TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.14843/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Anna Carlucci e Luigi Castoro) Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
all'udienza del 7.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile- è infondata e deve essere rigettata. È opportuno evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
laddove, il cosiddetto requisito economico e quello dell'incollocazione integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Lav., 17- 03-2001, n. 3881). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha così concluso:
“La sig.ra , già invalidità civile nella misura Parte_1 del 100%, veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione Medica, la quale, nella seduta del 12.9.2023, la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%, da revisionare nuovamente nel settembre 2025, per diagnosi di: Carcinoma mammella dx trattata chirurgicamente 2022), successiva radioterapia sino ad agosto 2022 ed attualmente in trattamento ormonale, in stabilità clinico-strumentale. Alla luce del decorso favorevole di tale affezione neoplastica, che non ha presentato dall'epoca dell'intervento a tutt'oggi alcuna ripresa di malattia, la riduzione del grado di invalidità (75%) stabilita in sede
1 di revisione dalla predetta Commissione Medica risulta condivisibile. Inoltre, in considerazione di una documentata cervicoartrosi con discopatie (cfr. referti rx cervicale dr. F. Tricarico del 3.5.2024 ed RM cervicale dr. V. Barile del 29.7.2024), da stimare per analogia nella misura del 15%, il grado di invalidità già riconosciuto (75%) va appena incrementato raggiungendo il 79%.”. La consulenza tecnica d'ufficio, pertanto, in quanto fondata sul complessivo quadro morboso di cui è risultata affetta la ricorrente -tanto da giustificare un incremento del grado percentuale di invalidità riconosciuto in sede amministrativa- nonché sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, è da ritenersi condivisibile ed immune da vizi. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 7.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Anna Carlucci e Luigi Castoro) Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
all'udienza del 7.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile- è infondata e deve essere rigettata. È opportuno evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
laddove, il cosiddetto requisito economico e quello dell'incollocazione integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Lav., 17- 03-2001, n. 3881). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha così concluso:
“La sig.ra , già invalidità civile nella misura Parte_1 del 100%, veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione Medica, la quale, nella seduta del 12.9.2023, la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%, da revisionare nuovamente nel settembre 2025, per diagnosi di: Carcinoma mammella dx trattata chirurgicamente 2022), successiva radioterapia sino ad agosto 2022 ed attualmente in trattamento ormonale, in stabilità clinico-strumentale. Alla luce del decorso favorevole di tale affezione neoplastica, che non ha presentato dall'epoca dell'intervento a tutt'oggi alcuna ripresa di malattia, la riduzione del grado di invalidità (75%) stabilita in sede
1 di revisione dalla predetta Commissione Medica risulta condivisibile. Inoltre, in considerazione di una documentata cervicoartrosi con discopatie (cfr. referti rx cervicale dr. F. Tricarico del 3.5.2024 ed RM cervicale dr. V. Barile del 29.7.2024), da stimare per analogia nella misura del 15%, il grado di invalidità già riconosciuto (75%) va appena incrementato raggiungendo il 79%.”. La consulenza tecnica d'ufficio, pertanto, in quanto fondata sul complessivo quadro morboso di cui è risultata affetta la ricorrente -tanto da giustificare un incremento del grado percentuale di invalidità riconosciuto in sede amministrativa- nonché sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, è da ritenersi condivisibile ed immune da vizi. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 7.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2