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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1784/2025, con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv.ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 convenuto (contumace)
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, debitamente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP_1 per ottenere il pagamento di € 6.860,97 di cui € 1.977,62 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente affermava di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 23.04.2024 come operaio D2 CCNL
Metalmeccanica Industria in forza di contratto a tempo indeterminato, fino alle dimissioni per giusta causa del 06.05.2025, per non aver il datore id lavoro corrisposto le maturate retribuzioni
(tredicesima e mensilità da febbraio ad aprile 2025 durante la malattia), oltre spettanze di fine rapporti TFR e preavviso;
dava atto di aver ricevuto alcuni acconti e rassegnava le conclusioni su riportate, di cui chiedeva l'integrale accoglimento
Nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio in prima udienza, con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
***
Parte ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio del cedolino paga di luglio 2024, dei bonifici ricevuti a titolo di acconto sul maggior dovuto, dimissioni e certificati di malattia.
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle richieste competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione degli emolumenti per cui
è causa.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di
€ 6.860,97 di cui € 1.977,62 a titolo di TFR in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate appare corretto.
La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 6.860,97 di cui € 1.977,62 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta