Ordinanza cautelare 14 gennaio 2020
Sentenza 5 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025REG.PROV.COLL.
N. 05674/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5674 del 2021, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Canale 11 Televolla Soc. Coop. Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ottavio Grandinetti e dall’avvocato Majori Daniel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2754/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Canale 11 Televolla Società Cooperativa A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Nel 2008, Canale 11 Televolla presentava al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania ( “Co.Re.Com Campania”) domanda di concessione delle misure di sostegno alle emittenti televisive locali di cui all’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’annualità 2008.
Con deliberazione n. 27 del 9 ottobre 2008, il Co.Re.Com approvava la graduatoria delle emittenti beneficiarie, in cui la ricorrente si collocava in posizione utile, con conseguente riconoscimento dell’importo complessivo di euro 72.394,27.
2 - A distanza di dieci anni dalla concessione del contributo, con nota prot. 50972 del 27 agosto 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca e contestuale recupero del contributo.
Il Ministero rilevava che “ dalle verifiche effettuate sull’ammissione o meno alle provvidenze di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n.223/90 e successive modifiche, è risultato che la Società Cooperativa Canale 11 Televolla a.r.l., per l’anno 2007 è decaduta dalle agevolazioni…per non aver presentato entro i termini di legge l’intera e regolare prescritta documentazione, così come comunicato a questo Ministero con nota prot. DIE 0005002 del 6.5.2019, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’Editoria ”.
2.1 - Con determina prot. n. 58508 del 3 ottobre 2019, il Ministero ha quindi disposto la revoca del contributo in discorso e il contestuale recupero degli importi corrisposti alla società.
3 - Canale 11 ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che:
- “ era onere dell’amministrazione resistente dare prova dell’adozione di un provvedimento definitivo di decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 23, co. 3, l. n. 223/1990, alla cui ammissione sarebbe subordinata la concessione del beneficio revocato in questa sede e la cui pretesa esistenza costituisce la ragione principale del provvedimento di ritiro impugnato nel presente giudizio ”;
- “ La nota della PCM prot. n. DIE 5002 del 6 maggio 2019 (su cui è basata la revoca disposta dal Ministero) si limita invece a riferire, genericamente, che la ricorrente sarebbe “decaduta” dalle agevolazioni di cui all’art. 23, co. 3, l. n. 223/1990 e s.m.i., in particolare «per non aver presentato entro i termini di legge l’intera e regolare prescritta documentazione»; tale affermazione alla base del provvedimento di ritiro, espressamente contestata dalla ricorrente e indicata come erronea, avrebbe potuto agevolmente essere suffragata per tabulas con l’esibizione del relativo provvedimento da parte della resistente Presidenza del Consiglio ”;
- “ Il provvedimento di revoca - riqualificabile in realtà come atto di annullamento di ufficio posto che l’amministrazione interviene su un atto che reputa viziato per carenza di presupposto - viene adottato dopo un notevole lasso di tempo prendendo a riferimento sia la data di concessione del beneficio (determina ministeriale del 22 luglio 2009 cit.) sia quella della conoscenza del preteso vizio (comunicazione della PCM, inviata al Ministero con nota prot. n. DIE 10892 del 30 luglio 2013)” ;
- “al momento di adozione dell’atto di revoca (rectius annullamento d’ufficio) risulta dunque ampiamente trascorso il termine di diciotto mesi corrispondente al canone temporale di ragionevolezza come de iure stabilito per l’esercizio del potere di autotutela relativo a “vantaggi economici riconosciuti ”.
4 – Il Ministero ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo che il provvedimento di esclusione di Televolla dal beneficio della misura di sostegno per l’editoria è stato prodotto dalla ricorrente stessa col doc. 6. Tale provvedimento sarebbe infatti rappresentato dalla nota della PCM del 30 luglio 2013, con cui il Dipartimento per l’Editoria della PCM ha comunicato alla società la decadenza dai contributi ex art. 23 L. 323/90 per l’anno 2007, osservando che “ con riferimento alla domanda dei contributi per l’anno 2006 che codesta impresa ha presentato in data 31 marzo 2008 ai fini di ottenere l’ammissione ai contributi di cui all’articolo 23 comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 323….…è decaduta dal diritto all’ammissione ai contributi richiesti …”.
4.1 - Con il secondo motivo parte appellante deduce che nella fattispecie in esame non opera, come vorrebbe il Collegio, l’art. 21 nonies della L. 241/90, trattandosi di revoca di contributo per mancanza del presupposto di legge per intervenuta decadenza della società dal beneficio per il sostegno dell’editoria, reso noto alla stessa società già dal 2013.
L’appellante precisa che: - la società intimata già dal 30 luglio 2013 era a conoscenza della decadenza dal beneficio dei contributi per l’editoria per l’annualità 2007; - l’inerzia della società, che ha omesso di impugnare detto atto presupposto, che andava ad incidere in via diretta ed immediata il diritto al riconoscimento dei contributi radiotelevisivi, ha determinato l’obbligatoria adozione dell’impugnato atto di revoca; - l’amministrazione, quindi, non era titolare di alcun potere discrezionale nella determinazione della concessione del contributo televisivo, essendo dovuta la revoca, quale atto vincolato.
Da un altro punto di vista, per l’appellante la società non può vantare un legittimo affidamento sull’erogazione del contributo, atteso che manca il requisito della buona fede, essendo la società ben conscia della mancanza del diritto a fruire dei contributi televisivi per l’anno 2008 perché decaduta dai contributi per il sostengo dell’editoria per l’anno 2007, espressamente previsti dalla normativa quale requisito essenziale per godere del beneficio richiesto, coma da comunicazione della PCM del 30 luglio 2013, destinata alla stessa società e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
5 – L’appello è infondato.
Appare assorbente l’esame del secondo motivo di appello, idoneo, laddove ritenuto infondato, ad esaurire la materia del contendere dal momento che va ad incidere sulla possibilità concreta di intervenire con la revoca del contributo a distanza di dieci anni dalla sua concessione.
Al riguardo, la tesi del Ministero non appare convincente.
Con il provvedimento impugnato è stato contestato “ alla Canale 11 Televolla Soc. Coop. A.R.L. è venuto a mancare, per i contributi di cui alla legge n. 448/98 relativo all’annualità 2008, il requisito previsto dall’art. 1 comma 2, del d.m. n. 292/2004, che dispone “2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell’anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all’art. 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 442 ”.
Il Ministero ha dunque rilevato la mancanza di un requisito – e cioè di un presupposto – per la concessione del beneficio, ciò si risolve nell’illegittimità dell’originario provvedimento, concesso pur in carenza di un presupposto di legge.
In altri termini, non si è al cospetto di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” o “mutamento della situazione di fatto” o “di nuova valutazione dell’interesse pubblico” che potrebbero collocare l’esercizio del potere esercitato con la “revoca” del contributo nell’alveo dell’art. 21 quinquies della l. 241/90, dovendosi condividere l’assunto del Giudice di primo grado per cui l’atto è “ riqualificabile in realtà come atto di annullamento di ufficio posto che l’amministrazione interviene su un atto che reputa viziato per carenza di presupposto.”
5.1 – In ogni, si osserva che anche laddove si ritenga che la base legale del potere esercitato non sia rintracciabile nell’art. 21 nonies della l. 241/90 , che limita temporalmente il potere di annullamento di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario e da ritenersi in questo caso ingiustificato, ciò non significa che sia sempre possibile un intervento, sine die, dell’amministrazione su un beneficio in precedenza attribuito.
Invero, a prescindere dalla questione se il potere esercitato sia riconducibile all’istituto generale di cui all’art. 21 nonies , piuttosto che ad una specifica ipotesi di revoca-decadenza (vedasi al riguardo Cons. St. Ad. Plen n. 18/2020 secondo la quale “ la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti”) deve comunque esigersi che questo vada esercitato entro un termine ragionevole, avuto riguardo alle circostanze del caso.
In fatto va ricordato che la determina prot. n. 58508 del 3 ottobre 2019 è stata adottata, non soltanto oltre dieci anni dopo la concessione del contributo, ma altresì dopo più di sei anni dal momento in cui il Ministero – attraverso la nota della PCM prot. n. DIE 10892 del 30 luglio 2013 – è stato informato delle medesime circostanze poi poste a base della revoca in contestazione.
Ciò che emerge dalla vicenda oggetto di causa appare sintomatico di uno svolgersi dell’attività amministrativa secondo logiche lontane dal modello di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, come si è andato evolvendo nel diritto vivente.
I princìpi generali di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità, che devono sempre presidiare l’attività amministrativa, impongono che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento) deve agire comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 14.02.2022, n. 1081).
Nel caso in esame, l’amministrazione, essendone nelle condizioni – quantomeno a far data dalla la nota della PCM prot. n. DIE 10892 del 2013 - doveva agire in modo tempestivo al fine di preservare la specifica esigenza alla certezza economico-giuridica del soggetto direttamente inciso, nonché, indirettamente, al fine di garantire una condizione generale di stabilità del mercato sul quale possono riflettersi gli effetti dell’atto impugnato.
Alla luce dei principi innanzi esposti, deve ritenersi che il provvedimento impugnato, comunque lo si voglia qualificare, sia intervenuto immotivatamente in un tempo eccessivamente lontano dai fatti che lo giustificano, rendendo pertanto il ritardo intollerabile e suscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto.
6 – Come anticipato, la conferma sotto tale profilo della sentenza impugnata comporta l’irrilevanza del primo motivo di appello, risultando definitivamente accertato un autonomo motivo di illegittimità dell’atto impugnato.
Per la stessa ragione non è necessario esaminare i motivi del ricorso di primo grado riproposti dalla società appellata.
7 - In definitiva l’appello va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO