Articolo 2 della Legge 10 novembre 1970, n. 852
Articolo 1
Versione
13 dicembre 1970
Art. 2.
La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1970
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