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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5638/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5638/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Guerci
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Lucia Sciacca
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in CATANIA, in data 01/06/1994.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: (1995) e Per_1 Per_2
(2002).
Con ricorso del 09/12/2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito per colpa al coniuge per comportamenti pagina 1 di 6 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, chiedeva altresì porre a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo CP_1 mensile di € 800,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente indipendente, oltre al 100% delle spese straordinarie e di € 1.000,00 per sé.
Con comparsa del 11/02/2023 si costituiva , il Controparte_1 quale pur contestando la ricostruzione dei fatti che avevano determinato la crisi coniugale, aderiva alla richiesta di separazione, tuttavia si dichiarava disponibile a versare alla coniuge per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 250,00 , Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un ulteriore importo di
€ 200,00 al mese direttamente a quest'ultimo e nulla alla Parte_1 giacchè la predetta era in grado di provvedere economicamente a se stessa.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., le parti raggiungevano un accordo prima della celebrazione dell'udienza di assunzione delle prove.
Con successive note d'udienza del 28/02/2025 insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
16/01/2023).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi pagina 2 di 6 compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro giorno 10 di ogni mese il proprio contributo ordinario per il figlio , Per_3 maggiorenne ma economicamente non indipendente, che le parti hanno concordemente fissato in €500,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il padre si obbliga, inoltre a sostenere nella loro interezza tutte le spese straordinarie, come individuate nelle Linee guida approvate dal tribunale di Siracusa, che dovessero occorrere per e in Per_3 particolare le tasse annuali per la frequenza al Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Catania;
i coniugi a tal fine dichiarano di far proprie tali linee guida con riferimento a modalità e tempo di rifusione.
4) Nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti e pagina 3 di 6 nell'ottica di comporre definitivamente anche quelli economici, mossi dall'obiettivo di trovare una soluzione consensuale altrimenti impossibile, i coniugi concordano che la casa coniugale sita in
Siracusa via Ozanam n8, edificio C, piano 2°, in NCEU al foglio 26
p.lla 2270, subalterno 53, nonché il garage di pertinenza in NCEU al foglio 26 p.lla 2270 sub.30, di proprietà esclusiva del marito, vengano assegnati in proprietà piena alla moglie e assumono l'obbligo di stipulare il relativo atto notarile entro 90 giorni dal deposito della sentenza con spese a carico delle parti al 50%. Per espressa determinazione dei coniugi detti accordi di trasferimento sono considerati elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, privi di qualunque intento liberale o donativo e connotati unicamente dalla causa familiare;
e ciò anche in funzione di quanto previsto dalla risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015 della Agenzia delle Entrate.
5) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé e pertanto la sig.ra rinuncia alla relativa domanda e il sig. Parte_1 accetta la detta rinuncia. CP_1
6) Le parti convengono che le condizioni concordate quanto agli assegni di mantenimento e alle spese extra assegno per il figlio Per_3 decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e specificamente dal prossimo mese di novembre per cui da tale mese il sig. non verserà piu il contributo al mantenimento della CP_1 moglie mentre quelli afferenti alle spese extra, in particolare, quelli legati agli studi del figlio hanno decorrenza dal ricorso introduttivo del giudizio.
7) Gli obblighi derivanti dalla proprietà dell'immobile si intendono assunti dalla moglie a far data dal deposito della sentenza.
8) Parimenti, quella del deposito della sentenza costituisce la data di riferimento per l'adeguamento ISTAT.
9) la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito della responsabilità della separazione in capo al marito, il pagina 4 di 6 quale accetta la rinuncia.
10) Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni reciproca pretesa scaturente dal matrimonio e che, all'infuori delle obbligazioni oggi assunte, non hanno nulla a pretendere reciprocamente;
11) Le spese e compensi del giudizio rimangono interamente compensate tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5638 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il giorno 01/06/1994 a Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CATANIA dell'anno 1994 (Atto n. 217, Parte II, Serie A,
Ufficio 1), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CATANIA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5638/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Guerci
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Lucia Sciacca
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in CATANIA, in data 01/06/1994.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: (1995) e Per_1 Per_2
(2002).
Con ricorso del 09/12/2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito per colpa al coniuge per comportamenti pagina 1 di 6 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, chiedeva altresì porre a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo CP_1 mensile di € 800,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente indipendente, oltre al 100% delle spese straordinarie e di € 1.000,00 per sé.
Con comparsa del 11/02/2023 si costituiva , il Controparte_1 quale pur contestando la ricostruzione dei fatti che avevano determinato la crisi coniugale, aderiva alla richiesta di separazione, tuttavia si dichiarava disponibile a versare alla coniuge per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 250,00 , Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un ulteriore importo di
€ 200,00 al mese direttamente a quest'ultimo e nulla alla Parte_1 giacchè la predetta era in grado di provvedere economicamente a se stessa.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., le parti raggiungevano un accordo prima della celebrazione dell'udienza di assunzione delle prove.
Con successive note d'udienza del 28/02/2025 insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
16/01/2023).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi pagina 2 di 6 compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro giorno 10 di ogni mese il proprio contributo ordinario per il figlio , Per_3 maggiorenne ma economicamente non indipendente, che le parti hanno concordemente fissato in €500,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il padre si obbliga, inoltre a sostenere nella loro interezza tutte le spese straordinarie, come individuate nelle Linee guida approvate dal tribunale di Siracusa, che dovessero occorrere per e in Per_3 particolare le tasse annuali per la frequenza al Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Catania;
i coniugi a tal fine dichiarano di far proprie tali linee guida con riferimento a modalità e tempo di rifusione.
4) Nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti e pagina 3 di 6 nell'ottica di comporre definitivamente anche quelli economici, mossi dall'obiettivo di trovare una soluzione consensuale altrimenti impossibile, i coniugi concordano che la casa coniugale sita in
Siracusa via Ozanam n8, edificio C, piano 2°, in NCEU al foglio 26
p.lla 2270, subalterno 53, nonché il garage di pertinenza in NCEU al foglio 26 p.lla 2270 sub.30, di proprietà esclusiva del marito, vengano assegnati in proprietà piena alla moglie e assumono l'obbligo di stipulare il relativo atto notarile entro 90 giorni dal deposito della sentenza con spese a carico delle parti al 50%. Per espressa determinazione dei coniugi detti accordi di trasferimento sono considerati elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, privi di qualunque intento liberale o donativo e connotati unicamente dalla causa familiare;
e ciò anche in funzione di quanto previsto dalla risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015 della Agenzia delle Entrate.
5) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé e pertanto la sig.ra rinuncia alla relativa domanda e il sig. Parte_1 accetta la detta rinuncia. CP_1
6) Le parti convengono che le condizioni concordate quanto agli assegni di mantenimento e alle spese extra assegno per il figlio Per_3 decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e specificamente dal prossimo mese di novembre per cui da tale mese il sig. non verserà piu il contributo al mantenimento della CP_1 moglie mentre quelli afferenti alle spese extra, in particolare, quelli legati agli studi del figlio hanno decorrenza dal ricorso introduttivo del giudizio.
7) Gli obblighi derivanti dalla proprietà dell'immobile si intendono assunti dalla moglie a far data dal deposito della sentenza.
8) Parimenti, quella del deposito della sentenza costituisce la data di riferimento per l'adeguamento ISTAT.
9) la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito della responsabilità della separazione in capo al marito, il pagina 4 di 6 quale accetta la rinuncia.
10) Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni reciproca pretesa scaturente dal matrimonio e che, all'infuori delle obbligazioni oggi assunte, non hanno nulla a pretendere reciprocamente;
11) Le spese e compensi del giudizio rimangono interamente compensate tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5638 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il giorno 01/06/1994 a Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CATANIA dell'anno 1994 (Atto n. 217, Parte II, Serie A,
Ufficio 1), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CATANIA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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