) ordina al Comune di Giugliano in Campania di portare a conclusione, con un provvedimento espresso, il procedimento relativo all’istanza formulata dal ricorrente di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio E.R.P. sito in -OMISSIS-nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà, in luogo e a spese del Comune di Giugliano in Campania, nei termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario, a carico del Comune di Giugliano in Campania;
c) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualunque altro dato idoneo a identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO L'OL, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
ER LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | LO L'OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.