Articolo 3 della Legge 31 luglio 1956, n. 916
Articolo 2
Versione
6 settembre 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1956