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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1663 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8 novembre 2023, vertente tra
codice fiscale in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 C.F._1
codice fiscale , codice fiscale Parte_2 C.F._2 Parte_2
, codice fiscale codice C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
fiscale , codice fiscale , rappresentato C.F._5 Parte_5 C.F._6
e difeso dall'avv. Pasquale Tellone, codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso C.F._7
il suo studio in Andretta(AV), Via Garibaldi n. 55, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale , codice fiscale Controparte_1 C.F._8 Parte_6
, , codice fiscale rappresentati e difesi, C.F._9 Parte_7 C.F._10
anche disgiuntamente, dall'avv. Pasquale Salvo, codice fiscale e dall'avv. Gaetanino C.F._11 Siconolfi, codice fiscale , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in C.F._12
Andretta (AV), Via Calvario n. 1, come da procura in atti
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 710/2020 resa dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 24/4/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: A – Dichiarare la nullità
dell'atto di donazione del 19/12/2014, notaio , repertorio n. 654, raccolta n. 506, registrato in Persona_1
Conservatoria il 24/12/2014, in quanto, illegittimo e/o irrituale per le motivazioni esposte in narrativa e
dichiarare conseguentemente il diritto di proprietà per i beni immobili di cui è causa in capo agli odierni
attori o chi tra essi ne avesse diritto;
B- Per l'effetto, disporre il rilascio dei terreni siti nel Comune di Bisaccia
contraddistinti al NCU al foglio 58 p.lla 331(ex 136) e foglio 72 p.lla 106 da parte dei convenuti spettando,
per contro, il suo legittimo possesso agli istanti quali proprietari dei beni;
C- Condannare, in ogni caso, i
convenuti al risarcimento di tutti i danni causati a qualsiasi ragione e titolo nella cifra che risulterà dovuta in
corso di causa oltre al danno patrimoniale consistente nel mancato incasso per l'indennità di occupazione
temporanea e per l'indennità di servitù da parte della società per le motivazioni spiegate in Org_1
narrativa nella misura di € 3,00 al mq o di quella che risulterà dovuta anche a mezzo di apposita CTU o di
liquidazione equitativa da parte dell'On. Giudicante;
D- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del
doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “1) Respingere il gravame per la sua inammissibilità e/o infondatezza, in fatto e/o in diritto;
2)Per lo effetto e in ogni caso, confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Avellino, se del caso
anche a mezzo di diversa e devolutiva statuizione, 3) Ove denegatamente si accogliesse il gravame, in luogo
e vece del primo giudice, che ha omesso l'esame della riconvenzionale in virtù del rigetto della principale, in
accoglimento della eccezione e/o della spiegata domanda riconvenzionale, senza in ogni caso manlevare
parte attrice dai propri oneri probatori, in via condizionata, accertare e dichiarare la legittimità
dell'usucapione svolta per via notarile, rigettando quindi l'avversa domanda;
4) Sub.te, sempre in via
condizionata, accertare e dichiarare che gli odierni appellati, da oltre un quarantennio, in maniera pubblica,
pacifica, ininterrotta, uti domini hanno posseduto e tuttora posseggono il fondo sito in agro di Bisaccia, alla
località Petrara, esteso circa are 63.56, confinante, s.e.o., con , proprietà Controparte_2 Pt_2 CP_3
e e e catasto terreni foglio 58, p.lla 331, RDE Persona_2 Controparte_4 Controparte_5 8,21, RAE 14,77 ed ulteriore fondo in agro di Bisaccia, località Pedurza, esteso circa are 30,10 confinante
con , o suoi aventi causa e restante proprietà dei donatari convenuti ( CP_6 Controparte_7 [...]
e ), in catasto terreni foglio 72, p.lla 106, RDE 3,89, RAE 7,00, disponendo la Pt_7 Parte_6
trascrizione a carico degli attori o chi di dovere presso la competente Conservatoria, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo e con la adozione di ogni altro provvedimento di legge
necessario e conseguente a quanto richiesto;
5) Condannare la parte appellante per lite temeraria, oltre che
per soccombenza qualificata;
6) In ogni caso condannare la stessa appellante al pagamento delle spese e
competenze di lite, comprensive delle spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in
favore dei sottoscritti difensori, per anticipo fattone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 2/2/2016, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
nata il [...], nata il [...], , e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio , e Parte_5 Controparte_1 Parte_6 Parte_7
esponendo: I) di essere proprietari dei seguenti beni immobili: 1) Terreno sito nel Comune di Bisaccia
contraddistinto al NCU al foglio 58 p.lla 136,della consistenza di are 87,90; 2) Terreno sito nel Comune di
Bisaccia contraddistinto al NCU al foglio 72 p.lla 106, della consistenza di are 30,10; II) che per il primo terreno essi attori vantavano il diritto di enfiteusi concesso dal Comune di Bisaccia (Av); III) che le enfiteusi venivano concesse con ordinanze del del 07.01.1890 e del 23.08.1894, n. 100 del Organizzazione_2
12.06.1935, n. 82 del 18.05.1936, n. 103 dell'11.05.1936, n. 122 del 09/07/1936, n. 135 del 29.07.1936, n.
26 del 15.12.1936, n.132 del 06.03.1937, n. 33 del 12.03.1963, n. 11 del 12.03.1964; IV) che con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 27.04.2004 e con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21.09.2004
veniva approvato il progetto di affrancazione ed il progetto di definizione delle procedure di affrancazione dei fondi rustici concessi;
V) che in data 04.10.2013 veniva presentata al Comune di Bisaccia da Pt_1
e l'istanza per ottenere l'affrancazione del fondo di cui al n. 1, foglio 58 p.lla 136,
[...] Parte_2
a cui si allegava il pagamento del relativo canone di affranco;
VI) che detta istanza veniva accettata e ratificata dal Comune di Bisaccia con la Determinazione n. 173 del 06/11/2013; VII) che con la racc.ta A/R
del 10/11/2012, diffidava a rilasciare i fondi di sua proprietà; VIII) che a Parte_1 Controparte_1
seguito di tale diffida il affittuario dei fondi, si rendeva disponibile ad acquistare i terreni e, in CP_1
occasione di un apposito incontro tenutosi nel settembre 2014, le parti raggiungevano un accordo, che sarebbe stato formalizzato successivamente, sul prezzo e sulle modalità della compravendita alla presenza dei rispettivi avvocati;
IX) che in data 22.10.2014 veniva loro notificato un decreto di asservimento ed occupazione temporanea del fondo di cui al punto 1, disposto con il decreto della n. 28 Org_3
del 23.10.2014, da parte della società per la realizzazione di un elettrodotto connesso al Org_1 CP_8
ivi esistente e nello stesso era prevista un'indennità di occupazione temporanea pari ad € 361,50 ed
[...]
un'indennità di servitù pari ad € 1084,50 per un totale di € 1.446,00; X) che gli stessi comunicavano alla e alla il rifiuto della somma offerta e la volontà di costituire la terna arbitrale Org_3 Org_1
prevista dall'art. 21 DPR n. 327/2001; XI) che ai fini della costituzione della terna si depositava ricorso presso il Tribunale di Avellino per la nomina del terzo arbitro;
XII) che nelle more le trattative per l'acquisto dei terreni da parte del si erano improvvisamente interrotte e lo stesso non intendeva neppure CP_1
rilasciare il fondo;
XIII) che essi venivano a conoscenza che in data 03.12.2014 era stato depositato da presso il Comune di Bisaccia un frazionamento del terreno suddetto da cui derivavano le Controparte_1
particelle n. 330 e 331 in luogo dell'originaria 136; XIV) che a seguito di detto frazionamento veniva inviata pec al Catasto dei terreni di Avellino con cui se ne chiedeva l'immediato annullamento in quanto effettuato da soggetto non titolato;
XV) che essi venivano a conoscenza, altresì, che il era divenuto CP_1
proprietario della nuova particella 331 e di quella indicata al n. 2, foglio 72 p.lla 106, mediante una donazione da parte dei genitori, ed che dinanzi ad un notaio assumevano Parte_7 Parte_6
esserne proprietari per usucapione;
XVI) che essi diffidavano il notaio ad annullare il rogito perché nullo,
illegittimo e non sorretto da alcun titolo, oltre che basato su una falsa dichiarazione.
1.1 - In punto di diritto, gli attori deducevano: I) di essere stati sempre proprietari dei terreni per averli acquistati a titolo derivativo come eredi, mentre ed non avevano mai Parte_7 Parte_6
avuto alcun rapporto con tali beni;
II) che il riconoscimento della validità del trasferimento dell'immobile usucapito, in assenza del relativo accertamento, obbligava il notaio ad eseguire un approfondito controllo delle dichiarazioni delle parti donanti;
III) che nel caso vi erano state delle dichiarazioni di successione trascritte nell'anno 2001 e 2013 ad opera degli eredi e perciò vi erano stati degli atti di disposizione sui beni immobili che contrastavano con la dichiarazione di usucapione dei convenuti;
IV) che il terreno di cui al n. 1
non era usucapibile in quanto appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o comunque bene demaniale;
V) che il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingueva per usucapione per il disposto dell'art. 1164 c.c. e il dominio diretto era imprescrittibile e tanto meno poteva farlo un terzo detentore che non avesse operato una interversione del possesso nei confronti del concedente;
VI) che nel caso i sedicenti proprietari non avevano mai avuto alcun rapporto con i terreni ma aveva Controparte_1
agito al fine di ottenere un titolo di proprietà che gli consentisse di sostituirsi ad essi stessi nel pagamento dell'indennità di asservimento;
VII) che pertanto l'atto di donazione andava annullato per causa illecita e perché fondato su dichiarazione mendace.
Gli attori rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “A – Dichiarare la nullità dell'atto di donazione del
19/12/2014, notaio , repertorio n. 654, raccolta n. 506, registrato in Conservatoria il Persona_1
24/12/2014, in quanto, illegittimo e/o irrituale per le motivazioni esposte in narrativa e dichiarare
conseguentemente il diritto di proprietà per i beni immobili di cui è causa in capo agli odierni attori o chi tra
essi ne avesse diritto;
B- Per l'effetto, disporre il rilascio dei terreni siti nel Comune di Bisaccia contraddistinti
al NCU al foglio 58 p.lla 331 e foglio 72 p.lla 106 da parte dei convenuti spettando, per contro, il suo
legittimo possesso agli istanti quali proprietari dei beni;
C- Condannare, in ogni caso, i convenuti al
risarcimento di tutti i danni causati a qualsiasi ragione e titolo nella cifra che risulterà dovuta in corso di
causa oltre al danno patrimoniale consistente nel mancato incasso per l'indennità di occupazione
temporanea e per l'indennità di servitù da parte della società per le motivazioni spiegate in Org_1
narrativa nella misura di € 3,00 al mq o di quella che risulterà dovuta anche a mezzo di apposita CTU o di
liquidazione equitativa da parte dell'On. Giudicante;
D)-Condannare la parte convenuta al pagamento delle
spese e compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario;
E)-
Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege.”.
2 - Si costituivano ritualmente , e i quali Controparte_1 Parte_6 Parte_7
eccepivano pregiudizialmente l'improcedibilità della domanda perché “asimmetrica” rispetto all'esperita fase di mediazione. Sempre in via pregiudiziale, eccepivano la “natura agraria” della vicenda e l'incompetenza del giudice adito. Nel merito, contestavano la mancanza in atti della prova che i fondi oggetto di causa fossero oggetto di concessione enfiteutica, attesa l'irrilevanza della circostanza che gli attori avessero presentato istanza di affrancazione per il fondo p.lla 136 f. 58, e la contestazione al CP_1
di occupazione senza titolo del bene;
per la non rispondenza al vero del fatto che il si fosse CP_1
manifestato disponibile ad acquistare i terreni, non avendone interesse e non riconoscendo da sempre altrui signorie sul bene;
per l'irrilevanza della notifica di asservimento ed occupazione temporanea da parte
Org_ della società agli attori non rappresentando alcunché se non mera individuazione degli intestatari catastali;
per la non fondatezza del convincimento di strumentale stipula dell'atto di donazione;
per infondatezza della denuncia-querela presentata da . Deducevano, poi, Parte_1
l'infondatezza/inammissibilità della avversa domanda, affermando che gli attori, non avendo il possesso dei fondi, avevano esperito una azione di rivendica, recuperativa del cespite, come tale soggetta ai relativi oneri probatori. Asserivano, quindi, l'ammissibilità della usucapione per via notarile essendo il cespite di valore di soli euro 1.500,00 e rientrandosi nella categoria in cui il Consiglio Nazionale del Notariato
riconosce al rogante la possibilità di ricevere donazioni di usucapione e per non essere applicabili i dedotti limiti derivanti dal vincolo enfiteutico, non provato. Affermavano, poi, che fosse maturata l'usucapione per essere i cespiti in agro di Bisaccia, oggetto di donazione, da sempre da essi stessi lavorati ovvero da quando ed ne avevano preso unilaterale possesso a cavallo degli anni 70/80, Parte_7 Parte_6
usucapendoli per possesso esclusivo, uti domini, poi trasferito al figlio . Controparte_1
2.1 - I convenuti rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento della prima
pregiudiziale, dichiarare la improcedibilità della domanda;
2) sub.te, in accoglimento della ulteriore
pregiudiziale, dichiarare la improcedibilità della domanda per la dedotta sussistenza di rapporto agrario
che, per un verso, al di là della fondatezza dell'assunto, impone il tentativo di conciliazione ex art. 11 dlg
150/2011 (non svolto) e, per un altro, ingenera la competenza della Sezione specializzata agraria;
3) in caso
di prosieguo e nel merito, rigettare la domanda per la infondatezza in fatto ed in diritto e/o per mancanza di
prova; 4) senza in ogni caso manlevare parte attrice dai propri oneri probatori, in accoglimento della
eccezione e/o della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli odierni convenuti, da
circa un quarantennio, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, uti domini hanno posseduto e tutt'ora
posseggono il fondo in agro di Bisaccia, esteso circa are 63.56, confinante s.e.o. con , Controparte_2
proprietà e e e catasto terreni Controparte_9 Persona_2 Controparte_4 Controparte_5
foglio 58, p.lla 331, RDE 8,21 RAE 14,77 ed ulteriore fondo sempre in agro di Bisaccia, esteso circa are 30,10
confinante con , o suoi aventi causa e restante proprietà dei donatari convenuti CP_6 Controparte_7
( e ), in catasto terreni foglio 72, p.lla 106 RDE 3,89 RAE 7,00 disponendo la Parte_7 Parte_6
trascrizione a carico degli attori o chi di dovere presso la competente Conservatoria, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo e con la adozione di ogni altro provvedimento di legge
necessario e conseguente a quanto richiesto;
5) Condannare in ogni caso la parte attrice alla rifusione delle spese di lite degli odierni comparenti, comprensive di spese generali, Cpa e IVA come per legge, con formula
di attribuzione per anticipo fattone”.
3 - Con ordinanza del 14/9/2016 il Tribunale, ritenuto che le eccezioni preliminari potessero essere esaminate unitamente al merito, concedeva i termini istruttori;
quindi, espletate le prove orali, la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso del difensore dell'attore.
Riassunto ritualmente il procedimento, la causa veniva riservata in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10/10/2019, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4 - Con sentenza n. 710/2020 il Tribunale di Avellino rigettava le domande proposte dall'attore; dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti;
condannava parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in complessivi euro 2.738,00 oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Pasquale Salvo e Gaetanino Siconolfi.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) Le eccezioni preliminari sono infondate. In particolare, l'eccezione di incompetenza va disattesa in quanto la causa non ha ad oggetto l'affitto di fondi agrari. Gli attori hanno agito sul presupposto di essere proprietari dei terreni indicati in atti. Hanno poi dedotto di aver acquistato gli stessi a titolo derivativo, nella qualità di eredi. Sulla
scorta di tanto hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità della donazione eseguita in favore del convenuto, qualificandola come donazione di cosa altrui. 2) Va tuttavia rilevato che, oltre alla domanda di nullità, la preliminare domanda proposta dagli attori va qualificata come azione di rivendicazione, essendo fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo a se stessi ed essendo diretta a conseguirne il possesso. Con l'azione di rivendicazione chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione. 3) Inducono alla qualificazione della domanda in tale senso sia la circostanza che gli stessi attori, in citazione, hanno dedotto che i sedicenti proprietari non hanno mai avuto alcun rapporto con i terreni, sia la circostanza che il rilascio dei terreni sia stato intimato nei confronti del Controparte_1
qualificandolo come detentore senza titolo degli stessi e denunciandone una occupazione abusiva. 4) La
circostanza, dedotta in citazione, che il fosse “semplice affittuario dei fondi” non assolve, infatti, CP_1
l'onere di specifica allegazione. Né l'azione proposta può essere qualificata come azione contrattuale di natura obbligatoria, perché non è incentrata sulla allegazione del venir meno di un titolo contrattuale. 5) Anche la domanda svolta in via principale dagli attori di declaratoria di nullità dell'atto di donazione richiede, in ogni caso, il previo accertamento della proprietà degli attori. Il thema decidendum impone,
allora, prioritariamente la disamina della questione relativa all'accertamento della proprietà, che risulta necessariamente pregiudiziale rispetto allo scrutinio delle altre domande. 6) Va considerato che, ai fini di tale accertamento, non può prescindersi dalla prova rigorosa di cui all'art. 948 c.c., per cui, nell'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato a titolo derivativo, il proprietario deve dimostrare la proprietà anche del suo dante causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure fornire la prova dell'intervenuta usucapione del bene acquistato. Mentre i convenuti hanno eccepito di possedere i fondi oggetto di domanda da sempre, ovvero da oltre un quarantennio, non invocando quindi un acquisto il cui dies a quo
fosse successivo rispetto a quello dei rivendicanti. Quindi, pur opponendo un proprio diritto, possono comunque avvalersi del principio “possideo quia possideo” senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invocano l'acquisto per usucapione, i convenuti non si limitano ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deducono di possedere nella qualità di proprietari, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato. 7) Le affermazioni attoree circa la proprietà, “generiche in vero già in punto di allegazione, non
sono state supportate adeguatamente a livello documentale, mancando la prova della validità del titolo di
trasmissione dei beni”. Gli attori si sono, difatti, “limitati a indicare di avere acquistato il bene in qualità di
eredi, senza fornire al riguardo alcuna ulteriore specificazione”. Le trascrizioni delle denunce di successione depositate in atti non costituiscono valido titolo di proprietà. Non può “valere a costituire valido titolo di
proprietà la determina comunale di affrancazione della particella n. 136, non risultando la trascrizione del
detto passaggio”. La prova della “proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle
certificazioni catastali, né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario, in tale materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione”. 8) Parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente, “non avendo dato la prova della proprietà dei beni,
risalendo, anche attraverso i propri danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o
mortis causa) fino a chi abbia acquistato in via originaria (ovvero dimostrando il compimento
dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus), né avendo dimostrato l'esistenza di
un valido titolo di proprietà in proprio favore”. 9) Il difetto di prova “rende allora non accoglibile la domanda attorea di declaratoria della proprietà delle particelle per cui è causa e conseguentemente impone
il rigetto anche della domanda tesa a far valere la nullità della donazione intervenuta tra i convenuti, poiché
la sussistenza della dedotta nullità implicava all'evidenza l'accertamento preliminare della qualifica degli
attori quali effettivi proprietari delle particelle oggetto dell'atto impugnato”. 10) Rimane assorbita l'eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, nonché ogni altra questione ed eccezione anche in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”. Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione ai difensori antistatari.
5 - Avverso detta sentenza, in proprio e nella qualità indicata in atti, ha proposto appello, Parte_1
sulla base di tre motivi, cui hanno resistito , e Controparte_1 Parte_6 Parte_7
concludendo per il rigetto dello stesso.
6 - All'udienza dell'8/11/2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
7 - I primi due motivi di gravame, sostanzialmente connessi e consequenziali devono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza gravata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta “come azione di rivendicazione e non di restituzione”.
Afferma che la domanda doveva essere qualificata come “azione di restituzione” e che, in tal senso, depone la circostanza che nell'atto di citazione era affermato che risultava “semplice affittuario Controparte_1
dei fondi”; circostanza confermata dalla istruttoria testimoniale.
7.1 - Con il secondo motivo l'appellante lamenta che, quand'anche si fosse trattato di azione di rivendica, il
Tribunale ha errato nel non considerare prova idonea della proprietà dei terreni per cui è causa l'atto di affrancazione della particella n. 136 (poi 331) a firma del segretario comunale del . Al Organizzazione_2
riguardo, deduce che la motivazione del Tribunale è errata in quanto il difetto di trascrizione dell'atto (che non è “un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa”) non incide “sulla validità ed efficacia
dell'atto”.
8 - I motivi in esame non risultano fondati è non possono trovare accoglimento.
Al riguardo occorre premettere che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e,
quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (Cass. n.
26003/2010). Con la sentenza n. 7305/2014, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'individuare i criteri discretivi tra azione di rivendicazione ed azione restituzione, affermano invece che la seconda si configura solo quando l'attore deduce il venir meno di un titolo di detenzione, quale deposito, locazione ecc., mentre quando l'attore deduce l'inesistenza originaria del titolo, l'azione deve essere qualificata come azione reale di rivendicazione.
Da ciò consegue che, in ordine alle finalità delle azioni, esiste una rilevante differenza: l'azione di restituzione è infatti volta ad un recupero materiale del bene, mentre l'azione di rivendicazione è volta a rimuovere una situazione di incertezza venutasi a creare in ordine al diritto di proprietà sul bene stesso.
Orbene, il Tribunale di Avellino, facendo corretta applicazione di tali principi, ha affermato, in motivazione,
che la domanda attorea dovesse qualificarsi come “azione di rivendicazione” in quanto non finalizzata alla mera riconsegna del bene ma volta, invece, al recupero del bene previo riconoscimento della proprietà del bene stesso in capo all'attore. Richiamandosi, quindi, anche al criterio dettato dalla citata sentenza delle
Sezioni Unite n. 7305/2014, il primo giudice ha affermato che, nella fattispecie, quella proposta dalla odierna parte appellante è azione di rivendicazione perché parte attrice in prime cure non ha dedotto il venir meno di un titolo detentivo, originariamente esistente.
Peraltro, che la domanda proposta dall'attore in prime cure si debba qualificare come azione di rivendica è
comprovato anche dalla circostanza che lo stesso con le conclusioni rassegnate in primo Parte_1
grado, dopo aver chiesto la declaratoria di nullità della donazione ha formalmente richiesto al Tribunale di
“dichiarare conseguentemente il diritto di proprietà per i beni immobili di cui è causa in capo agli odierni
attori o chi tra essi ne avesse diritto” e, quindi, condannare i convenuti al rilascio. Lo stesso attore, dunque,
con la propria domanda -di rivendica- ha manifestato inequivocabilmente l'intenzione, di rimuovere una situazione di incertezza venutasi a creare in ordine al diritto di proprietà sul bene oggetto di causa. Né, d'altro canto, risulta cogliere nel segno la censura di parte appellante fondata sulla circostanza che,
nell'atto di citazione, l'attore in prime cure aveva affermato che il era “semplice affittuario”. Al CP_1
riguardo, infatti, avrebbe dovuto -ma non l'ha fatto- censurare compiutamente la Parte_1
motivazione del primo giudice che ha affermato il difetto di specificità di tale allegazione e non limitarsi a dedurre che la circostanza dell'affittanza risultava, invece, provata.
Difatti, l'esistenza di una prova che pure attesti la sussistenza di circostanze solo genericamente dedotte,
non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum (Cass. n. 24607/2017).
Peraltro, la censura non coglie nel segno perché parte attrice in prime cure avrebbe dovuto, non solo dedurre che il era un semplice affittuario, ma anche che il contratto di affitto era venuto meno (sul CP_1
punto si veda Cass. sez. un. n. 7305 del 2014).
Per quanto sopra, la motivazione del Tribunale in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea risulta esente da vizi logici ed errori di diritto e deve essere, pertanto, condivisa dal Collegio.
8.1 - Ciò posto, attesa la natura di azione di rivendicazione della domanda per cui è giudizio, è principio consolidato quello per cui l'attore deve fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che ha acquistato a titolo originario, senza che alcun onere può gravare sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum
possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio (da ultimo, Cass. n. 33190/2023).
Da tale principio deriva che l'attore deve, dunque, risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio,
non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Orbene, come correttamente affermato dal primo giudice, in applicazione dei suesposti principi, l'attore in prime cure non ha fornito la prova rigorosa della proprietà dei due cespiti immobiliari per cui è causa.
Infatti, con riferimento al terreno di cui al foglio 72, particella n. 106 (per intendersi, quello non oggetto di enfiteusi), l'attore in prime cure si è limitato a depositare solo la nota di trascrizione contro Persona_3
ed a favore di , della denuncia di successione
[...] Persona_4 Parte_1 Parte_2
del primo. Atto che non risulta idoneo a fornire la prova della proprietà del terreno ricompreso nell'asse relitta. Infatti, è principio consolidato (per tutte, Cass. n. 5135/1987) che la trascrizione della denuncia di successione non rappresenta titolo idoneo a provare il diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione stessa. D'altro canto, l'art. 5, comma 2 delle Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al D.Lgs. 347/1990, stabilisce chiaramente che la trascrizione della denuncia di successione è prevista limitatamente agli effetti fiscali stabiliti dal suddetto Testo Unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Occorre, inoltre, osservare che, quand'anche, tale trascrizione fosse stata idonea a comprovare l'acquisto derivato, mortis causa, della proprietà, difetterebbe, comunque, la prova del primo acquisto a titolo originario necessaria per legittimare i successivi passaggi di proprietà a titolo derivativo.
Anche con riguardo, poi, al terreno identificato al foglio 58, particella 136 (oggetto di enfiteusi), deve valere quanto sopra affermato. La mera trascrizione della denuncia di successione non costituisce prova del trasferimento, mortis causa, dell'immobile e, quindi, della proprietà dello stesso in capo agli attori in prime cure, stante anche qui il difetto di prova dell'acquisto a titolo originario.
Anche la determina del Comune di Bisaccia n. 173/2013 di affrancazione del suddetto terreno -
contrariamente a quanto affermato dagli appellanti- non risulta idonea a provarne la proprietà in capo alla parte attrice.
Al riguardo, anche prescindendo dalla questione relativa alla trascrizione dell'atto di affrancazione, si deve sottolineare che, nel caso di specie (così come emerge dagli atti) l'enfiteusi per cui è giudizio non deriva da contratto bensì da un provvedimento di legittimazione di occupazione di terre del demanio civico. Secondo
giurisprudenza della Suprema Corte tale legittimazione attribuisce all'occupatore un diritto reale equiparabile alla piena proprietà della terra, sia pure con il peso del canone (Cass. n. 6940/1993; Cass. sez.
un. n. 8673/1995). Per tanto, mentre con l'affrancazione così detta “ordinaria” l'enfiteuta consegue ex novo l'acquisto della proprietà del terreno, l'affrancazione “speciale”, conseguente ad un provvedimento di legittimazione, certifica solo la liberazione dall'obbligo di corresponsione del canone annuo (Cass. n.
19792/2011; Cass. n. 8506/2013). Orbene, poiché in virtù principi testé ricordati l'atto di affrancazione in esame non ha prodotto il trasferimento della proprietà delle terre civiche che invece, come detto, viene acquistato per effetto della legittimazione, gli appellanti/attori in prime cure, al fine di assolvere l'onere probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione, avrebbero dovuto, quanto meno, depositare copia del provvedimento di legittimazione dell'occupazione del terreno in capo ai suoi danti causa e, quindi, dare conto dei successivi acquisti a titolo derivativo del diritto acquisito con la legittimazione stessa;
prove che non ha fornito. Parte_1
Da quanto sopra consegue che -seppure con motivazione parzialmente difforme- deve essere confermata la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di rivendica.
9 - Con il terzo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice ha errato in quanto ha omesso di
“vagliare” la circostanza che il terreno enfiteutico, oggetto della donazione in favore di Controparte_1
da parte dei di lui genitori (i quali avevano dichiarato in atto di averlo usucapito), “non era affatto
usucapibile”. Assume, infatti, parte appellante che oggetto della donazione era un bene del patrimonio indisponibile “del o, comunque, “un bene demaniale”; bene che, per tanto, ai sensi dell'art. 832 Org_2
c.c., è inalienabile e non può formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalla legge.
Deduce, infine, parte appellante che -essendo i meri “detentori”, ai sensi dell'art. 1164 c.c., non CP_1
avrebbero potuto utilmente usucapire il diritto se non dopo aver “operato un'interversione del possesso nei
confronti del concedente” . Organizzazione_2
10 - Occorre preliminarmente sottolineare il Collegio, in questa sede, ha confermato la sentenza del
Tribunale in punto di rigetto della domanda di rivendica -e, di conseguenza, della domanda di nullità della donazione- per difetto di prova da parte degli appellanti in ordine all'esistenza del loro diritto di proprietà
dei beni per cui è giudizio.
Ciò posto, il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, nel senso che, essendo stata appunto confermata, in questa sede, la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda di rivendicazione, non riconoscendo gli attori proprietari dei beni rivendicati, gli attori stessi, odierni appellanti, non hanno alcun interesse a far valere la non usucapibilità di beni di cui non hanno fornito prova di essere i proprietari. Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
11 - La domanda formulata dagli appellati, di condanna della parte appellante per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., comma 3, non può essere accolta.
Secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 22405/2018, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza). Orbene, non si può ragionevolmente ritenere che sussista la mala fede o la colpa grave in capo all'appellante soccombente per aver fondato il gravame, come nel caso di specie, su una diversa qualificazione della domanda proposta in primo grado e sulla diversa valutazione di un documento depositato in atti.
12 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore indeterminabile;
con liquidazione ai minimi del solo compenso relativo alla fase istruttoria-trattazione, attesa l'assenza di istruttoria e tenuto conto del fatto che l'udienza di trattazione dinanzi a questa Corte si è risolta con un mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni. L'applicazione dell'aumento dei parametri medi per soccombenza qualificata, ex art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014, richiesta dalla parte appellata, costituisce una facoltà e non un obbligo per il giudicante. Nel caso di specie il Collegio ritiene di non applicare l'aumento richiesto anche tenuto conto della non sempre manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1
proprio e nella qualità di procuratore speciale di ata il 4/12/1945, Parte_2 Parte_2
nata il [...], , così provvede: Parte_3 Parte_4 Parte_5
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv.ti Pasquale Salvo e Gaetanino
Siconolfi, che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone