Art. 2.
A modifica e ad integrazione dell' articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 , l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado e' conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
A modifica e ad integrazione dell' articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 , l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado e' conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.