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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2331/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2331/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. FABIANO GIUSEPPINA SAMANTHA
e ato a IA AB (VV) il 16/10/1989, Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI PROSPERO MARZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/12/2014 avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in TROPEA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
47/2025 pubbl. il 27/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in TROPEA il
27/12/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di TROPEA, nell'anno 2014 atto numero 52 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
28/10/2025:
1. La casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9,
z.c. 1, Via Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro
469,98, unitamente al locale ad uso garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/6, Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25, e al locale uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08, la cui proprietà, in ragione degli accordi di separazione è trasferita nella misura del 50% (cinquanta) alla SI.ra , Parte_1 resta assegnata a quest'ultima che continuerà a viverci unitamente alle figlie minori e provvedendo alla voltura di tutte le utenze a suo nome e Per_1 Per_2 facendosi carico delle spese di ordinaria manutenzione mentre le spese di straordinaria manutenzione saranno ripartite al 50% tra le parti;
inoltre che il SI. tratterà l'uso del locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Pt_2
Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08.
2. Il SI. si obbligherà al pagamento delle intere rate di mutuo Parte_3 relative all'immobile ceduto al 50% fino alla loro completa estinzione, oltre che al pagamento delle eventuali spese di cancellazione;
pagina 3 di 8 3. La polizza assicurativa annuale a garanzia della casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2 sarà pagata ogni anno in parti uguali dai
SI.ri e , previa concertazione;
Parte_3 Parte_1
4. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro ogni variazione di recapito, assicurando la massima reperibilità a vantaggio e tutela delle figlie;
5. Il SI. si impegnerà, inoltre, a versare, così come già sta Parte_3 versando dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
e la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) mensili sino al mese di Per_1 Per_2 luglio 2028 (ovvero per la durata di anni 4), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra entro il giorno quindici di ogni mese, al fine di Parte_1 consentire a quest'ultima di individuare e reperire un impiego adeguato che le consenta di occuparsi delle figlie e al contempo di provvedere al loro sostentamento.
Tale periodo, concordato tra le parti, è stato ritenuto da entrambe congruo e corretto per il reperimento di un'occupazione adatta e corrispondente alle esigenze familiari e professionali della SI.ra . Scaduto il citato termine, i genitori si Parte_1 occuperanno economicamente ed autonomamente delle minori, ognuno secondo il periodo di pertinenza senza pretendere l'un l'altro alcun assegno di contributo al mantenimento delle figlie;
6. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione di poco prevalente, presso la madre, con le quale, come detto, continueranno a vivere in Montesilvano alla Via Flumendosa n.
2. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune pagina 4 di 8 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
7. Il padre avrà con sé le figlie a settimane alternate il martedì ed il mercoledì (con pernotto) e la successiva settimana il mercoledì (con pernotto) ed il weekend
(venerdì, sabato e domenica), prelevandole presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico per ivi ricondurle, salvo diversa intesa preventivamente comunicata e concordata con la madre, curandone l'assolvimento degli obblighi scolastici ed extrascolastici;
8. Le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quando di spettanza, le preleverà nella giornata del venerdì presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico, per ricondurle nella giornata della domenica alle ore 19:00 presso la casa coniugale, salvo diversa intesa tra i genitori. Le minori trascorreranno, pertanto, le prime due settimane del mese per poi ricominciare come segue:
- Prima settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Padre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Madre.
- Seconda settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Madre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Padre.
pagina 5 di 8 9. In occasione delle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, con l'uno e con l'altro genitore. I coniugi potranno accordarsi diversamente, curandosi di pervenire, con congruo anticipo, a specifiche intese, di volta in volta, e a patto che vengano rispettati i principi di parità e dell'alternanza;
10. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, secondo le personali esigenze e tenendo conto della capacità di adattamento delle minori;
periodo da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
11. I genitori trascorreranno con le figlie minori il giorno del compleanno delle stesse, congiuntamente o disgiuntamente, con alternanza annuale, ed avranno inoltre la possibilità di trascorrere con le stesse il giorno del proprio compleanno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
12. La SI.ra riceverà l'intero importo mensile dell'assegno unico Pt_1 direttamente o per il tramite del coniuge separato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato;
13. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
➢ le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
➢ le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e/o sportive e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 6 di 8 ➢ le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presenza di giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'esborso. Le parti, comunque, per quanto non regolato, si adeguano a quanto disposto dal Tribunale di Pescara con
Protocollo del 17.11.2020, riguardanti le spese ordinarie e straordinarie;
13. Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente con ivi iscritto le figlie minori e , ben Per_2 Per_1 potendo ciascuno di essi recarsi all'estero con lo stesso per concordati periodi di vacanza;
14. Il entro il 30.11.2024, dietro concertazione, porterà via dalla casa Pt_2 coniugale gli arredi realizzati dal proprio padre (nello specifico n. 1 comò, n. 2 comodini, n. 2 specchiere, n. 1 mobile uso ufficio, n. 1 quadro di legno, n. 2 strutture di letti singoli non utilizzati ed attualmente in deposito in garage, oltre la scrivania in vetro, stampanti, quadri, computer), mentre rinuncia ad ogni altro arredo e coarredo dell'abitazione coniugale e quant'altro ivi presente in favore della SI.ra che Pt_1 ne diviene unica proprietaria;
Inoltre, si specifica che all'interno del garage sono presenti n. 4 bicilette che verranno ritirate dal SI. Nell'occasione verranno Pt_2 restituite le chiavi dell'intero compendio immobiliare tranne quella relativa al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al
Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c,
Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08 di cui il SI. si riserva l'uso; Pt_2
15. L'autovettura Smart targata GF 286 GM, intestata al SI. ed in uso alla Pt_2
SI.ra verrà ceduta a quest'ultima così come, al contrario, l'autovettura Fiat Pt_1
Qubo targata ES574LJ, intestata alla SI.ra ed in uso al SI. verrà Pt_1 Pt_2 ceduta a quest'ultimo. I SI.ri Berardi si impegnano ad effettuare il CP_1 passaggio di proprietà dei suddetti veicoli entro il mese di novembre 2024 facendo fronte alla relativa spesa ognuno per quanto di sua competenza. La SI.ra Pt_1
pagina 7 di 8 ha già provveduto a farsi carico del finanziamento esistente sull'autovettura Pt_1
Smart.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROPEA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2331/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. FABIANO GIUSEPPINA SAMANTHA
e ato a IA AB (VV) il 16/10/1989, Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI PROSPERO MARZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/12/2014 avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in TROPEA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
47/2025 pubbl. il 27/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in TROPEA il
27/12/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di TROPEA, nell'anno 2014 atto numero 52 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
28/10/2025:
1. La casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9,
z.c. 1, Via Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro
469,98, unitamente al locale ad uso garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/6, Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25, e al locale uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08, la cui proprietà, in ragione degli accordi di separazione è trasferita nella misura del 50% (cinquanta) alla SI.ra , Parte_1 resta assegnata a quest'ultima che continuerà a viverci unitamente alle figlie minori e provvedendo alla voltura di tutte le utenze a suo nome e Per_1 Per_2 facendosi carico delle spese di ordinaria manutenzione mentre le spese di straordinaria manutenzione saranno ripartite al 50% tra le parti;
inoltre che il SI. tratterà l'uso del locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Pt_2
Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08.
2. Il SI. si obbligherà al pagamento delle intere rate di mutuo Parte_3 relative all'immobile ceduto al 50% fino alla loro completa estinzione, oltre che al pagamento delle eventuali spese di cancellazione;
pagina 3 di 8 3. La polizza assicurativa annuale a garanzia della casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2 sarà pagata ogni anno in parti uguali dai
SI.ri e , previa concertazione;
Parte_3 Parte_1
4. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro ogni variazione di recapito, assicurando la massima reperibilità a vantaggio e tutela delle figlie;
5. Il SI. si impegnerà, inoltre, a versare, così come già sta Parte_3 versando dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
e la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) mensili sino al mese di Per_1 Per_2 luglio 2028 (ovvero per la durata di anni 4), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra entro il giorno quindici di ogni mese, al fine di Parte_1 consentire a quest'ultima di individuare e reperire un impiego adeguato che le consenta di occuparsi delle figlie e al contempo di provvedere al loro sostentamento.
Tale periodo, concordato tra le parti, è stato ritenuto da entrambe congruo e corretto per il reperimento di un'occupazione adatta e corrispondente alle esigenze familiari e professionali della SI.ra . Scaduto il citato termine, i genitori si Parte_1 occuperanno economicamente ed autonomamente delle minori, ognuno secondo il periodo di pertinenza senza pretendere l'un l'altro alcun assegno di contributo al mantenimento delle figlie;
6. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione di poco prevalente, presso la madre, con le quale, come detto, continueranno a vivere in Montesilvano alla Via Flumendosa n.
2. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune pagina 4 di 8 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
7. Il padre avrà con sé le figlie a settimane alternate il martedì ed il mercoledì (con pernotto) e la successiva settimana il mercoledì (con pernotto) ed il weekend
(venerdì, sabato e domenica), prelevandole presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico per ivi ricondurle, salvo diversa intesa preventivamente comunicata e concordata con la madre, curandone l'assolvimento degli obblighi scolastici ed extrascolastici;
8. Le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quando di spettanza, le preleverà nella giornata del venerdì presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico, per ricondurle nella giornata della domenica alle ore 19:00 presso la casa coniugale, salvo diversa intesa tra i genitori. Le minori trascorreranno, pertanto, le prime due settimane del mese per poi ricominciare come segue:
- Prima settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Padre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Madre.
- Seconda settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Madre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Padre.
pagina 5 di 8 9. In occasione delle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, con l'uno e con l'altro genitore. I coniugi potranno accordarsi diversamente, curandosi di pervenire, con congruo anticipo, a specifiche intese, di volta in volta, e a patto che vengano rispettati i principi di parità e dell'alternanza;
10. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, secondo le personali esigenze e tenendo conto della capacità di adattamento delle minori;
periodo da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
11. I genitori trascorreranno con le figlie minori il giorno del compleanno delle stesse, congiuntamente o disgiuntamente, con alternanza annuale, ed avranno inoltre la possibilità di trascorrere con le stesse il giorno del proprio compleanno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
12. La SI.ra riceverà l'intero importo mensile dell'assegno unico Pt_1 direttamente o per il tramite del coniuge separato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato;
13. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
➢ le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
➢ le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e/o sportive e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 6 di 8 ➢ le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presenza di giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'esborso. Le parti, comunque, per quanto non regolato, si adeguano a quanto disposto dal Tribunale di Pescara con
Protocollo del 17.11.2020, riguardanti le spese ordinarie e straordinarie;
13. Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente con ivi iscritto le figlie minori e , ben Per_2 Per_1 potendo ciascuno di essi recarsi all'estero con lo stesso per concordati periodi di vacanza;
14. Il entro il 30.11.2024, dietro concertazione, porterà via dalla casa Pt_2 coniugale gli arredi realizzati dal proprio padre (nello specifico n. 1 comò, n. 2 comodini, n. 2 specchiere, n. 1 mobile uso ufficio, n. 1 quadro di legno, n. 2 strutture di letti singoli non utilizzati ed attualmente in deposito in garage, oltre la scrivania in vetro, stampanti, quadri, computer), mentre rinuncia ad ogni altro arredo e coarredo dell'abitazione coniugale e quant'altro ivi presente in favore della SI.ra che Pt_1 ne diviene unica proprietaria;
Inoltre, si specifica che all'interno del garage sono presenti n. 4 bicilette che verranno ritirate dal SI. Nell'occasione verranno Pt_2 restituite le chiavi dell'intero compendio immobiliare tranne quella relativa al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al
Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c,
Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08 di cui il SI. si riserva l'uso; Pt_2
15. L'autovettura Smart targata GF 286 GM, intestata al SI. ed in uso alla Pt_2
SI.ra verrà ceduta a quest'ultima così come, al contrario, l'autovettura Fiat Pt_1
Qubo targata ES574LJ, intestata alla SI.ra ed in uso al SI. verrà Pt_1 Pt_2 ceduta a quest'ultimo. I SI.ri Berardi si impegnano ad effettuare il CP_1 passaggio di proprietà dei suddetti veicoli entro il mese di novembre 2024 facendo fronte alla relativa spesa ognuno per quanto di sua competenza. La SI.ra Pt_1
pagina 7 di 8 ha già provveduto a farsi carico del finanziamento esistente sull'autovettura Pt_1
Smart.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROPEA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8