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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1444/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1444/2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Cavallari Giorgio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Rimini, via Flaminia 183/H, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti De Biasi Silvia (C.F. ) e Federica Fabris (C.F. ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio a Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 18, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Rimini in data Controparte_1 CP_2
20.09.2003 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Thiene n. 41, Parte II, Serie B, anno 2003 e dalla loro unione sono nati e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
La ricorrente Sig.ra a modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. Controparte_1
1239/2023 pubblicata il 18.12.2023 nel procedimento avente R.G. 3532/2018, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 3.06.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio, alle conclusioni ivi formulate.
Il resistente Sig. si è costituito in giudizio con comparsa e costituzione e risposta con CP_2 domanda riconvenzionale, depositata in data 23.10.2025, precisando condizioni difformi.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione del 25.11.2025, il Giudice invita le parti a trovare un accordo e a seguito di interlocuzione con le stesse, il sig. ha dichiarato di non CP_2 opporsi a che il figlio prosegua il suo percorso di studi presso l'istituto privato e la sig.ra Per_2 CP_1 ha dichiarato di essere disposta a partecipare alle spese di mantenimento straordinario del figlio sino Per_1 al 70%.
Le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale e, previa rinuncia dei termini per note conclusive, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli,
pagina 2 di 3 nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“Le parti, con riferimento a concordano che questi concluda il suo percorso di studi presso il Centro Grandi Per_2
Scuole e presso l'Istituto Picasso di Nola, facendosi carico del 50% delle spese ciascuno;
con riferimento a le parti concordano che questi concluda il suo percorso di laurea Triennale presso la facoltà Per_1 di Venezia, obbligandosi, la sig.ra a farsi carico del 70% delle spese straordinarie relative al percorso di studi, inclusa CP_1 quella abitativa, il sig. si farà carico della restante quota pari al 30% (detto accordo avrà validità sino al mese di CP_2 novembre 2027);
spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] CP_2
➢ Dispone la modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1239/2023 pubblicata il 18.12.2023 nel procedimento avente R.G. 3532/2018, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1444/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1444/2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Cavallari Giorgio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Rimini, via Flaminia 183/H, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti De Biasi Silvia (C.F. ) e Federica Fabris (C.F. ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio a Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 18, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Rimini in data Controparte_1 CP_2
20.09.2003 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Thiene n. 41, Parte II, Serie B, anno 2003 e dalla loro unione sono nati e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
La ricorrente Sig.ra a modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. Controparte_1
1239/2023 pubblicata il 18.12.2023 nel procedimento avente R.G. 3532/2018, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 3.06.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio, alle conclusioni ivi formulate.
Il resistente Sig. si è costituito in giudizio con comparsa e costituzione e risposta con CP_2 domanda riconvenzionale, depositata in data 23.10.2025, precisando condizioni difformi.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione del 25.11.2025, il Giudice invita le parti a trovare un accordo e a seguito di interlocuzione con le stesse, il sig. ha dichiarato di non CP_2 opporsi a che il figlio prosegua il suo percorso di studi presso l'istituto privato e la sig.ra Per_2 CP_1 ha dichiarato di essere disposta a partecipare alle spese di mantenimento straordinario del figlio sino Per_1 al 70%.
Le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale e, previa rinuncia dei termini per note conclusive, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli,
pagina 2 di 3 nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“Le parti, con riferimento a concordano che questi concluda il suo percorso di studi presso il Centro Grandi Per_2
Scuole e presso l'Istituto Picasso di Nola, facendosi carico del 50% delle spese ciascuno;
con riferimento a le parti concordano che questi concluda il suo percorso di laurea Triennale presso la facoltà Per_1 di Venezia, obbligandosi, la sig.ra a farsi carico del 70% delle spese straordinarie relative al percorso di studi, inclusa CP_1 quella abitativa, il sig. si farà carico della restante quota pari al 30% (detto accordo avrà validità sino al mese di CP_2 novembre 2027);
spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] CP_2
➢ Dispone la modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1239/2023 pubblicata il 18.12.2023 nel procedimento avente R.G. 3532/2018, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3