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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 418/2025 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leonora Daniela Turco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.6.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 15.3.2025, i ricorrenti e Parte_3 Parte_2
chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto l'8.8.2007 a Campobello di Licata (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobello di Licata (Agrigento) al n. 4, Parte I, Anno 2007, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 17.12.2015, oggi passata in giudicato, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
ritenuto preliminarmente che la domanda proposta dai ricorrenti va qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che, come emerge dal prodotto certificato di matrimonio, le parti hanno contratto matrimonio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, poiché trascritto nella parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobello di Licata (Agrigento);
che, sul punto, va osservato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti;
mentre nella presente fattispecie è chiara la volontà delle parti di “ far meno il vincolo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta nell'un modo o nell'altro, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012);
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_3 Parte_2
l'8.8.2007 a Campobello di Licata (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...] Civile del Comune di Campobello di Licata (Agrigento) al n. 4, Parte I, Anno 2007; omologa le condizioni di cui al ricorso datato 15.3.2025, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 25.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 418/2025 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leonora Daniela Turco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.6.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 15.3.2025, i ricorrenti e Parte_3 Parte_2
chiedevano che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto l'8.8.2007 a Campobello di Licata (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campobello di Licata (Agrigento) al n. 4, Parte I, Anno 2007, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 17.12.2015, oggi passata in giudicato, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
ritenuto preliminarmente che la domanda proposta dai ricorrenti va qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che, come emerge dal prodotto certificato di matrimonio, le parti hanno contratto matrimonio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, poiché trascritto nella parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobello di Licata (Agrigento);
che, sul punto, va osservato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti;
mentre nella presente fattispecie è chiara la volontà delle parti di “ far meno il vincolo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta nell'un modo o nell'altro, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012);
considerato che la domanda è ammissibile e fondata, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_3 Parte_2
l'8.8.2007 a Campobello di Licata (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...] Civile del Comune di Campobello di Licata (Agrigento) al n. 4, Parte I, Anno 2007; omologa le condizioni di cui al ricorso datato 15.3.2025, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 25.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori