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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N.R.G. 4191/2024 avente per oggetto: ricorso volto alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria RI, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Vaiano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.11.2024 il ricorrente, dato atto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente dalla quale è nato il figlio (l'1.06.2019); che Persona_1 la coppia ha locato un appartamento sito nel Comune di Angri (SA), alla via Vespucci di cui il ricorrente ne è garante e la resistente intestataria;
che il piccolo a causa di alcuni ritardi Per_1 nello sviluppo, percepisce la pensione di invalidità nonché l'accompagnamento; che l'unione sentimentale è progressivamente naufragata nonostante gli sforzi profusi dal il quale, Pt_1
nonostante l'atteggiamento di insofferenza manifestato dalla controparte rispetto alla condizione del figlio, ha sempre garantito al figlio le opportune terapie;
che nel marzo 2024 il ricorrente ha lasciato definitivamente la casa familiare;
che la resistente è disoccupata e percepisce l'intera pensione destinata al minore, oltre l'assegno unico al 100% e l'indennità di frequenza, per un totale di euro
1.000,00 circa;
che la medesima non provvede al pagamento del canone di locazione, per cui tale onere grava sul ricorrente per un importo di € 500,00 mensili;
che il ricorrente ha un negozio di animali, pertanto, non percepisce uno stipendio fisso, nondimeno la resistente pretende che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio versando oltre al canone di locazione, anche €
400,00 mensili ed il 100 % delle spese straordinarie;
che la resistente tutti i lunedì, mercoledì e venerdì lascia il minore al padre il quale provvede ad accompagnarlo a fare le terapie di cui necessita;
che il minore è collocato presso il padre per due fine settimana, dal venerdì dopo scuola al lunedì sera;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affidare il figlio minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori;
prevedere che il minore Persona_1
stia col padre per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, prevedere che il padre tenga con se il figlio a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica alle ore 20.00; disciplinare le festività prevedendo che le stesse vengano trascorse in maniera alternata con entrambi i genitori, ad esempio, Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, 8 dicembre con un genitore e 6 Gennaio con l'altro, Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'angelo con l'altro, e così via, sempre ad anni alterni;
prevedere che il minore possa trascorrere 7 gg anche non consecutivi col padre durante il periodo estivo, previa comunicazione entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
specificare che nei pomeriggi di pertinenza di ciascun genitore lo stesso si farà carico di tutti gli impegni scolastici e non del minore, specie di accompagnarlo e riprenderlo dalle terapie, prevedere un contributo al mantenimento a carico del pari ad € 250.00 mensili, in Pt_1 considerazione del fatto che la è l'unica percettrice dell'assegno unico al 100 %, della CP_1 pensione del minore e dell'accompagnamento, nonché dell'indennità di frequenza;
ammonire la
sul pagamento dell'affitto, liberando così il dal pagamento quale garante del fitto, CP_1 Pt_1 che gli impedisce di poter aver affittare un altro immobile e lo obbliga a chiedere continui prestiti ai genitori per garantire un tetto sulla testa al figlio;
prevedere che le spese extra, come da linee guida CNF vengano pagate nella misura del 50 % da ogni genitore.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
[...
la quale nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, poiché infondato in fatto e in diritto, ha precisato: che dal febbraio 2023, allorquando la coppia ha deciso di interrompere il rapporto di convivenza, la resistente, unitamente al piccolo , ha continuato a vivere Persona_2 nell'abitazione sita in Angri, alla via Vespucci, mentre il ricorrente si è trasferito presso la sua famiglia di origine;
che la stessa è casalinga e si occupa prevalentemente del minore affetto da
“Ritardo globale dello sviluppo e microdelezione genetica”, il quale necessita di cure continue;
che il minore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, percepisce la sola indennità di accompagnamento, come da verbale INPS, pertanto, è impossibilitata a versare il canone di locazione dell'immobile di via Vespucci in Angri;
che il ricorrente da circa due anni non contribuisce alle spese straordinarie, né si prende cura delle esigenze del minore, anteponendo gli impegni di lavoro, e delegando, all'uopo, la nonna paterna;
che il minore trascorre la maggior parte del tempo con i nonni paterni.
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) affido del figlio minore Persona_3 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con
[...] collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà CP_1 la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra
sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. b) Il sig. CP_1 Pt_1 Parte_1 si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento
[...] ordinario del figlio, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e l'intera somma da corrispondere per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiedono madre e figlio, ossia € 500,00 (euro cinquecento/00). Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) Pt_1 CP_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. c) Il sig. , Pt_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21.30. Il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio due week end al mese dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola fino alle ore 22.00 di domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali le stesse verranno concordate di volta in volta in modo tale che il minore possa trascorrere alternativamente le stesse con la madre e con il padre. In ordine alle vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio Pt_1 almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. . I genitori dovranno Pt_1 fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la
Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al sig. CP_1
con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e Pt_1 ritorno. d) I genitori devono darsi reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: 1) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
2) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
3) : costi per iscrizione e frequentazione corsi Controparte_2
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4) Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. e) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”.
Fissata l'udienza dell'1.4.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori con ordinanza del 2.4.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.06.2025; raccolte le richieste formulate dalle parti, il giudizio è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025. Con ordinanza del 25.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso va accolto per quanto di ragione, secondo le precisazioni di seguito evidenziate.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, osserva il Tribunale che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il relativo contributo deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso.
Tanto precisato, con riferimento al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover confermare le condizioni di affidamento del minore e delle modalità di esercizio del diritto di visita padre figlio, provvisoriamente stabilite con ordinanza del 2.4.2025, in quanto rispettose dell'esigenze di vita e di cura del minore. Conseguentemente, va disposto l'affido condiviso del minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente del medesimo presso il domicilio materno. In relazione all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore le stesse dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali eserciteranno, altresì, autonomamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, mentre le decisioni e le spese relative alla straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente tra le parti.
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio minore per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nel rispetto delle esigenze di vita e di cura ed extrascolastiche del figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
inoltre, per due weekend al mese, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con rientro presso il domicilio materno;
dispone che le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori;
nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre con un preavviso di trenta giorni. Nei giorni di sua pertinenza, il padre si farà carico di tutti gli impegni del minore (a titolo esemplificativo, delle attività scolastiche, sportive, della frequentazione del centro medico di riabilitazione). Fa salvi diversi e preventivi accordi tra i genitori, nel superiore interesse e benessere del minore.
Quanto alle questioni economiche, alla luce della capacità economica delle parti, per come documentata ed in atti, relativa all'ultimo triennio - (per il ricorrente, per l'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo di euro 1.223,00 ed un reddito di impresa di 6.117,00 euro;
per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di euro 2.206,00 ed un reddito di impresa di 11.029,00; per il periodo d'imposta 2023 un reddito complessivo di euro 4.605,00 ed un reddito di impresa di euro
23.024,00; quanto alla resistente, dal tenore della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa al triennio 2022 – 2024, risultano redditi esenti, rispettivamente, di euro 9.136,00, di euro
9.911,00 e di euro 13.331,00) -, valorizzate le necessità abitative del minore, a parziale modifica delle statuizioni provvisorie, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone: affida il minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità Persona_2 genitoriale, con collocamento prevalente del medesimo presso il domicilio materno;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
entrambi i genitori eserciteranno autonomamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, mentre le decisioni e le spese relative alla straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente tra le parti;
il padre avrà diritto di tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di cura ed extrascolastiche del minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, oltre che per due weekend al mese, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con rientro presso il domicilio materno;
le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare preventivamente tra le parti. Nei giorni di sua pertinenza, il padre si farà carico di tutti gli impegni del minore (a titolo esemplificativo, delle attività scolastiche, sportive, della frequentazione del centro medico di riabilitazione). Fa salvi diversi e preventivi accordi tra i genitori nel superiore interesse e benessere del minore;
pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N.R.G. 4191/2024 avente per oggetto: ricorso volto alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria RI, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Vaiano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.11.2024 il ricorrente, dato atto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente dalla quale è nato il figlio (l'1.06.2019); che Persona_1 la coppia ha locato un appartamento sito nel Comune di Angri (SA), alla via Vespucci di cui il ricorrente ne è garante e la resistente intestataria;
che il piccolo a causa di alcuni ritardi Per_1 nello sviluppo, percepisce la pensione di invalidità nonché l'accompagnamento; che l'unione sentimentale è progressivamente naufragata nonostante gli sforzi profusi dal il quale, Pt_1
nonostante l'atteggiamento di insofferenza manifestato dalla controparte rispetto alla condizione del figlio, ha sempre garantito al figlio le opportune terapie;
che nel marzo 2024 il ricorrente ha lasciato definitivamente la casa familiare;
che la resistente è disoccupata e percepisce l'intera pensione destinata al minore, oltre l'assegno unico al 100% e l'indennità di frequenza, per un totale di euro
1.000,00 circa;
che la medesima non provvede al pagamento del canone di locazione, per cui tale onere grava sul ricorrente per un importo di € 500,00 mensili;
che il ricorrente ha un negozio di animali, pertanto, non percepisce uno stipendio fisso, nondimeno la resistente pretende che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio versando oltre al canone di locazione, anche €
400,00 mensili ed il 100 % delle spese straordinarie;
che la resistente tutti i lunedì, mercoledì e venerdì lascia il minore al padre il quale provvede ad accompagnarlo a fare le terapie di cui necessita;
che il minore è collocato presso il padre per due fine settimana, dal venerdì dopo scuola al lunedì sera;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affidare il figlio minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori;
prevedere che il minore Persona_1
stia col padre per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, prevedere che il padre tenga con se il figlio a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica alle ore 20.00; disciplinare le festività prevedendo che le stesse vengano trascorse in maniera alternata con entrambi i genitori, ad esempio, Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, 8 dicembre con un genitore e 6 Gennaio con l'altro, Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'angelo con l'altro, e così via, sempre ad anni alterni;
prevedere che il minore possa trascorrere 7 gg anche non consecutivi col padre durante il periodo estivo, previa comunicazione entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
specificare che nei pomeriggi di pertinenza di ciascun genitore lo stesso si farà carico di tutti gli impegni scolastici e non del minore, specie di accompagnarlo e riprenderlo dalle terapie, prevedere un contributo al mantenimento a carico del pari ad € 250.00 mensili, in Pt_1 considerazione del fatto che la è l'unica percettrice dell'assegno unico al 100 %, della CP_1 pensione del minore e dell'accompagnamento, nonché dell'indennità di frequenza;
ammonire la
sul pagamento dell'affitto, liberando così il dal pagamento quale garante del fitto, CP_1 Pt_1 che gli impedisce di poter aver affittare un altro immobile e lo obbliga a chiedere continui prestiti ai genitori per garantire un tetto sulla testa al figlio;
prevedere che le spese extra, come da linee guida CNF vengano pagate nella misura del 50 % da ogni genitore.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
[...
la quale nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, poiché infondato in fatto e in diritto, ha precisato: che dal febbraio 2023, allorquando la coppia ha deciso di interrompere il rapporto di convivenza, la resistente, unitamente al piccolo , ha continuato a vivere Persona_2 nell'abitazione sita in Angri, alla via Vespucci, mentre il ricorrente si è trasferito presso la sua famiglia di origine;
che la stessa è casalinga e si occupa prevalentemente del minore affetto da
“Ritardo globale dello sviluppo e microdelezione genetica”, il quale necessita di cure continue;
che il minore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, percepisce la sola indennità di accompagnamento, come da verbale INPS, pertanto, è impossibilitata a versare il canone di locazione dell'immobile di via Vespucci in Angri;
che il ricorrente da circa due anni non contribuisce alle spese straordinarie, né si prende cura delle esigenze del minore, anteponendo gli impegni di lavoro, e delegando, all'uopo, la nonna paterna;
che il minore trascorre la maggior parte del tempo con i nonni paterni.
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) affido del figlio minore Persona_3 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con
[...] collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà CP_1 la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra
sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. b) Il sig. CP_1 Pt_1 Parte_1 si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento
[...] ordinario del figlio, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e l'intera somma da corrispondere per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiedono madre e figlio, ossia € 500,00 (euro cinquecento/00). Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) Pt_1 CP_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. c) Il sig. , Pt_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio tre pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21.30. Il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio due week end al mese dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola fino alle ore 22.00 di domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali le stesse verranno concordate di volta in volta in modo tale che il minore possa trascorrere alternativamente le stesse con la madre e con il padre. In ordine alle vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio Pt_1 almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. . I genitori dovranno Pt_1 fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la
Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al sig. CP_1
con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e Pt_1 ritorno. d) I genitori devono darsi reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: 1) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
2) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
3) : costi per iscrizione e frequentazione corsi Controparte_2
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4) Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. e) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”.
Fissata l'udienza dell'1.4.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori con ordinanza del 2.4.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.06.2025; raccolte le richieste formulate dalle parti, il giudizio è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025. Con ordinanza del 25.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso va accolto per quanto di ragione, secondo le precisazioni di seguito evidenziate.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, osserva il Tribunale che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il relativo contributo deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso.
Tanto precisato, con riferimento al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover confermare le condizioni di affidamento del minore e delle modalità di esercizio del diritto di visita padre figlio, provvisoriamente stabilite con ordinanza del 2.4.2025, in quanto rispettose dell'esigenze di vita e di cura del minore. Conseguentemente, va disposto l'affido condiviso del minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente del medesimo presso il domicilio materno. In relazione all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore le stesse dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali eserciteranno, altresì, autonomamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, mentre le decisioni e le spese relative alla straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente tra le parti.
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio minore per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nel rispetto delle esigenze di vita e di cura ed extrascolastiche del figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
inoltre, per due weekend al mese, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con rientro presso il domicilio materno;
dispone che le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori;
nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre con un preavviso di trenta giorni. Nei giorni di sua pertinenza, il padre si farà carico di tutti gli impegni del minore (a titolo esemplificativo, delle attività scolastiche, sportive, della frequentazione del centro medico di riabilitazione). Fa salvi diversi e preventivi accordi tra i genitori, nel superiore interesse e benessere del minore.
Quanto alle questioni economiche, alla luce della capacità economica delle parti, per come documentata ed in atti, relativa all'ultimo triennio - (per il ricorrente, per l'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo di euro 1.223,00 ed un reddito di impresa di 6.117,00 euro;
per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo di euro 2.206,00 ed un reddito di impresa di 11.029,00; per il periodo d'imposta 2023 un reddito complessivo di euro 4.605,00 ed un reddito di impresa di euro
23.024,00; quanto alla resistente, dal tenore della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa al triennio 2022 – 2024, risultano redditi esenti, rispettivamente, di euro 9.136,00, di euro
9.911,00 e di euro 13.331,00) -, valorizzate le necessità abitative del minore, a parziale modifica delle statuizioni provvisorie, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone: affida il minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità Persona_2 genitoriale, con collocamento prevalente del medesimo presso il domicilio materno;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
entrambi i genitori eserciteranno autonomamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, mentre le decisioni e le spese relative alla straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente tra le parti;
il padre avrà diritto di tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di cura ed extrascolastiche del minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, oltre che per due weekend al mese, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con rientro presso il domicilio materno;
le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare preventivamente tra le parti. Nei giorni di sua pertinenza, il padre si farà carico di tutti gli impegni del minore (a titolo esemplificativo, delle attività scolastiche, sportive, della frequentazione del centro medico di riabilitazione). Fa salvi diversi e preventivi accordi tra i genitori nel superiore interesse e benessere del minore;
pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire