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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UC - Piazza L. Da Vinci 95030 UC CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29760 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29760 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
Nessuno è presente per il Comune di UC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23/04/2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di UC avverso avviso di accertamento esecutivo d'ufficio - avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento - contestuale irrogazione sanzioni, anni d'imposta 2018-2019, protocollo n. 32619 del 07/11/2023, provvedimento n. 29760 del 06/11/2023, notificato il 24/11/2023, con cui viene intimato il pagamento di € 1.834,00 per omessa presentazione della denuncia TARI per gli anni
2018 e 2019.
Precisa che già in precedenza si era visto recapitare un avviso per il tributo in questione con riferimento agli anni 2016 e 2017 e con PEC del 23/01/2023 ne aveva richiesto di sgravio eccependo e rappresentando al
Comune di UC che nulla era dovuto in quanto l'immobile non è servito da alcuna utenza domestica, dandone prova con copiosa documentazione fotografica.
L'immobile del sig. Ricorrente_1 è disabitato e privo di utenze, per come risulta dalla dichiarazione prodotta e acquisita agli atti del Comune di UC il 03/08/2009-allegato n. 5).
Sostiene la Violazione dell'art. 1 commi da 639 a 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014); l'assenza dell'obbligo di presentare denuncia ex art. 22, comma 4, Regolamento Tari
UC non essendo intervenuta alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
Evidenzia che in realtà in data 03 agosto del 2009 il Ricorrente_1 aveva presentato apposita dichiarazione che l'immobile non era utilizzato né servito da utenze;
tale dichiarazione veniva acquisita agli atti del Comune opposto. Da quella data le condizioni non sono cambiate e, pertanto, nessun obbligo di dichiarazione poteva nascere in capo al ricorrente (art. 22 comma 4 del Regolamento Tari del Comune di UC).
Chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del giorno 19 giugno 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2321/2024 depositata il
24/06/2024, rigetta la detta istanza di sospensione. Nulla sulle spese.
Successivamente, parte ricorrente con nota di deposito del 24/11/2025 deposita documenti, tra i quali la Sentenza n. 753/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 9, del 30.01.2025 - depositata il 03.02.2025, con la quale sono stati annullati analoghi provvedimenti emessi dal Comune resistente per gli anni 2016 e 2017.
Chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e compensi come da nota spese allegata.
Il Comune di UC non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente con PEC del 03/01/2024, come documentato in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
Nessuno è presente per il Comune di UC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con il contribuente impugna l'indicato avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di UC, come visto, non si è costituito in giudizio.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che il Comune di
UC ha intimato il pagamento del tributo TARI per gli anni 2018 e 2019 e che l'odierno ricorrente ha sostenuto la infondatezza della pretesa in quanto l'immobile, negli anni che interessano, era privo di utenze, non suscettibile di produrre rifiuti e non era utilizzato.
Il ricorrente, al fine di provare quanto dedotto, ha depositato documentazione fotografica circa lo stato dell'immobile nonché copia della comunicazione fatta al Comune di UC in data 03/08/2009, secondo cui nell'immobile di UC, (Foglio: 00002 Mapp.: 00669 Sub.: 0002) non ci sono utenze di luce e acqua e che non viene utilizzato dai proprietari.
Non risulta che il Comune di UC, a fronte di tale comunicazione, abbia mai effettuato verifiche o sopralluoghi, al fine di accertare la fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente.
Ed ancora, nel presente procedimento, il detto Comune non risulta costituito e quindi non ha fornito prove idonee a smentire quanto dedotto e documentato dal ricorrente.
Pertanto può fondatamente ritenersi che per gli anni 2018 e 2019 l'immobile in questione non fosse idoneo a produrre rifiuti.
Conseguentemente, essendo emersa la fondatezza del ricorso, l'atto impugnato deve essere annullato.
Deve essere appena evidenziato che il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 753/2025 del
30/01/2025 dep. in data 03/02/2025, con la quale la Sez. 9 di questa Corte, in composizione monocratica, sulla base di analoghe censure e considerazioni, ha accolto altro ricorso, proposto dall'odierno ricorrente, avverso avviso di accertamento per TARI anni 2016 e 2017 emesso dallo stesso Ente Impositore.
Con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di UC al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UC - Piazza L. Da Vinci 95030 UC CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29760 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29760 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
Nessuno è presente per il Comune di UC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23/04/2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di UC avverso avviso di accertamento esecutivo d'ufficio - avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento - contestuale irrogazione sanzioni, anni d'imposta 2018-2019, protocollo n. 32619 del 07/11/2023, provvedimento n. 29760 del 06/11/2023, notificato il 24/11/2023, con cui viene intimato il pagamento di € 1.834,00 per omessa presentazione della denuncia TARI per gli anni
2018 e 2019.
Precisa che già in precedenza si era visto recapitare un avviso per il tributo in questione con riferimento agli anni 2016 e 2017 e con PEC del 23/01/2023 ne aveva richiesto di sgravio eccependo e rappresentando al
Comune di UC che nulla era dovuto in quanto l'immobile non è servito da alcuna utenza domestica, dandone prova con copiosa documentazione fotografica.
L'immobile del sig. Ricorrente_1 è disabitato e privo di utenze, per come risulta dalla dichiarazione prodotta e acquisita agli atti del Comune di UC il 03/08/2009-allegato n. 5).
Sostiene la Violazione dell'art. 1 commi da 639 a 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014); l'assenza dell'obbligo di presentare denuncia ex art. 22, comma 4, Regolamento Tari
UC non essendo intervenuta alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
Evidenzia che in realtà in data 03 agosto del 2009 il Ricorrente_1 aveva presentato apposita dichiarazione che l'immobile non era utilizzato né servito da utenze;
tale dichiarazione veniva acquisita agli atti del Comune opposto. Da quella data le condizioni non sono cambiate e, pertanto, nessun obbligo di dichiarazione poteva nascere in capo al ricorrente (art. 22 comma 4 del Regolamento Tari del Comune di UC).
Chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del giorno 19 giugno 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2321/2024 depositata il
24/06/2024, rigetta la detta istanza di sospensione. Nulla sulle spese.
Successivamente, parte ricorrente con nota di deposito del 24/11/2025 deposita documenti, tra i quali la Sentenza n. 753/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 9, del 30.01.2025 - depositata il 03.02.2025, con la quale sono stati annullati analoghi provvedimenti emessi dal Comune resistente per gli anni 2016 e 2017.
Chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e compensi come da nota spese allegata.
Il Comune di UC non risulta costituito in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente con PEC del 03/01/2024, come documentato in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
Nessuno è presente per il Comune di UC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con il contribuente impugna l'indicato avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di UC, come visto, non si è costituito in giudizio.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che il Comune di
UC ha intimato il pagamento del tributo TARI per gli anni 2018 e 2019 e che l'odierno ricorrente ha sostenuto la infondatezza della pretesa in quanto l'immobile, negli anni che interessano, era privo di utenze, non suscettibile di produrre rifiuti e non era utilizzato.
Il ricorrente, al fine di provare quanto dedotto, ha depositato documentazione fotografica circa lo stato dell'immobile nonché copia della comunicazione fatta al Comune di UC in data 03/08/2009, secondo cui nell'immobile di UC, (Foglio: 00002 Mapp.: 00669 Sub.: 0002) non ci sono utenze di luce e acqua e che non viene utilizzato dai proprietari.
Non risulta che il Comune di UC, a fronte di tale comunicazione, abbia mai effettuato verifiche o sopralluoghi, al fine di accertare la fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente.
Ed ancora, nel presente procedimento, il detto Comune non risulta costituito e quindi non ha fornito prove idonee a smentire quanto dedotto e documentato dal ricorrente.
Pertanto può fondatamente ritenersi che per gli anni 2018 e 2019 l'immobile in questione non fosse idoneo a produrre rifiuti.
Conseguentemente, essendo emersa la fondatezza del ricorso, l'atto impugnato deve essere annullato.
Deve essere appena evidenziato che il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 753/2025 del
30/01/2025 dep. in data 03/02/2025, con la quale la Sez. 9 di questa Corte, in composizione monocratica, sulla base di analoghe censure e considerazioni, ha accolto altro ricorso, proposto dall'odierno ricorrente, avverso avviso di accertamento per TARI anni 2016 e 2017 emesso dallo stesso Ente Impositore.
Con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di UC al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo