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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10434/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il 12 aprile C.F._1 Parte_2
1957 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Ursula Gamberini del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti, dato atto che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dall'attestazione del cancelliere in data pagina 1 di 4 odierna, conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, dando atto che entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla pretendono l'uno dall'altro”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024, i coniugi
[...]
e chiedevano al Tribunale, ai sensi dell'art. 473 Pt_1 Parte_2
bis.49 c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Bologna il 30 giugno 2001 e dal quale non erano nati figli.
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico
Ministero che, con atto del 31 ottobre 2024, interveniva senza nulla opporre.
Con sentenza parziale n. 107/2025, resa il 4 febbraio 2025 e pubblicata l'11 febbraio 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente all'udienza del 4 febbraio 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del 7 ottobre 2025, alle ore 9,30.
pagina 2 di 4 A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e sulle conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 107/2025, protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per lo scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Va dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 giugno
2001 a Bologna da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, al n. 285, parte I, dell'anno 2001;
pagina 3 di 4 B) dà atto che entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10434/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il 12 aprile C.F._1 Parte_2
1957 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Ursula Gamberini del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti, dato atto che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dall'attestazione del cancelliere in data pagina 1 di 4 odierna, conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, dando atto che entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla pretendono l'uno dall'altro”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024, i coniugi
[...]
e chiedevano al Tribunale, ai sensi dell'art. 473 Pt_1 Parte_2
bis.49 c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Bologna il 30 giugno 2001 e dal quale non erano nati figli.
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico
Ministero che, con atto del 31 ottobre 2024, interveniva senza nulla opporre.
Con sentenza parziale n. 107/2025, resa il 4 febbraio 2025 e pubblicata l'11 febbraio 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente all'udienza del 4 febbraio 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del 7 ottobre 2025, alle ore 9,30.
pagina 2 di 4 A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e sulle conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 107/2025, protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per lo scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Va dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 giugno
2001 a Bologna da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, al n. 285, parte I, dell'anno 2001;
pagina 3 di 4 B) dà atto che entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4