Art. 2.
La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.
La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.