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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957/2020
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza celebrata in “trattazione scritta” nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n°
1957/2020 del Ruolo Generale Affari Contenz., promossa da:
elettivamente domiciliata in Bari, al C.so Giuseppe Mazzini n.83, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Michele Della Chiesa, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- attore - contro
elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) alla Via Cisternino n.96, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Grazia Curigliano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta – nonchè
con sede in Oria (BR) alla Piazza Domenico Albanese n. 3 (P. IVA Controparte_2
) in persona del liquidatore pro-tempore P.IVA_1 CP_3 terza chiamata contumace
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna alla restituzione, in proprio favore, della somma di €.11.000,00, oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 31.08.2019, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Assumeva l'attore che:
nel marzo 2019, in virtù della relazione amichevole sussistente tra le parti, gli Controparte_1 aveva richiesto un prestito infruttifero di € 9.500,00, rappresentandogli momentanee esigenze di carattere economico e l'impossibilità di poter ottenere un finanziamento bancario ed impegnandosi, altresì, a restituire la medesima somma, senza interessi, entro il 31.08.2019; somma pagina 1 di 4 che l'attore le provvedeva a versarle con bonifico bancario del 14.03.2019 con causale “prestito infruttifero”, dopo aver a sua volta contratto un finanziamento;
nell'aprile successivo, la gli aveva chiesto un ulteriore prestito infruttifero, da restituirsi CP_1 sempre entro il 31.08.2019, questa volta pari ad € 1.500,00 e corrisposti in forma di assegno circolare intestato alla assegno che l'attore consegnava alla convenuta la quale, a CP_2 sua volta, lo consegnava alla società quale suo personale conferimento per la sottoscrizione della quota del 50% del capitale nominale;
Alla scadenza del termine convenuto aveva più volte chiesto alla la restituzione delle CP_1 somme prestate senza ottenere alcun riscontro neanche alla diffida formale inviata con racc. a.r. del
15.10.2019 e all' invito di negoziazione assistita ivi formulato.
Sulla base di tali assunti, concludeva come sopra.
Nel costituirsi, la convenuta eccepiva preliminarmente in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Brindisi, foro coincidente con luogo in cui essa aveva la propria residenza, in virtù di quanto stabilito dall'art. 18 c.p.c., ritenendo non applicabili, nel caso di specie, le regole del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Nel merito deduceva che l'attore le aveva prestato effettivamente la somma di € 9.500,00 per una momentanea situazione di difficoltà, in virtù di una relazione sentimentale intercorrente tra le parti dal dicembre 2018 al luglio 2019 e sfociata in una convivenza more uxorio.
Riteneva, pertanto, che non vi fosse alcun obbligo di restituzione, configurandosi nella specie,
l'adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art.2034 c.c..
Quanto alla somma di €.1.500,00 versata tramite assegno bancario, assumeva che ogni richiesta andasse rivolta alla intestataria dell'assegno, la società cui chiedeva di estendere il CP_2 contraddittorio, concludendo, nel merito, per l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Autorizzata la chiamata in causa della questa, pur regolarmente citata, rimaneva CP_2 contumace.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c. ed assunte le prove orali dedotte dalle parti
(interrogatorio formale e prova testimoniale), la causa viene decisa all'udienza odierna celebrata in trattazione scritta e con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
Diritto
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, poiché, trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto, sin dalla sua costituzione - come in atti documentata - la prestazione di una determinata somma, risulta competente il foro del creditore pagina 2 di 4 coincidente con il Tribunale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 c.p.c. e dell'art.1182, comma 3,
c.c. (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 17989/2016, Cass.civ. n.21000/2011 e Cass. civ. n.3494/2021).
Nel merito va rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. II, Sentenza n.
3642 del 24 febbraio 2004; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9541 del 22 aprile 2010; Cass. Sez. III, Sentenza
n. 27 del 05 gennaio 2010; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12119 del 19 agosto 2003; Cass. Sez. III, Sentenza n. 2653 del 21 febbraio 2003).
In punto di fatto, ha dimostrato il versamento della somma di €.9.500,00 in favore Parte_1 della , con la produzione della distinta di bonifico emesso in data 14.03.2019 riportante causale CP_1
“prestito infruttifero”.
Ciò trova, peraltro, conferma nelle allegazioni di parte convenuta, che non ha contestato, sul piano fattuale, l'erogazione del prestito, ma si è limitata a contestarne il titolo e l'obbligo di restituzione sul piano giuridico, asserendo che vi fosse un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti idoneo a qualificare tale elargizione come atto di liberalità.
In verità tale assunto è rimasto indimostrato.
In primo luogo, già l'esistenza di un legame sentimentale tra le parti è circostanza rimasta controversa poiché, aldilà di una foto, priva di data, che ritrae i contendenti in atteggiamento affettuoso (all.n.3 fasc. convenuta), tale circostanza è stata sconfessata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice ES
, escussa all'udienza del 29.07.2022 che ha riferito della relazione della con altro
[...] CP_1 soggetto (“posso certamente confermare la circostanza sub. 8) la Sig.ra aveva una Controparte_1 relazione sentimentale con il Sig. nel periodo marzo/aprile 2019. Peraltro, siamo Persona_1 uscite anche a cena con i rispettivi compagni e lo stesso Sig. mi è sempre stato Persona_1 presentato come il compagno della Sig.ra ”) nonché del teste , Controparte_1 Testimone_2 escusso all'udienza del 10.03.2023, che ha confermato la relazione sentimentale tra la convenuta e il sig. nel periodo marzo/aprile 2019. Persona_1
In secondo luogo, ammesso che vi fosse tra le parti una relazione sentimentale, come riferito dal teste di parte convenuta (cfr. verbale di udienza del 29.07.2022) non vi è comunque alcuna Persona_1
pagina 3 di 4 prova, neanche indiziaria, che tale relazione, sia pure intima, sia approdata ad una convivenza more uxorio.
Quanto alla somma di € 1.500,00, portata dall'assegno circolare n.2185163890-00 emesso in data
15.04.2019 in favore della (doc. n.6 fasc. attoreo) e tratto sul c/c bancario Intesa CP_2
Sanpaolo intestato al anche detto importo risulta effettivamente consegnato alla , Pt_1 CP_1 avendolo quest'ultima utilizzato come conferimento per la sottoscrizione della quota del 50% del capitale nominale della società, così come testualmente si evince dall'atto costituivo della società redatto dinanzi al notaio in data 17.04.2019 (doc. n. 4, a pag.2).
Ad ogni modo, alla luce della compiuta istruttoria, pur risultando provato che l'attore ha effettivamente elargito alla convenuta la complessiva somma di €.11.000,00, in virtù dei richiamati principi, non risulta che egli abbia assolto all'onere probatorio incombente su di lui.
I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni che non rendono certezza in ordine all'obbligo di restituzione assunto dalla , né vi è una specifica circostanza articolata sul punto. CP_1
Sicché, in mancanza di prove certe non può dirsi accertato l'obbligo della alla restituzione, così CP_1 come richiesta dall'attore.
La domanda attrice, pertanto, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, dovrà essere rigettata.
Quanto alle spese di lite tra attore e convenuta, considerando che neanche le eccezioni formulate da quest'ultima hanno trovato riscontro nelle emergenze processuali, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
Nulla per le spese tra convenuta e terza chiamata, stante la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
▪ rigetta la domanda;
▪ spese compensate;
Così deciso in Bari, 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario - dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza celebrata in “trattazione scritta” nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n°
1957/2020 del Ruolo Generale Affari Contenz., promossa da:
elettivamente domiciliata in Bari, al C.so Giuseppe Mazzini n.83, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Michele Della Chiesa, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- attore - contro
elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) alla Via Cisternino n.96, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Grazia Curigliano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta – nonchè
con sede in Oria (BR) alla Piazza Domenico Albanese n. 3 (P. IVA Controparte_2
) in persona del liquidatore pro-tempore P.IVA_1 CP_3 terza chiamata contumace
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna alla restituzione, in proprio favore, della somma di €.11.000,00, oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 31.08.2019, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Assumeva l'attore che:
nel marzo 2019, in virtù della relazione amichevole sussistente tra le parti, gli Controparte_1 aveva richiesto un prestito infruttifero di € 9.500,00, rappresentandogli momentanee esigenze di carattere economico e l'impossibilità di poter ottenere un finanziamento bancario ed impegnandosi, altresì, a restituire la medesima somma, senza interessi, entro il 31.08.2019; somma pagina 1 di 4 che l'attore le provvedeva a versarle con bonifico bancario del 14.03.2019 con causale “prestito infruttifero”, dopo aver a sua volta contratto un finanziamento;
nell'aprile successivo, la gli aveva chiesto un ulteriore prestito infruttifero, da restituirsi CP_1 sempre entro il 31.08.2019, questa volta pari ad € 1.500,00 e corrisposti in forma di assegno circolare intestato alla assegno che l'attore consegnava alla convenuta la quale, a CP_2 sua volta, lo consegnava alla società quale suo personale conferimento per la sottoscrizione della quota del 50% del capitale nominale;
Alla scadenza del termine convenuto aveva più volte chiesto alla la restituzione delle CP_1 somme prestate senza ottenere alcun riscontro neanche alla diffida formale inviata con racc. a.r. del
15.10.2019 e all' invito di negoziazione assistita ivi formulato.
Sulla base di tali assunti, concludeva come sopra.
Nel costituirsi, la convenuta eccepiva preliminarmente in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Brindisi, foro coincidente con luogo in cui essa aveva la propria residenza, in virtù di quanto stabilito dall'art. 18 c.p.c., ritenendo non applicabili, nel caso di specie, le regole del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Nel merito deduceva che l'attore le aveva prestato effettivamente la somma di € 9.500,00 per una momentanea situazione di difficoltà, in virtù di una relazione sentimentale intercorrente tra le parti dal dicembre 2018 al luglio 2019 e sfociata in una convivenza more uxorio.
Riteneva, pertanto, che non vi fosse alcun obbligo di restituzione, configurandosi nella specie,
l'adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art.2034 c.c..
Quanto alla somma di €.1.500,00 versata tramite assegno bancario, assumeva che ogni richiesta andasse rivolta alla intestataria dell'assegno, la società cui chiedeva di estendere il CP_2 contraddittorio, concludendo, nel merito, per l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Autorizzata la chiamata in causa della questa, pur regolarmente citata, rimaneva CP_2 contumace.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c. ed assunte le prove orali dedotte dalle parti
(interrogatorio formale e prova testimoniale), la causa viene decisa all'udienza odierna celebrata in trattazione scritta e con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
Diritto
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, poiché, trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto, sin dalla sua costituzione - come in atti documentata - la prestazione di una determinata somma, risulta competente il foro del creditore pagina 2 di 4 coincidente con il Tribunale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 c.p.c. e dell'art.1182, comma 3,
c.c. (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 17989/2016, Cass.civ. n.21000/2011 e Cass. civ. n.3494/2021).
Nel merito va rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. II, Sentenza n.
3642 del 24 febbraio 2004; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9541 del 22 aprile 2010; Cass. Sez. III, Sentenza
n. 27 del 05 gennaio 2010; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12119 del 19 agosto 2003; Cass. Sez. III, Sentenza n. 2653 del 21 febbraio 2003).
In punto di fatto, ha dimostrato il versamento della somma di €.9.500,00 in favore Parte_1 della , con la produzione della distinta di bonifico emesso in data 14.03.2019 riportante causale CP_1
“prestito infruttifero”.
Ciò trova, peraltro, conferma nelle allegazioni di parte convenuta, che non ha contestato, sul piano fattuale, l'erogazione del prestito, ma si è limitata a contestarne il titolo e l'obbligo di restituzione sul piano giuridico, asserendo che vi fosse un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti idoneo a qualificare tale elargizione come atto di liberalità.
In verità tale assunto è rimasto indimostrato.
In primo luogo, già l'esistenza di un legame sentimentale tra le parti è circostanza rimasta controversa poiché, aldilà di una foto, priva di data, che ritrae i contendenti in atteggiamento affettuoso (all.n.3 fasc. convenuta), tale circostanza è stata sconfessata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice ES
, escussa all'udienza del 29.07.2022 che ha riferito della relazione della con altro
[...] CP_1 soggetto (“posso certamente confermare la circostanza sub. 8) la Sig.ra aveva una Controparte_1 relazione sentimentale con il Sig. nel periodo marzo/aprile 2019. Peraltro, siamo Persona_1 uscite anche a cena con i rispettivi compagni e lo stesso Sig. mi è sempre stato Persona_1 presentato come il compagno della Sig.ra ”) nonché del teste , Controparte_1 Testimone_2 escusso all'udienza del 10.03.2023, che ha confermato la relazione sentimentale tra la convenuta e il sig. nel periodo marzo/aprile 2019. Persona_1
In secondo luogo, ammesso che vi fosse tra le parti una relazione sentimentale, come riferito dal teste di parte convenuta (cfr. verbale di udienza del 29.07.2022) non vi è comunque alcuna Persona_1
pagina 3 di 4 prova, neanche indiziaria, che tale relazione, sia pure intima, sia approdata ad una convivenza more uxorio.
Quanto alla somma di € 1.500,00, portata dall'assegno circolare n.2185163890-00 emesso in data
15.04.2019 in favore della (doc. n.6 fasc. attoreo) e tratto sul c/c bancario Intesa CP_2
Sanpaolo intestato al anche detto importo risulta effettivamente consegnato alla , Pt_1 CP_1 avendolo quest'ultima utilizzato come conferimento per la sottoscrizione della quota del 50% del capitale nominale della società, così come testualmente si evince dall'atto costituivo della società redatto dinanzi al notaio in data 17.04.2019 (doc. n. 4, a pag.2).
Ad ogni modo, alla luce della compiuta istruttoria, pur risultando provato che l'attore ha effettivamente elargito alla convenuta la complessiva somma di €.11.000,00, in virtù dei richiamati principi, non risulta che egli abbia assolto all'onere probatorio incombente su di lui.
I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni che non rendono certezza in ordine all'obbligo di restituzione assunto dalla , né vi è una specifica circostanza articolata sul punto. CP_1
Sicché, in mancanza di prove certe non può dirsi accertato l'obbligo della alla restituzione, così CP_1 come richiesta dall'attore.
La domanda attrice, pertanto, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, dovrà essere rigettata.
Quanto alle spese di lite tra attore e convenuta, considerando che neanche le eccezioni formulate da quest'ultima hanno trovato riscontro nelle emergenze processuali, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
Nulla per le spese tra convenuta e terza chiamata, stante la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
▪ rigetta la domanda;
▪ spese compensate;
Così deciso in Bari, 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario - dott.ssa Rosalba Campanaro
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