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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.V.G. 4916/2024 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Foschi Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Casteggio (PV), Via Roma n. 12;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ercolani Parte_2 C.F._2
GI e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Duomo n. 29; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1) I figli minori e vengono affidati in modo congiunto e condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre in Ponte Nizza (PV),
Via Roma n. 74;
2) Il padre, che ha già trasferito la residenza in Parona (PV) Via F.lli Benefattori Cornalba n. 23, potrà vedere e tenere con sé i figli: due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un giorno infrasettimanale con orari da definirsi settimanalmente tenendo conto degli impegni dei bambini e dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le parti precisano di non aver indicato orari specifici, di comune accordo, per il fatto che entrambi lavorano su turni;
3) Per le festività, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale sino al giorno di Natale dopo pranzo alle ore 16.00 con un genitore, e dalle ore 16.00 del giorno di Natale sino alla sera di
SA FA con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo secondo il principio di alternanza. Il 31 dicembre e il Capodanno verranno trascorsi dai due figli con un genitore e l'Epifania con l'altro, e viceversa l'anno successivo. I due figli trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo, e così a seguire secondo l'alternanza. Naturalmente le parti apporteranno le opportune variazioni a seconda dei turni di entrambi. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative durante il periodo estivo, da concordare tra padre e madre entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il quinto giorno di ogni Parte_2 Parte_1
mese la somma di euro 300,00 (trecento) quale contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli (euro 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'assegno unico per entrambi i figli verrà riscosso per intero dalla madre, e del fatto che il Sig. versa euro 300,00 per il contributo al mantenimento di un Controparte_1
altro figlio avuto da una precedente unione;
5) Il Sig. contribuirà in misura del 50% alle spese extra-mantenimento per Controparte_1
entrambi i figli secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia in data
09/11/ 2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
6) La sig.ra dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti del sig. per il Pt_1 CP_1
50% delle spese extra-mantenimento dovute per l'anno 2024 e il Sig. dichiara di Parte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso fiscale su tali oneri;
A far tempo dal 2025, le parti concordano, per consentire gli sgravi fiscali anche al Sig.
che le spese extra mantenimento vengano pagate direttamente al 50% da ciascuno Parte_2
dei genitori;
7) Le parti manifestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio;
8) Le parti danno atto di avere già regolato in separata sede ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili comuni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 27/11/2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti, dopo la costituzione dei nuovi difensori, hanno congiuntamente chiesto al
Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le modalità di frequentazione dei figli
Pag. 2 di 3 con il genitore non collocatario, come sopra indicate e hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con rinuncia al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.V.G. 4916/2024 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Foschi Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Casteggio (PV), Via Roma n. 12;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ercolani Parte_2 C.F._2
GI e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Duomo n. 29; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1) I figli minori e vengono affidati in modo congiunto e condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre in Ponte Nizza (PV),
Via Roma n. 74;
2) Il padre, che ha già trasferito la residenza in Parona (PV) Via F.lli Benefattori Cornalba n. 23, potrà vedere e tenere con sé i figli: due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un giorno infrasettimanale con orari da definirsi settimanalmente tenendo conto degli impegni dei bambini e dei turni lavorativi di entrambi i genitori. Le parti precisano di non aver indicato orari specifici, di comune accordo, per il fatto che entrambi lavorano su turni;
3) Per le festività, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale sino al giorno di Natale dopo pranzo alle ore 16.00 con un genitore, e dalle ore 16.00 del giorno di Natale sino alla sera di
SA FA con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo secondo il principio di alternanza. Il 31 dicembre e il Capodanno verranno trascorsi dai due figli con un genitore e l'Epifania con l'altro, e viceversa l'anno successivo. I due figli trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo, e così a seguire secondo l'alternanza. Naturalmente le parti apporteranno le opportune variazioni a seconda dei turni di entrambi. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative durante il periodo estivo, da concordare tra padre e madre entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il quinto giorno di ogni Parte_2 Parte_1
mese la somma di euro 300,00 (trecento) quale contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli (euro 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'assegno unico per entrambi i figli verrà riscosso per intero dalla madre, e del fatto che il Sig. versa euro 300,00 per il contributo al mantenimento di un Controparte_1
altro figlio avuto da una precedente unione;
5) Il Sig. contribuirà in misura del 50% alle spese extra-mantenimento per Controparte_1
entrambi i figli secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia in data
09/11/ 2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
6) La sig.ra dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti del sig. per il Pt_1 CP_1
50% delle spese extra-mantenimento dovute per l'anno 2024 e il Sig. dichiara di Parte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso fiscale su tali oneri;
A far tempo dal 2025, le parti concordano, per consentire gli sgravi fiscali anche al Sig.
che le spese extra mantenimento vengano pagate direttamente al 50% da ciascuno Parte_2
dei genitori;
7) Le parti manifestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio;
8) Le parti danno atto di avere già regolato in separata sede ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili comuni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 27/11/2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti, dopo la costituzione dei nuovi difensori, hanno congiuntamente chiesto al
Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le modalità di frequentazione dei figli
Pag. 2 di 3 con il genitore non collocatario, come sopra indicate e hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con rinuncia al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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