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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FILIBERTO MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Catania, via Imbriani 74;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- Ritenere e dichiarare l'esistenza della malattia professionale nonché la sua origine lavorativa;
- Riconoscere pertanto al Sig. una percentuale di invalidità non inferiore all' 8% o nell'altra Pt_1 che risulterà di giustizia;
- Quantificare il grado di percentuale di invalidità complessiva risultante dal cumulo con le CP_ pregresse menomazioni già riconosciute dal l' in ogni caso in misura non inferiore al 15% o nell'altra che risulterà di giustizia;
CP_
- Per l'effetto condannare l' al pagamento nei confronti del Sig. dell'indennità Parte_1 assicurativa corrispondente;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per mancanza di nesso eziologico;
In subordine:
quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU.
Infine:
si chiede che il danno richiesto per la presente malattia professionale sia cumulato ai precedenti, per una valutazione complessiva, così come prevista dalla legge».
Pag. 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare alla corresponsione delle prestazioni previste dalla CP_1 legge per un grado di invalidità del 15%, previo accertamento dell'eziologia professionale della tendinopatia da cui è affetto e conseguente cumulo con le pregresse menomazioni già riconosciute da . CP_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale volta all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia lamentata.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La CTU medico-legale disposta ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Non si ritiene pertanto che la patologia denunciata all in data 20.2.2020 come CP_1
“tendinopatia con lesione del tendine sovraspinoso della spalla dx” abbia avuto eziologia professionale».
7. Il consulente ha preliminarmente ricapitolato le mansioni svolte dal ricorrente nella sua storia lavorativa:
- carrellista dal 2005 al 2008;
- disoccupato dal 2010 al 2012;
- assunto successivamente dalla fino all'ottobre 2016, ove è stato Org_1
adibito alla movimentazione delle forme di parmigiano, prelevandole da un bancale a 5 piani e portandole in una cella con un transpallet;
caricamento prevalentemente manuale delle forme sui ripiani;
sollevamento di bobine da
38 kg ogni mezz'ora; movimentazione di 160-300 forme per turno;
Pag. 3 di 5 - trasferimento a una linea che non prevedeva sollevamenti dall'ottobre 2017 ai primi mesi del 2018;
- successivamente, trasferimento presso il reparto grattugiato, ove era adibito all'apertura con un taglierino di bustine di formaggio, versamento dello stesso in una cassetta da 20 kg;
sollevamento della stessa per riporla sopra le altre;
inoltre, un'altra mansione consisteva nell'accostare la cassetta a un contenitore da cui prelevare le bustine chiuse, spostare la cassetta piena e ricominciare con una nuova cassetta;
- da gennaio 2020 manipolazione di pezzi di formaggio da 250 g per il confezionamento.
8. Il CTU ha poi rilevato, all'esito della visita del ricorrente e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, che lo stesso è affetto da artrosi acromion claveare della spalla destra ed esiti di lesione tendine sovraspinato per cui era sottoposto ad intervento artroscopico con riparazione della lesione subtotale del sovraspinato e tenotomia del capolungo del bicipite.
9. Il consulente ha rilevato che le mansioni risultanti dall'anamnesi lavorativa, pur avendo comportato tra il 2012 e il 2016 la movimentazione di carichi con frequenza abbastanza alta, non comportava sollevamenti sopra le spalle;
inoltre, le movimentazioni erano in parte non di sollevamento, ma di spinta o decelerazione.
10. Le mansioni svolte a seguito del trasferimento ad altri reparti hanno comportato una netta riduzione della frequenza e dell'intensità della movimentazione dei carichi, in conformità alle prescrizioni del medico competente.
11. L'origine della patologia della spalla destra, presentando un quadro degenerativo particolarmente importante, è stata dunque ritenuta incompatibile con l'attività lavorativa svolta, stante l'impegno poco rilevante delle spalle che essa comportava e il contenimento delle attività a maggiore sollecitazione in un periodo di tempo non particolarmente esteso (2012-2016).
Pag. 4 di 5 12. Si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, in ragione della correttezza della metodologia adottata, della completezza dell'indagine condotta e dell'assenza di vizi logici o giuridici nel ragionamento del consulente.
13. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
14. In ragione della particolarità della fattispecie e delle connesse difficoltà di accertamento, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
15. Le spese di CTU sono poste, per la stessa ragione, a carico solidale delle parti (non essendo stata depositata contestualmente al ricorso alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 19/03/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FILIBERTO MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Catania, via Imbriani 74;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- Ritenere e dichiarare l'esistenza della malattia professionale nonché la sua origine lavorativa;
- Riconoscere pertanto al Sig. una percentuale di invalidità non inferiore all' 8% o nell'altra Pt_1 che risulterà di giustizia;
- Quantificare il grado di percentuale di invalidità complessiva risultante dal cumulo con le CP_ pregresse menomazioni già riconosciute dal l' in ogni caso in misura non inferiore al 15% o nell'altra che risulterà di giustizia;
CP_
- Per l'effetto condannare l' al pagamento nei confronti del Sig. dell'indennità Parte_1 assicurativa corrispondente;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per mancanza di nesso eziologico;
In subordine:
quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU.
Infine:
si chiede che il danno richiesto per la presente malattia professionale sia cumulato ai precedenti, per una valutazione complessiva, così come prevista dalla legge».
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare alla corresponsione delle prestazioni previste dalla CP_1 legge per un grado di invalidità del 15%, previo accertamento dell'eziologia professionale della tendinopatia da cui è affetto e conseguente cumulo con le pregresse menomazioni già riconosciute da . CP_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale volta all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia lamentata.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La CTU medico-legale disposta ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Non si ritiene pertanto che la patologia denunciata all in data 20.2.2020 come CP_1
“tendinopatia con lesione del tendine sovraspinoso della spalla dx” abbia avuto eziologia professionale».
7. Il consulente ha preliminarmente ricapitolato le mansioni svolte dal ricorrente nella sua storia lavorativa:
- carrellista dal 2005 al 2008;
- disoccupato dal 2010 al 2012;
- assunto successivamente dalla fino all'ottobre 2016, ove è stato Org_1
adibito alla movimentazione delle forme di parmigiano, prelevandole da un bancale a 5 piani e portandole in una cella con un transpallet;
caricamento prevalentemente manuale delle forme sui ripiani;
sollevamento di bobine da
38 kg ogni mezz'ora; movimentazione di 160-300 forme per turno;
Pag. 3 di 5 - trasferimento a una linea che non prevedeva sollevamenti dall'ottobre 2017 ai primi mesi del 2018;
- successivamente, trasferimento presso il reparto grattugiato, ove era adibito all'apertura con un taglierino di bustine di formaggio, versamento dello stesso in una cassetta da 20 kg;
sollevamento della stessa per riporla sopra le altre;
inoltre, un'altra mansione consisteva nell'accostare la cassetta a un contenitore da cui prelevare le bustine chiuse, spostare la cassetta piena e ricominciare con una nuova cassetta;
- da gennaio 2020 manipolazione di pezzi di formaggio da 250 g per il confezionamento.
8. Il CTU ha poi rilevato, all'esito della visita del ricorrente e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, che lo stesso è affetto da artrosi acromion claveare della spalla destra ed esiti di lesione tendine sovraspinato per cui era sottoposto ad intervento artroscopico con riparazione della lesione subtotale del sovraspinato e tenotomia del capolungo del bicipite.
9. Il consulente ha rilevato che le mansioni risultanti dall'anamnesi lavorativa, pur avendo comportato tra il 2012 e il 2016 la movimentazione di carichi con frequenza abbastanza alta, non comportava sollevamenti sopra le spalle;
inoltre, le movimentazioni erano in parte non di sollevamento, ma di spinta o decelerazione.
10. Le mansioni svolte a seguito del trasferimento ad altri reparti hanno comportato una netta riduzione della frequenza e dell'intensità della movimentazione dei carichi, in conformità alle prescrizioni del medico competente.
11. L'origine della patologia della spalla destra, presentando un quadro degenerativo particolarmente importante, è stata dunque ritenuta incompatibile con l'attività lavorativa svolta, stante l'impegno poco rilevante delle spalle che essa comportava e il contenimento delle attività a maggiore sollecitazione in un periodo di tempo non particolarmente esteso (2012-2016).
Pag. 4 di 5 12. Si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, in ragione della correttezza della metodologia adottata, della completezza dell'indagine condotta e dell'assenza di vizi logici o giuridici nel ragionamento del consulente.
13. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
14. In ragione della particolarità della fattispecie e delle connesse difficoltà di accertamento, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
15. Le spese di CTU sono poste, per la stessa ragione, a carico solidale delle parti (non essendo stata depositata contestualmente al ricorso alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 19/03/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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