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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai IGg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 3973/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Valeria Galli
e BU IO C.F. C.F._2
avv. Alessandro Ciampini con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta depositate il 4.2.2025; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.2)La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Roma in Via Bussoleno n. 39 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la
[...] stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.3)Il IG. CC è in procinto di realizzare una nuova soluzione alloggiativa, procedendo a sua cura e spese ad un'opera di ristrutturazione abitativa tale da suddividere l'immobile di Via Bussoleno 39 in due porzioni abitative di pari grandezza autonome e distinte, in una delle quali avrà cura di spostare la propria residenza e ciò entro e non oltre tre mesi dalla omologa della separazione. Relativamente alla citata ristrutturazione, le parti hanno già provveduto a conferire l'incarico professionale al Geom. C.F. che si occuperà delle pratiche CP_1 C.F._3 edilizie presso i competenti Uffici, della direzione dei lavori e del collaudo finale (doc. n.01). Nelle more, stante l'intollerabilità della convivenza, la IG.ra in uno con la propria figlia minore è Pt_1 saltuariamente ospitata presso l'abita-zione dei propri genitori in Roma, Via P.E. Sfondrati 125. 4) Entro il medesimo termine dei tre mesi dall'omologa, laddove il IG. CC, per qualunque causa o ragione anche non dipendente dalla sua volontà, non avesse provveduto alla realizzazione o ultimazione delle opere edilizie di divisione dell'abitazione, lo stesso si obbliga a lasciare senza indugio la casa di Via Bussoleno 39, portando via tutti i suoi beni personali e trovando altrove una nuova sistemazione alloggiativa, con espresso accordo che, a lavori ultimati, il IG. CC potrà tonare presso la propria parte di abitazione, come risultante dalla realizzata divisione.5)Resta inteso che se a causa ed in conseguenza delle opere di ristrutturazione dell'immobile volute dal IG. CC, la IG.ra e la figlia minore non potessero Pt_1 permanere nell'abitazione familiare di Via Bussoleno per la presenza ed i disagi connessi all'apertura del cantiere, il IG. CC si occuperà anche di sostenere eventuali costi per il pernotto delle medesime in altra sistemazione consona e ciò fino ad ultimazione dei lavori o comunque alla fine dell'impedimento.6)I Sigg.ri e IO CC hanno regolato i loro rapporti riguardanti la figlia minore con atto in Parte_1 2 data 05.03.2024, con piano genitoriale già in atti, che di nuovo si trascrive:” PIANO GENITORIALE PER Per_ LA FIGLIA MINORENNE La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali esercite-ranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favo-rendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. In particolare i genitori si impegnano a mantenere un contegno di ri-spetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rap-porto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di far con-servare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e ma-terna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna di Via Bussoleno n 39. In relazione alla Per_ frequentazione e ai tempi di permanenza della figlia con il padre, potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con le sue eIGenze scolastiche e di vita. In ogni caso, il padre potrà tenere con sè la figlia, secondo il calendario mensile che segue:- Prima e terza settimana: il mercoledì, prelevandola all'orario di uscita di scuola, riaccompagnandola anche dopo cena, ed il fine settimana, l'intera giornata del sabato fino a sera, quando la riaccompagnerà presso la casa materna.- Seconda e quarta settimana: il lunedì dopo la scuola fino a sera ed il fine settimana prelevandola il sabato in mattinata, fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà presso la scuola all'orario ordinario di ingresso. Indipendentemente dal pernotto, due giorni alla settimana, il padre si occuperà di prendere e Per_ accompagnare il pomeriggio alle attività ludiche e/o sportive per riportarla a casa dalla madre alla fine delle stesse. Salva sempre la possibilità di invertire i fine settimana o le giornate infrasettimanali a seconda delle eIGenze di entrambi i genitori e della minore, previo accordo con l'altro genitore, da effettuarsi almeno una settimana prima e, invece, nel caso del pomeriggio infrasettimanale, con preavviso di almeno 48 ore. Qualora le circostanze non permettano ai genitori di trascorrere insieme il compleanno della minore, i genitori trascorreranno tale evento con la propria figlia, alternando il momento del pranzo e della cena del medesimo giorno, al fine di garantire ad entrambi la possibilità di partecipazione. I genitori, inoltre, prestano sin da ora il consenso affinché possano trascorrere anche la giornata del proprio compleanno con la figlia, qualora tale data non coincida con il giorno già concordato, come anche - rispettivamente - la Festa della Mamma e la Festa del Papà ove non coincidente con il giorno di spettanza del rispettivo genitore. Il padre potrà tenere con sé la minore, altresì: due giorni durante le festività natalizie, coincidenti con il 24 dicembre ed il 6 gennaio, ovvero con il 25 ed il 31 dicembre ad anni alterni, salvo diversa volontà da comunicarsi tempestivamente;
un giorno durante le festività pasquali, coincidente con la domenica di Pasqua ovvero con il lunedì in albis, ad anni alterni Nel corso delle vacanze scolastiche estive – indicativamente dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di settembre, ciascun genitore terrà con sé la minore per almeno tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate di massima entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze invernali, i genitori prestano sin da ora il consenso a poter portare rispettivamente la figlia in settimana bianca. Le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 29 giugno verranno suddivise tra i genitori che concorderanno in concreto la relativa ripartizione, anche tenendo conto di eventuali ponti scolastici, almeno 15 giorni prima di ciascuna delle suddette festività. I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito e devono essere sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a concordare, insieme e responsabil-mente, tutte le scelte Per_ importanti per la vita di (scelta degli Istituti relativi alla scuola dell'obbligo, spese per eventuali visite mediche specialistiche non convenzionate con SSN, eventuali rilevanti acquisti da sostenere in comune, etc.).
Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli Per_ impegni di studio, sportivi e sociali di , nonché nel rispetto delle volontà della minore. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente le proprie eventuali impossibilità rispetto degli impegni assunti e come sopra indicati riservandosi di variare di comune accordo i giorni e gli orari relativi alla rispettiva frequentazione della figlia in relazione alle future eIGenze proprie e della minore, previo avviso di almeno 48h e d'accordo con l'altro genitore. Resta inteso tra le parti che, qualora nella giornata assegnata al genitore, questi abbia degli impedimenti che rendano necessario l'ausilio di una baby sitter, il relativo onere ricadrà in via esclusiva sul genitore impossibilitato. Qualora invece la presenza della baby 3 sitter sia richiesta per motivazioni non strettamente personali (ad es. chiusura scolastica, scioperi e/o manifestazioni o malattia della bambina) l'onere economico della baby sitter sarà sostenuto al 50% dai genitori. In ogni caso, la baby sitter dovrà essere persona scelta di comune accordo.In relazione al mantenimento mensile in favore della figlia, il IG. CC verserà alla IG.ra tramite accredito in Pt_1 c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di annoin anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del IG. CC nella misura del 80% e del residuo 20% in capo alla IG.ra secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri Pt_1 di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece ri-chiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, così come regolamentate dal Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Roma (di cui le Parti hanno preso contezza e copia). L'autorizzazione delle ulteriori spese extra dovrà es-sere richiesta per iscritto a mezzo e-mail o WhatsApp e/o altra tipologia di comunicazione in uso e condivisa tra le parti, all'altro genitore che, se in disaccordo dovrà manifestare un motivato dissenso, con i medesimi strumenti, entro 10 gg dalla richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso all'istanza. La quota degli assegni familiari verrà percepita nella misura del 100% dalla IG.ra . La minore sarà portata Pt_1 fiscalmente in detrazione al 100% dal IG. CC. Resta inteso che in caso di futura occupazione lavorativa della IG.ra con assunzione a tempo indeterminato, la percentuale delle spese ex-tra, oggi Parte_1 suddivisa tra le Parti nella misura di 80/20%, verrà rimodulata al 50% con decorrenza dal mese successivo all'effettiva assunzione. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dandosi altresì atto dell'ulteriore pattuizione, esulante dal contenuto necessario della pronuncia separativa, di carattere negoziale e, segnatamente “ In ragione della sua maggiore capacità patrimoniale, il IG. CC verserà inoltre – a semplice richiesta dell'altro genitore, l'80% delle spese alimentari e mediche necessarie per la cura e gestione degli animali domestici presi dai coniugi in costanza di matrimonio e rimasti nell'abitazione familiare assegnata alla IG.ra . In relazione alla gestione dei cani allocati presso la casa familiare, in caso di Pt_1 indisponibilità o di assenza della IG.ra , il IG. CC si occuperà di accudirli nel modo più Pt_1 opportuno e nel luogo più consono, secondo le disponibilità del momento e su accordo dell'altra responsabile”; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
CC IO, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.01876, parte II, serie A01);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 3.12.24; 4 4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 6.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi