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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12763 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31235 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.12.2025 e vertente
TRA
, quale genitore rappresentante legale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore rappresentato Persona_1
e difeso come da procura in atti dall'avv. Antonello Lucangeli, domiciliato in Roma Via Antonio Musa 12/a,
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2025 e ritualmente notificato il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo che a definizione di un procedimento per a.t.p.o. presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro (n.r.g. 29088/2024), aveva ottenuto il decreto di omologa del 17.3.2025 con cui era stato il requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza ex Legge 289/90, a far data dalla domanda amministrativa 10.5.2023, in capo alla figlia minore;
che aveva notificato il decreto in Persona_1
1 data 27.3.2025 e il modello AP70 in data 18.3.2025; che l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento nei 120 giorni successivi. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla all'indennità di frequenza e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre accessori di legge. CP_1
L' ritualmente evocato, in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 10.5.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti per il requisito reddituale, certificato di frequenza 2021-2025). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'indennità di frequenza ex art. 1 L. Persona_1
289/1990 dal 1.6.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1 dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31235 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.12.2025 e vertente
TRA
, quale genitore rappresentante legale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore rappresentato Persona_1
e difeso come da procura in atti dall'avv. Antonello Lucangeli, domiciliato in Roma Via Antonio Musa 12/a,
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2025 e ritualmente notificato il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo che a definizione di un procedimento per a.t.p.o. presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro (n.r.g. 29088/2024), aveva ottenuto il decreto di omologa del 17.3.2025 con cui era stato il requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza ex Legge 289/90, a far data dalla domanda amministrativa 10.5.2023, in capo alla figlia minore;
che aveva notificato il decreto in Persona_1
1 data 27.3.2025 e il modello AP70 in data 18.3.2025; che l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento nei 120 giorni successivi. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla all'indennità di frequenza e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre accessori di legge. CP_1
L' ritualmente evocato, in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 10.5.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti per il requisito reddituale, certificato di frequenza 2021-2025). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'indennità di frequenza ex art. 1 L. Persona_1
289/1990 dal 1.6.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1 dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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