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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4322/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a PA (PA), il Parte_1 C.F._1 23/12/1976
e
(c.f. ), nato/a a PA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. SONIA BAGOLIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a PA (PA), il 23/12/1976 Parte_1
e
, nato/a a PA (PA), il 10/10/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 09/06/2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA (PA) dell'anno 2004 n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio 6, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e dialogo l'uno nei confronti dell'altro; b) la LI minore , che compirà anni sedici il prossimo novembre, sarà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa che sarà esercitata, separatamente, per le decisioni di natura ordinaria e, congiuntamente, per le scelte di natura straordinaria in particolare per quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza;
c) la LI minore manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale di
Via Campagna n. 28 a Gaiarine (TV) con collocamento prevalente presso la madre al piano terra dell'abitazione;
d) il sig. che ha trasferito la propria residenza al piano superiore della casa Pt_2 coniugale, di comune accordo con la sig. comproprietaria Parte_1 dell'immobile, s'impegna, nella decorrenza del termine per addivenire alla pronuncia di divorzio, a porre in essere tutte le attività affinché la casa coniugale sia suddivisa in due distinte unità;
e) la LI potrà fare visita al padre, durante la settimana, quando lo Per_1 vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e fino al compimento del diciottesimo anno di età, potrà stare con il papà nei fine settimana alternati con la mamma;
lo stesso criterio varrà durante le vacanze di Natale e della S. Pasqua e per il periodo estivo;
h) I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
i) Il padre si impegna a versare, per il mantenimento della LI , la Per_1 somma mensile di €. 400,00= entro il giorno venti (20) del mese, oltre ad aggiornamento Istat, sul codice Iban del conto corrente intestato alla sig. ra
Parte_1
l) entrambi i genitori si impegnano a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie a favore della minore, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Treviso, che dichiarano di conoscere;
m) Entrambi i genitori continueranno a beneficiare delle detrazioni fiscali per il figlio a carico al 50%; degli oneri deducibili riferibili alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
n) Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito dall'anno 2026, in via esclusiva, dalla sig. (nella misura di €. 200,00 mensili circa) e così Parte_1 negli anni a seguire sino al compimento del ventunesimo anno della LI;
o) I coniugi, per quanto di necessità, si concedono sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti (passaporti o documenti equipollenti) validi per l'espatrio e si impegnano ad espletare le dovute formalità, a semplice richiesta dell'altro;
p) Con la sottoscrizione dei suddetti accordi che le parti hanno formulato e sottoscritto tenendo conto del preminente interesse della LI minore, i coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4322/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a PA (PA), il Parte_1 C.F._1 23/12/1976
e
(c.f. ), nato/a a PA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. SONIA BAGOLIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a PA (PA), il 23/12/1976 Parte_1
e
, nato/a a PA (PA), il 10/10/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 09/06/2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA (PA) dell'anno 2004 n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio 6, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e dialogo l'uno nei confronti dell'altro; b) la LI minore , che compirà anni sedici il prossimo novembre, sarà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa che sarà esercitata, separatamente, per le decisioni di natura ordinaria e, congiuntamente, per le scelte di natura straordinaria in particolare per quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza;
c) la LI minore manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale di
Via Campagna n. 28 a Gaiarine (TV) con collocamento prevalente presso la madre al piano terra dell'abitazione;
d) il sig. che ha trasferito la propria residenza al piano superiore della casa Pt_2 coniugale, di comune accordo con la sig. comproprietaria Parte_1 dell'immobile, s'impegna, nella decorrenza del termine per addivenire alla pronuncia di divorzio, a porre in essere tutte le attività affinché la casa coniugale sia suddivisa in due distinte unità;
e) la LI potrà fare visita al padre, durante la settimana, quando lo Per_1 vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e fino al compimento del diciottesimo anno di età, potrà stare con il papà nei fine settimana alternati con la mamma;
lo stesso criterio varrà durante le vacanze di Natale e della S. Pasqua e per il periodo estivo;
h) I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
i) Il padre si impegna a versare, per il mantenimento della LI , la Per_1 somma mensile di €. 400,00= entro il giorno venti (20) del mese, oltre ad aggiornamento Istat, sul codice Iban del conto corrente intestato alla sig. ra
Parte_1
l) entrambi i genitori si impegnano a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie a favore della minore, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Treviso, che dichiarano di conoscere;
m) Entrambi i genitori continueranno a beneficiare delle detrazioni fiscali per il figlio a carico al 50%; degli oneri deducibili riferibili alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
n) Le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito dall'anno 2026, in via esclusiva, dalla sig. (nella misura di €. 200,00 mensili circa) e così Parte_1 negli anni a seguire sino al compimento del ventunesimo anno della LI;
o) I coniugi, per quanto di necessità, si concedono sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti (passaporti o documenti equipollenti) validi per l'espatrio e si impegnano ad espletare le dovute formalità, a semplice richiesta dell'altro;
p) Con la sottoscrizione dei suddetti accordi che le parti hanno formulato e sottoscritto tenendo conto del preminente interesse della LI minore, i coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci