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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2456/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
ORDINANZA
(art. 127-ter c.p.c.)
Il Giudice RE MA, dato atto che l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. del 18 novembre 2025 è stata sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nel termine assegnato:
- dall'Avv. IA LE TI per la parte opponente;
Pt_1
- dall'Avv. Giuseppe Carassai per la parte opposta Controparte_1 visti gli artt. 127-ter e 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.;
PRONUNCIA la sentenza che segue;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ancona, 17 dicembre 2025
Il Giudice
RE MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2456 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
IA LE TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via Astagno n. 3, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carassai ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Via Cadorna n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 398/2023 - rivalsa in materia di somministrazione.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18 novembre 2025, le difese delle parti hanno entrambe precisato le conclusioni come segue:
- PER PARTE OPPONENTE: si è riportata alle conclusioni precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
“In via principale: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto n.
398/23 (R.G. n. 1260/23), richiesto dalla e notificato CP_1 Controparte_1
Pag. 2 di 8 all' in data 21.3.23, per essere la pretesa infondata Pt_2 Parte_2 ed inammissibile per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del decreto opposto si chiede che l'Ecc.mo Tribunale riconosca in compensazione le somme corrisposte per le utenze energia elettrica e gas delle ccdd. per il periodo in cui le stesse non CP_2 erano più nella diponibilità dell' come dalle fatture prodotte, con rigetto della domanda per Pt_1 interessi per come opposto in comunicazioni docc. n. 11-12 parte opponente – doc.7 (nota 31.3.22) di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
- PER PARTE OPPOSTA:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto,
b) in ogni caso condannare l' al pagamento Parte_2 in favore della della complessiva somma di € CP_1 Controparte_1
83.355,53, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi legali dal dovuto al saldo, c) allo stato respingere la domanda di compensazione proposta da . In via istruttoria Pt_1 si rinnova la richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta con seconda memoria ex art.
183 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 28 aprile 2023, l'
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2023, Parte_2 con cui questo Tribunale, su ricorso della , gli aveva CP_1 Controparte_1 ingiunto il pagamento di € 83.355,53 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso delle utenze di energia elettrica e gas relative all'immobile “Villa Falconi”, destinato al servizio residenziale per anziani.
Al fine del corretto inquadramento fattuale e giuridico della vicenda, l' ha esposto, anzitutto: Pt_1 che i rapporti tra le parti traevano origine da una convenzione del 1972, con cui l' aveva Pt_2 assunto la gestione funzionale e amministrativa del complesso immobiliare della CP_1 destinato a casa di riposo;
che successivamente, con atto di compravendita del 7 ottobre 2005,
l' aveva acquistato l'immobile, prevedendo il pagamento del prezzo mediante concessione in Pt_1 comodato gratuito, per novantanove anni e previa ricostruzione, di locali idonei a ospitare la casa di riposo;
che, a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica sull'immobile, si era resa necessaria la demolizione dell'edificio, sicché gli ospiti erano stati temporaneamente trasferiti nelle “villette” della destinate a un numero ristretto di utenti (nove unità), in considerazione della destinazione CP_1 del pensionato al limitato bacino territoriale di riferimento.
Pag. 3 di 8 Quindi, ha dedotto che le obbligazioni assunte dovevano ritenersi limitate agli spazi effettivamente occupati al predetto fine di ricovero, come peraltro confermato dal fatto che aveva continuato a provvedere, anche dopo il trasferimento avvenuto nell'ottobre 2018, al pagamento delle utenze delle predette “villette”, nonostante esse fossero rientrate nella disponibilità esclusiva della CP_1
Ha inoltre esposto che l'immissione in parte della nuova struttura era avvenuta nell'interesse esclusivo della proprietaria dell'immobile, e, per quanto di maggiore interesse in questa CP_1 sede, di utilizzarne soltanto una minima parte in proporzione ai limitati posti utenti esistenti, come riconosciuto dalla controparte con una propria comunicazione del 25 marzo 2021, in cui la aveva chiesto il riepilogo delle spese “strettamente riferibili alla casa di riposo” CP_1
(contraddittoriamente rispetto alla successiva richiesta monitoria per l'intero).
Ha, dunque, rappresentato di avere fornito alla i dati necessari alla ripartizione delle CP_1 spese, quantificate in € 25.500,00 per il triennio in proporzione ai consumi delle “villette”, da cui andavano detratti gli importi già corrisposti per le utenze delle “villette” stesse;
proposta, questa, che l'odierna opposta non aveva riscontrato né contestato.
Ha evidenziato la contraddittorietà della condotta della che aveva variato le richieste in CP_1 punto di entità e di periodo temporale e imputato consumi antecedenti all'immissione nel possesso della struttura, avvenuta il 15 ottobre 2018.
Sostenendo l'infondatezza della pretesa monitoria e comunque la non spettanza degli interessi richiesti alla luce delle interlocuzioni stragiudiziali avute, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale: Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto n. 398/23 (R.G. n. 1260/23), richiesto dalla e Controparte_1 notificato all' in data 21.3.23, per essere la pretesa Parte_2 infondata ed inammissibile per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del decreto opposto si chiede che l'Ecc.mo Tribunale riconosca in compensazione le somme corrisposte per le utenze energia elettrica e gas delle ccdd. per il periodo in cui le CP_2 stesse non erano più nella diponibilità dell' come dalle fatture prodotte, con rigetto della Pt_1 domanda per interessi per come opposto in comunicazioni docc. n. 11-12 parte opponente – doc.7
(nota 31.3.22) di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. La si è costituita contestando le domande e Controparte_1 deducendone l'infondatezza.
In particolare, richiamate la convenzione del 1972 e la compravendita del 2005 di cui sopra, ha dedotto che, non essendo stati conclusi i lavori di ricostruzione dell'edificio acquistato dall' , Pt_1 si è giunti a una fase transitoria in cui i rapporti venivano regolati da successive convenzioni e, più
Pag. 4 di 8 nel dettaglio, dall'accordo del 2008 relativo alla messa a disposizione delle “villette” e da quello del
2018, con cui la Fondazione opposta aveva attribuito all' l'immobile “Villa Falconi”, Pt_1 ristrutturato secondo le esigenze dell' stesso: in tutte tali convenzioni, ha rilevato la Pt_1
era previsto che le spese delle utenze fossero integralmente a carico dell' CP_1 Pt_1 mediante voltura dei contratti di somministrazione, trattandosi di oneri inerenti alla gestione della struttura assistenziale di cui l' aveva la piena disponibilità funzionale. Pt_2
Quindi, ha dedotto che la pretesa monitoria trova fondamento nelle convenzioni e nell'utilizzo esclusivo di “Villa Falconi” da parte dell' , non avendo la mai concretamente Pt_1 CP_1 utilizzato gli spazi eventualmente riservati a centro diurno.
Quanto alla eccepita compensazione, ha osservato che la documentazione prodotta era parziale e di difficile lettura, non consentendo di comprendere con precisione l'entità dei consumi e il periodo cui le fatture si riferivano. Ha evidenziato che fino all'ottobre 2018 l' aveva detenuto le “villette”, Pt_1 sicché i relativi consumi dovevano essere rimborsati alla e che eventuali costi fissi CP_1 successivi andavano imputati alla mancata cessazione dei contratti da parte dell' , che ne Pt_2 sarebbe stato onerato.
Sulla premessa di aver più volte sollecitato il pagamento del dovuto e la voltura delle utenze (con comunicazioni del 2018, 2019, 2020 e pec dell'11 febbraio 2022, tutte rimaste senza esito) e che le trattative stragiudiziali erano rimaste senza esito, ha concluso come segue:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto,
b) in ogni caso condannare l' al pagamento Parte_2 in favore della della complessiva somma di € CP_1 Controparte_1
83.355,53, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi legali dal dovuto al saldo, c) allo stato respingere la domanda di compensazione proposta da . Con vittoria di Pt_1 spese ed onorari”.
3. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, atteso il rigetto delle istanze istruttorie disposto con ordinanza del 16 dicembre 2024, è stata chiamata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 18 novembre 2025, con assegnazione dei termini per lo scambio di note conclusive che le parti hanno depositato.
4. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
5. Richiamando principi consolidati, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è
Pag. 5 di 8 tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005); quindi, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere dal medesimo adeguatamente provato, ove contestato dal debitore (cfr. Cass. 20613/2011 e
Cass. 13240/2019).
Inoltre, è noto che il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che può meramente allegare, dovendo invece essere il debitore a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 826/2015).
Venendo al caso di specie, la ha fondato la propria Controparte_1 domanda, sin dalla fase monitoria, su documentazione che contiene, per quanto di maggior interesse, il protocollo d'intesa del 9 dicembre 2008, l'accordo dell'8 maggio 2010 e il patto aggiuntivo dell'11 aprile 2018 (quest'ultimo prodromico alla messa a disposizione di Villa Falconi), nonché il prospetto riepilogativo dei rimborsi richiesti e le fatture emesse dai somministranti relative ai P.O.D./P.D.R. riconducibili alla “Villa Falconi”, pacifico essendo che non vi sia mai stata alcuna voltura delle utenze direttamente a nome dell'odierna opponente.
Tale documentazione, come risulta espressamente dal ricorso e dai documenti allegati, disciplina il trasferimento della disponibilità della struttura all' e definisce, in termini chiari e univoci, gli Pt_1 impegni reciproci;
in particolare, l'accordo dell'8 maggio 2010 addossava espressamente all' Pt_1 gli interventi di manutenzione ordinaria e le spese relative alle utenze, mediante voltura dei contratti in essere (art. 4), obbligo immutato dal patto aggiuntivo dell'11 aprile 2018, anche in ragione della presenza di una clausola negoziale generale secondo cui permangono vigenti le modalità gestionali pregresse della struttura.
In buona sostanza, le convenzioni e il patto aggiuntivo tra le parti non fanno emergere nessun accordo volto a far sostenere soltanto una quota delle utenze all' . Pt_1
Sotto un distinto profilo, è contestato ed è rimasto indimostrato l'assunto difensivo dell' Pt_1 secondo cui la opposta avrebbe esercitato la riserva, contenuta nel patto aggiuntivo, di CP_1 mantenere a sé l'uso di taluni spazi della Villa Falconi.
In ogni caso, l' non ha assolto l'onere, su di sé gravante, di dimostrare specificamente a quanto Pt_1 ammonti la porzione d'immobile utilizzata dall' e quella eventualmente utilizzata dalla Pt_2
il che rende generica l'opposizione sul punto, nonché comunque indimostrata e, in CP_1
Pag. 6 di 8 definitiva, non consente di provvedere alla ripartizione pro quota delle utenze. Ciò senza considerare che è altrettanto indimostrata la circostanza che sia materialmente possibile frazionare il consumo (e conseguentemente i relativi corrispettivi dovuti ai fornitori) in relazione ad una eventuale specifica porzione d'immobile.
Anche il quantum della domanda dell'opposta risulta dimostrato: infatti, sono acquisite agli atti le fatture emesse dai gestori – certamente utilizzabili in quanto provenienti da soggetti terzi rispetto alle parti – e il riepilogo analitico dei consumi che corroborano l'ammontare della somma richiesta, pari a € 83.355,53, distintamente ripartita fra utenza gas e utenza elettrica, nonché la corrispondenza di sollecito e le comunicazioni formali inviate all' (in data 05.11.2018, 15.04.2019, 19.12.2019, Pt_1
10.12.2020, 31.12.2020, 27.12.2021 e 11.02.2022. vedasi doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), che ulteriormente documentano sia la reiterata richiesta di voltura e di pagamento da parte della sia le contestazioni dell'inadempimento in data anteriore all'instaurazione del giudizio CP_1 di opposizione.
Non appare, invece, utilizzabile il criterio, richiamato dall' nella propria corrispondenza Pt_1 stragiudiziale (es. quella del 31 marzo 2022), volto a parametrare la quota di utenze rimborsabili ai consumi pregressi durante l'utilizzo delle “villette”, tenuto conto della diversità dell'immobile e della natura arbitraria e unilaterale del criterio di quantificazione prescelto, peraltro puramente orientativo;
non emerge dagli atti, infatti, alcun accordo in tal senso.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di compensazione formulata dall' sul presupposto di aver Pt_1 continuato a pagare le utenze delle “villette” anche dopo il trasferimento presso la nuova “Villa
Falconi”, pacificamente avvenuto nell'ottobre 2018: non vi è, infatti, prova dei relativi pagamenti;
la somministrazione del gas si interrompe al settembre 2018; le utenze dell'energia elettrica sono intestate all' , che avrebbe quindi potuto recedere personalmente dai contratti di Pt_1 somministrazione laddove ormai divenuti superflui.
Ne consegue, per concludere, che l'opposizione non può trovare accoglimento e che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato e dichiarato esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero e della natura delle questioni giuridiche affrontate, previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M.
n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2456/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 7 di 8 1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 398/2023, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna l' in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 17 dicembre 2025
Il Giudice
RE MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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