Art. 2.
La maggiorazione prevista dall' art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861 , si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
La maggiorazione prevista dall' art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861 , si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.