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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13699 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13699 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a[...]
OV BR n. 630 - rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANI GILBERTO
e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
10, rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANI GILBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: Divorzio congiunto / Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e , matrimonio contratto con il rito Parte_1 Pt_2 concordatario in data 02.06.2008. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Revere (MN) dell'anno 2008 parte II S n. 3.2) siano regolati i rapporti tra le parti - secondo le seguenti condizioni:
a) autorizzarsi i coniugi a trasferire la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
b) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare i rapporti economici e patrimoniali, dedotti e deducibili, derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver più altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
c) casa coniugale
La casa coniugale sita in Angiari (VR), via Don OV BR n° 630, divenuta nel frattempo di proprietà del sig. (come previsto dall'art. 11 delle note scritte allegate all'omologa Parte_1 della separazione) rimarrà ad esso assegnata resterà assegnata al sig. . Parte_1
Par d) trasferimento di Residenza della Signora
La RA successivamente alla separazione consensuale ha trasferito la sua residenza, Pt_2 con la figlia a Legnago (VR) in Via Argine n. 10. Per_1
e) figlia minore Per_1
La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento presso la madre. I genitori concorderanno provvederanno ad assumere ogni futura decisione educativa e medica/scolastica ecc. nell'interesse della minore assecondando le Sue Per_1 aspirazioni.
f) Assegno di Mantenimento
La figlia sarà iscritta come carico fiscale 100% alla madre per tanto gli assegni familiari, Per_1
Par saranno richiesti ed incassati direttamente dalla RA;
il sig. si obbliga, se Parte_1 necessario, a sottoscrivere ogni documento eventualmente richiesto per il raggiungimento dello scopo.
g) Contributo Mensile del Padre Par Il sig. sarà obbligato a versare alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario con valuta fissa sul C/C alla stessa intestato presso MPS – filiale di Ostiglia, IBAN:
[...], la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia tale assegno mensile sarà rivalutato, di anno in anno, Per_1
a partire dal dicembre 2026, con applicazione dell'indice di svalutazione rilevato dalla C.C.I.A.A. della provincia di Verona.
h) Spese Straordinarie
Le spese straordinarie eventualmente sostenute per la figlia minore, concordate come da protocollo, saranno sostenute al 50% dai coniugi, ma con detrazione delle stesse al 100% in favore della RA Par
, vale a dire:
Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
Spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
f) viaggi e/o corsi di studio all'estero;
g) abbigliamento sportivo eventualmente richiesto dalla scuola;
Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le università;
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi privati di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze senza la presenza dei genitori;
Altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) vestiario sportivo e vestiario particolare e costoso;
b) vestiario scolastico;
c) spese per i festeggiamenti della cresima e compleanno;
d) spese per l'acquisto di una autovettura;
e) spese per l'acquisto del cellulare e del p.c.; Altre spese generali (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Spese per il conseguimento della patente di guida;
Altre spese generali (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) modalità di visita e frequentazione
Il genitore che anticiperà le somme avrà diritto al giusto rimborso del 50% della spesa sostenuta entro e non oltre giorni 30 giorni dalla richiesta, previa esibizione/consegna di copia delle fatture e/o ricevuta fiscale debitamente intestata alla minore. Si precisa che per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, a mezzo e mail o whatsapp, dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, sempre a mezzo e mail o whatsapp, entro cinque giorni dalla richiesta;
in difetto si intenderà prestato il consenso.
Allo scopo sono indicate le rispettive e mail dei ricorrenti:
Fin Lara: Email_1
: Parte_1 Email_2
Il sig. potrà vedere la figlia ogni qual volta lo vorrà, presi gli opportuni accordi con Parte_1
Par la RA , i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia minore a settimane alterne, Per_1 dal venerdì sera sino alla domenica/lunedì mattina (nel rispetto delle esigenze scolastiche) nonché ogni altra qual volta vorranno, sempre tenendo conto delle esigenze e richieste della figlia minore
In ogni caso si impegna ad accompagnare a scuola al mattino nei Per_1 Parte_1 Per_1 giorni in cui la madre sarà impossibilitata per orari di lavoro e si preoccuperà, in prima persona, del recupero pomeridiano dalla scuola della figlia tenendo con sé la figlia nella propria abitazione sino al rientro della madre. Par La sig.ra si impegna per recuperare la figlia, entro le ore 17, per almeno due giorni alla settimana. potrà altresì restare a dormire dal padre una sera durante la settimana. Per_1
l) periodi di vacanza
I genitori potranno tenere la figlia per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 3 giorni durante quello pasquale, comprendendo il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni. I genitori potranno inoltre tenere la figlia per 15/20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, Per_1 previa accordo per le date e la comunicazione delle destinazioni il tutto da concordare entro il mese di Marzo di ogni anno con scambio reciproco di e mail o whatsapp.
m) accordi reciproci
I genitori potranno, in ogni caso, concordare di volta in volta, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni della minore e delle loro esigenze lavorative, eventuali modalità differenti il diritto di visita divergenti da quanto oggi disciplinato;
in caso di dissenso, comunque, resteranno ferme le odierne disposizioni. I coniugi si impegnano a non denigrare o sminuire, agli occhi della minore, l'immagine dell'altro genitore, nonché ad adottare, in caso di nuove unioni, una condotta contraddistinta da discrezione nei riguardi della figlia.
I coniugi dichiarano di concedere reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio e si obbligano ad adempiere ad ogni formalità necessaria per rendere operante tale consenso.
n) Rapporti Patrimoniali
Con il sottoscritto verbale di separazione i coniugi dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali previsti nel verbale di separazione.
l) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogn'altro provvedimento di legge, ritenuto utile o necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2025, e – sul Parte_1 Pt_2 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 2/6/2008 e che dall'unione era nata Per_1
(10/3/2013) – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 10/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa di questo Tribunale del 12/10/2021).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della stessa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 21/01/1983 a MANTOVA (MN) e , nata il [...] a [...], alle Pt_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 3, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13699 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a[...]
OV BR n. 630 - rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANI GILBERTO
e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
10, rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANI GILBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: Divorzio congiunto / Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e , matrimonio contratto con il rito Parte_1 Pt_2 concordatario in data 02.06.2008. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Revere (MN) dell'anno 2008 parte II S n. 3.2) siano regolati i rapporti tra le parti - secondo le seguenti condizioni:
a) autorizzarsi i coniugi a trasferire la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
b) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare i rapporti economici e patrimoniali, dedotti e deducibili, derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver più altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
c) casa coniugale
La casa coniugale sita in Angiari (VR), via Don OV BR n° 630, divenuta nel frattempo di proprietà del sig. (come previsto dall'art. 11 delle note scritte allegate all'omologa Parte_1 della separazione) rimarrà ad esso assegnata resterà assegnata al sig. . Parte_1
Par d) trasferimento di Residenza della Signora
La RA successivamente alla separazione consensuale ha trasferito la sua residenza, Pt_2 con la figlia a Legnago (VR) in Via Argine n. 10. Per_1
e) figlia minore Per_1
La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento presso la madre. I genitori concorderanno provvederanno ad assumere ogni futura decisione educativa e medica/scolastica ecc. nell'interesse della minore assecondando le Sue Per_1 aspirazioni.
f) Assegno di Mantenimento
La figlia sarà iscritta come carico fiscale 100% alla madre per tanto gli assegni familiari, Per_1
Par saranno richiesti ed incassati direttamente dalla RA;
il sig. si obbliga, se Parte_1 necessario, a sottoscrivere ogni documento eventualmente richiesto per il raggiungimento dello scopo.
g) Contributo Mensile del Padre Par Il sig. sarà obbligato a versare alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario con valuta fissa sul C/C alla stessa intestato presso MPS – filiale di Ostiglia, IBAN:
[...], la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia tale assegno mensile sarà rivalutato, di anno in anno, Per_1
a partire dal dicembre 2026, con applicazione dell'indice di svalutazione rilevato dalla C.C.I.A.A. della provincia di Verona.
h) Spese Straordinarie
Le spese straordinarie eventualmente sostenute per la figlia minore, concordate come da protocollo, saranno sostenute al 50% dai coniugi, ma con detrazione delle stesse al 100% in favore della RA Par
, vale a dire:
Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
Spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
f) viaggi e/o corsi di studio all'estero;
g) abbigliamento sportivo eventualmente richiesto dalla scuola;
Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le università;
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi privati di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze senza la presenza dei genitori;
Altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) vestiario sportivo e vestiario particolare e costoso;
b) vestiario scolastico;
c) spese per i festeggiamenti della cresima e compleanno;
d) spese per l'acquisto di una autovettura;
e) spese per l'acquisto del cellulare e del p.c.; Altre spese generali (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Spese per il conseguimento della patente di guida;
Altre spese generali (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) modalità di visita e frequentazione
Il genitore che anticiperà le somme avrà diritto al giusto rimborso del 50% della spesa sostenuta entro e non oltre giorni 30 giorni dalla richiesta, previa esibizione/consegna di copia delle fatture e/o ricevuta fiscale debitamente intestata alla minore. Si precisa che per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, a mezzo e mail o whatsapp, dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, sempre a mezzo e mail o whatsapp, entro cinque giorni dalla richiesta;
in difetto si intenderà prestato il consenso.
Allo scopo sono indicate le rispettive e mail dei ricorrenti:
Fin Lara: Email_1
: Parte_1 Email_2
Il sig. potrà vedere la figlia ogni qual volta lo vorrà, presi gli opportuni accordi con Parte_1
Par la RA , i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia minore a settimane alterne, Per_1 dal venerdì sera sino alla domenica/lunedì mattina (nel rispetto delle esigenze scolastiche) nonché ogni altra qual volta vorranno, sempre tenendo conto delle esigenze e richieste della figlia minore
In ogni caso si impegna ad accompagnare a scuola al mattino nei Per_1 Parte_1 Per_1 giorni in cui la madre sarà impossibilitata per orari di lavoro e si preoccuperà, in prima persona, del recupero pomeridiano dalla scuola della figlia tenendo con sé la figlia nella propria abitazione sino al rientro della madre. Par La sig.ra si impegna per recuperare la figlia, entro le ore 17, per almeno due giorni alla settimana. potrà altresì restare a dormire dal padre una sera durante la settimana. Per_1
l) periodi di vacanza
I genitori potranno tenere la figlia per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 3 giorni durante quello pasquale, comprendendo il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni. I genitori potranno inoltre tenere la figlia per 15/20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, Per_1 previa accordo per le date e la comunicazione delle destinazioni il tutto da concordare entro il mese di Marzo di ogni anno con scambio reciproco di e mail o whatsapp.
m) accordi reciproci
I genitori potranno, in ogni caso, concordare di volta in volta, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni della minore e delle loro esigenze lavorative, eventuali modalità differenti il diritto di visita divergenti da quanto oggi disciplinato;
in caso di dissenso, comunque, resteranno ferme le odierne disposizioni. I coniugi si impegnano a non denigrare o sminuire, agli occhi della minore, l'immagine dell'altro genitore, nonché ad adottare, in caso di nuove unioni, una condotta contraddistinta da discrezione nei riguardi della figlia.
I coniugi dichiarano di concedere reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio e si obbligano ad adempiere ad ogni formalità necessaria per rendere operante tale consenso.
n) Rapporti Patrimoniali
Con il sottoscritto verbale di separazione i coniugi dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali previsti nel verbale di separazione.
l) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogn'altro provvedimento di legge, ritenuto utile o necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2025, e – sul Parte_1 Pt_2 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 2/6/2008 e che dall'unione era nata Per_1
(10/3/2013) – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 10/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa di questo Tribunale del 12/10/2021).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della stessa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 21/01/1983 a MANTOVA (MN) e , nata il [...] a [...], alle Pt_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 3, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra