Articolo 2 della Legge 9 giugno 1950, n. 520
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 luglio 1950
Art. 2.
La maggiorazione prevista dall' art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861 , si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
Entrata in vigore il 29 luglio 1950