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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 991/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCUDERI Parte_1 C.F._1
NT
ATTRICE OPPONENTE contro
) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GIANNITTO SERGIO, con elezione di domicilio in P.IVA_2
VIA LUIGI RIZZO 29 CATANIA
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 20/4/2024, conveniva in giudizio Parte_1 hiedendo “[v]oglia l'On.le Tribunale civile di Ragusa adito, previa ogni più utile CP_2 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, : (a) in via preliminare : sospendere l'efficacia esecutiva del titolo , (b) nel merito : accertare e dichiarare la nullità della notifica e la nullità dell'atto di precetto effettuato dalla
“ ” per la , con notifica a mezzo posta pervenuta all'esponente CP_2 Controparte_1 opponente addì 21.03.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa;
(c) dichiarare la nullità degli eventuali atti consequenziali, basati su precetto totalmente invalido. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”, con vittoria di spese di lite.
L'opposizione all'atto di precetto era fondata sui seguenti motivi:
pagina 1 di 3 - nullità della notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 480 cpc, ult com, che prescrive la notifica alla parte personalmente;
- nullità del precetto per carenza della rappresentanza procuratoria in capo alla società formalmente CP_ intimante;
Controparte_1
- nullità dell'atto di precetto per mancata dichiarazione formale della conseguita successiva esecutorietà del titolo (ex art 654,comma 2, cpc);
- nullità dell'atto per domiciliazione territoriale (circondario di Catania) di Giudice dell'esecuzione incompetente;
- nullità della notifica del precetto eseguita da Ufficiale Giudiziario notificatore territorialmente incompetente;
- nullità di tutti gli atti successivi e consequenziali, basati sullo stesso precetto nullo (c.d. nullità derivata ex art 185 cpc).
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo “[c]he il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo nel merito rigettare la opposizione perché infondata in fatto e dirittocon vittoria di spese di lite. Con vittoria di spese e compensi”.
Eccepiva, a tal fine, la tardività dell'opposizione.
Il giudice, rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione, ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 24/6/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
È prodotta in atti la procura speciale alle liti rilasciata da (nuova denominazione di CP_2 CP_3
, in qualità di mandataria di come da procura generale notarile
[...] Controparte_1 rep. 60852, racc. 11359, all'avv. Sergio Giannitto.
Tutte le altre doglianze, riguardando profili di nullità dell'atto di precetto e di validità delle notifiche, avrebbero invece dovuto esser sollevate entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto di esecuzione, ai sensi dell'art. 617, co. 1, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
III, sent., 04-07-2006, n. 15268; per la rilevanza della conoscenza, legale o di fatto, ai fini della decorrenza del dies a quo delle opposizioni ai successivi singoli atti compiuti nel corso della procedura, pagina 2 di 3 cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 07-07-2011, n. 15062; Cass. civ., sez. III, sent., 20-04-2017, n. 9962; Cass. civ., sez. III, sent., 08-06-2022, n. 18421).
La notifica dell'atto di precetto si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 2/3/2024, come documentato dalla produzione sia dell'avviso di ricevimento, debitamente compilato, sia della comunicazione di avvenuto deposito, da cui sono stati computati i dieci giorni per il relativo perfezionamento.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
. Considerato il valore della domanda (150.000,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014,
[...] ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• condanna, altresì, CONCETTA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 991/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCUDERI Parte_1 C.F._1
NT
ATTRICE OPPONENTE contro
) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GIANNITTO SERGIO, con elezione di domicilio in P.IVA_2
VIA LUIGI RIZZO 29 CATANIA
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 20/4/2024, conveniva in giudizio Parte_1 hiedendo “[v]oglia l'On.le Tribunale civile di Ragusa adito, previa ogni più utile CP_2 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, : (a) in via preliminare : sospendere l'efficacia esecutiva del titolo , (b) nel merito : accertare e dichiarare la nullità della notifica e la nullità dell'atto di precetto effettuato dalla
“ ” per la , con notifica a mezzo posta pervenuta all'esponente CP_2 Controparte_1 opponente addì 21.03.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa;
(c) dichiarare la nullità degli eventuali atti consequenziali, basati su precetto totalmente invalido. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”, con vittoria di spese di lite.
L'opposizione all'atto di precetto era fondata sui seguenti motivi:
pagina 1 di 3 - nullità della notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 480 cpc, ult com, che prescrive la notifica alla parte personalmente;
- nullità del precetto per carenza della rappresentanza procuratoria in capo alla società formalmente CP_ intimante;
Controparte_1
- nullità dell'atto di precetto per mancata dichiarazione formale della conseguita successiva esecutorietà del titolo (ex art 654,comma 2, cpc);
- nullità dell'atto per domiciliazione territoriale (circondario di Catania) di Giudice dell'esecuzione incompetente;
- nullità della notifica del precetto eseguita da Ufficiale Giudiziario notificatore territorialmente incompetente;
- nullità di tutti gli atti successivi e consequenziali, basati sullo stesso precetto nullo (c.d. nullità derivata ex art 185 cpc).
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo “[c]he il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo nel merito rigettare la opposizione perché infondata in fatto e dirittocon vittoria di spese di lite. Con vittoria di spese e compensi”.
Eccepiva, a tal fine, la tardività dell'opposizione.
Il giudice, rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione, ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 24/6/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
È prodotta in atti la procura speciale alle liti rilasciata da (nuova denominazione di CP_2 CP_3
, in qualità di mandataria di come da procura generale notarile
[...] Controparte_1 rep. 60852, racc. 11359, all'avv. Sergio Giannitto.
Tutte le altre doglianze, riguardando profili di nullità dell'atto di precetto e di validità delle notifiche, avrebbero invece dovuto esser sollevate entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto di esecuzione, ai sensi dell'art. 617, co. 1, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
III, sent., 04-07-2006, n. 15268; per la rilevanza della conoscenza, legale o di fatto, ai fini della decorrenza del dies a quo delle opposizioni ai successivi singoli atti compiuti nel corso della procedura, pagina 2 di 3 cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 07-07-2011, n. 15062; Cass. civ., sez. III, sent., 20-04-2017, n. 9962; Cass. civ., sez. III, sent., 08-06-2022, n. 18421).
La notifica dell'atto di precetto si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 2/3/2024, come documentato dalla produzione sia dell'avviso di ricevimento, debitamente compilato, sia della comunicazione di avvenuto deposito, da cui sono stati computati i dieci giorni per il relativo perfezionamento.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
. Considerato il valore della domanda (150.000,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014,
[...] ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• condanna, altresì, CONCETTA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 3 di 3