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Articolo 3 della Legge 31 luglio 1956, n. 916
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Legge 31 luglio 1956, n. 916
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1956, n. 916
Versione
6 settembre 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 settembre 1956
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