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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 270 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanni Laurendi del foro di Palmi giusta procura in atti;
ricorrente e nata a [...], il [...], CF ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Giovanni XXIII n.140,) rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Corica giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva di aver contratto Pt_1
matrimonio concordatario, in data 6.9.1997, in Cittanova, con Precisava poi: che il Persona_1 matrimonio veniva trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Cittanova, anno 1997, atto n.38, Parte II Serie A;
che dal suddetto matrimonio nascevano 2 figli oggi maggiorenni;
che l'unione matrimoniale si era nel tempo andata sgretolando tanto che in data 8.8.2017 ottenevano Omologa di separazione n. 5396/2017, RG. 338/2017 pronunciata dal Tribunale di Palmi. La detta omologa prevedeva tra le altre statuizioni oltre al mantenimento dei figli allora minorenni, altresì l'assegno di mantenimento a favore della moglie per l'importo di euro 200,00.Deduceva, inoltre, il ricorrente che successivamente alla pronuncia della omologa ed in relazione alla modifica in peius delle proprie condizioni economiche richiedeva otteneva la riduzione dell'assegno mantenimento della resistente da € 200,00 ad € 100,00 mensili, come risulta dal decreto del Tribunale di Palmi n.576/2018, emesso nella causa R.G. n. 476/2018 del
07.12.2018, chiedeva dunque con l'odierno ricorso ferme restando le condizioni relative ai figli ed alla casa coniugale di proprietà comune alle parti la revoca dell'assegno a suo tempo fissato a favore della mogie.
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla declaratoria di cessazione degli R_
effetti civili del matrimonio considerato che il rapporto doveva considerarsi definitivamente concluso e ferme restando le condizioni relative al mantenimento dei figli insisteva nella conferma dell'assegno nei suoi confronti ma nella misura di euro 200 come originariamente fissato dalla omologa considerato che la stessa si trova priva di reddito.
3. Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto la modifica del rito in consensuale ma poi non hanno raggiunto alcun accordo e con precisazione delle conclusioni ha rihciesto la pronuncia di sentenza sullo status che veniva pronunciata in data 18.7.24 ed il giudizio ha proseguito per il merito dell'istruttoria.
4. Le parti venuta definitivamente meno ogni ipotesi di accordo hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.25 riportandosi a tutti i propri scritti e senza concessione di termini.La causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio senza dei termini di legge.
******
Ritiene il Collegio quanto alle questioni rimaste in esame che si debba procedere alla valutazione della permanenza in capo alla dell'assegno divorzile. R_
Con riferimento alla domanda sull'assegno divorzile, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur). Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3,
e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa
- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla
Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Sulla base di tali premesse è dato rilevare che quanto al caso che ci occupa che la sig.ra R_ non ha dato prova né dell'esigenza compensativa per le aspettative professionali sacrificate nell'interesse della famiglia, né quanto alle esigenza assistenziali non potendo in maniera evidente ritenere che possa individuarsi una disparità economica forte rapportata alle esigenze attuali . Si deve precisare sotto tale prospettiva che la parte non ha rihciesto di dare prova né quanto al sacrificio prestato alla famiglia, né quanto alla disparità economica.
Ne deriva che l'assegno deve essere revocato.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro stante la precedente declaratoria sullo status così provvede: Parte_1 Persona_1
1. Revoca l'assegno per le causali di cui in parte motiva.
2. Compensa le spese di lite .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito,
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR. ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanni Laurendi del foro di Palmi giusta procura in atti;
ricorrente e nata a [...], il [...], CF ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Giovanni XXIII n.140,) rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Corica giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva di aver contratto Pt_1
matrimonio concordatario, in data 6.9.1997, in Cittanova, con Precisava poi: che il Persona_1 matrimonio veniva trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Cittanova, anno 1997, atto n.38, Parte II Serie A;
che dal suddetto matrimonio nascevano 2 figli oggi maggiorenni;
che l'unione matrimoniale si era nel tempo andata sgretolando tanto che in data 8.8.2017 ottenevano Omologa di separazione n. 5396/2017, RG. 338/2017 pronunciata dal Tribunale di Palmi. La detta omologa prevedeva tra le altre statuizioni oltre al mantenimento dei figli allora minorenni, altresì l'assegno di mantenimento a favore della moglie per l'importo di euro 200,00.Deduceva, inoltre, il ricorrente che successivamente alla pronuncia della omologa ed in relazione alla modifica in peius delle proprie condizioni economiche richiedeva otteneva la riduzione dell'assegno mantenimento della resistente da € 200,00 ad € 100,00 mensili, come risulta dal decreto del Tribunale di Palmi n.576/2018, emesso nella causa R.G. n. 476/2018 del
07.12.2018, chiedeva dunque con l'odierno ricorso ferme restando le condizioni relative ai figli ed alla casa coniugale di proprietà comune alle parti la revoca dell'assegno a suo tempo fissato a favore della mogie.
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla declaratoria di cessazione degli R_
effetti civili del matrimonio considerato che il rapporto doveva considerarsi definitivamente concluso e ferme restando le condizioni relative al mantenimento dei figli insisteva nella conferma dell'assegno nei suoi confronti ma nella misura di euro 200 come originariamente fissato dalla omologa considerato che la stessa si trova priva di reddito.
3. Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto la modifica del rito in consensuale ma poi non hanno raggiunto alcun accordo e con precisazione delle conclusioni ha rihciesto la pronuncia di sentenza sullo status che veniva pronunciata in data 18.7.24 ed il giudizio ha proseguito per il merito dell'istruttoria.
4. Le parti venuta definitivamente meno ogni ipotesi di accordo hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.25 riportandosi a tutti i propri scritti e senza concessione di termini.La causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio senza dei termini di legge.
******
Ritiene il Collegio quanto alle questioni rimaste in esame che si debba procedere alla valutazione della permanenza in capo alla dell'assegno divorzile. R_
Con riferimento alla domanda sull'assegno divorzile, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur). Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3,
e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa
- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla
Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Sulla base di tali premesse è dato rilevare che quanto al caso che ci occupa che la sig.ra R_ non ha dato prova né dell'esigenza compensativa per le aspettative professionali sacrificate nell'interesse della famiglia, né quanto alle esigenza assistenziali non potendo in maniera evidente ritenere che possa individuarsi una disparità economica forte rapportata alle esigenze attuali . Si deve precisare sotto tale prospettiva che la parte non ha rihciesto di dare prova né quanto al sacrificio prestato alla famiglia, né quanto alla disparità economica.
Ne deriva che l'assegno deve essere revocato.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro stante la precedente declaratoria sullo status così provvede: Parte_1 Persona_1
1. Revoca l'assegno per le causali di cui in parte motiva.
2. Compensa le spese di lite .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito,
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR. ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola