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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1227 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
con l'avv.to Pietro Raimondo Parte_1
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire € 527,95 a titolo di Retribuzione Professionale docenti per il servizio prestato negli anni 2021 e 2022.
All'udienza del 10.6.2025 il giudice , rilevato che non vi era in atti la prova della notifica del ricorso al resistente, assegnava termine al ricorrente per depositare prova della CP_1 notifica.
Con note di udienza depositate in data 11.6.2025 il ricorrente ha chiesto concessione del termine per il rinnovo della notifica “in quanto non è stato possibile recuperare le ricevute di accettazione e consegna della notifica”.
Il resistente non si è costituito, non avendo ricevuto la notifica del ricorso. CP_1
All'udienza del 24.6.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
1 Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non avendo il ricorrente provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha depositato nessun atto che attesti la materiale esistenza della notifica, seppur irregolare, con conseguente inapplicabilità del meccanismo sanante di cui all'art 291 c.p.c.
L'impossibilità di concedere un termine per la rinnovazione in caso di notifica neanche tentata nel processo lavoro è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio d” soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. S.U. 20604 del
2008, fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021 e
Cass. Sez. L, Ord n. 9411/ 2023 ).
L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 8742/2010, Cass. n. 837/2016, Cass. n. 16390/2018).
Nel caso di specie il ricorrente non ha neanche dedotto una causa a lui non imputabile idonea a giustificare una rimessione in termini ex art 153 c.p.c.
PQM
DICHIARA improcedibile il ricorso
NULLA sulle spese
Civitavecchia li 24.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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