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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9508/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 199/2024
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio D'Aniello e
Giuseppe D'Aniello, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in CP_2 via A. de Gasperi, n.55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/07/2024 parte ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita medica di revisione dalla Commissione Medica all'esito della quale è stata revocata CP_2
l'indennità di accompagnamento;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto l'invalidità al 100% confermando però quanto detto dalla Commissione sanitaria;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
1 , per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento revocato in sede di Per_1 revisione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la nullità della perizia per omessa risposta al quesito in ordinanza di nomina, nonché la contraddittorietà della stessa per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU dott. , la causa è stata rinviata per la Persona_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza disposta nella presente fase, evidenziandone la nullità per omessa risposta al quesito in ordinanza, mentre il convenuto ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
TU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “La sig.ra
[...]
è affetta da: carcinoma mammario con secondarismi (2021) trattato Parte_2 farmacologicamente con buona risposta alla terapia, pregresso aneurisma cerebrale trattato con
2 intervento neurochirurgico, ipertensione arteriosa. Il complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “La sig.ra Parte_1
, nata il [...], già riconosciuta dall' meritevole dell'indennità di
[...] CP_2 accompagnamento, venne sottoposta in data 12-07-2023 a visita di revisione dalla preposta commissione e riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, ex lege 104/92. Pertanto ha adito le vie legali con ricorso al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nominato TU il dott. , riconosceva il soggetto “invalido di grado grave sin dalla data Persona_3 di presentazione della domanda amministrativa, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”. Avverso tale giudizio, veniva inoltrato giudizio in opposizione. Si permette inoltre che : 1a) la documentazione medica appare genuina;
1b) Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico- legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente. 1c) anche gli accertamenti diagnostici e terapeutici non pongono alcun dubbio interpretativo;
2) non si rileva alcuna criticità relativa alla documentazione medica prodotta. Nel caso di specie, il complesso menomativo del ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100%. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui ultra65enni che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado grave, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Il complesso menomativo della sig.ra non realizza i presupposti per la concessione di suddetta Parte_2 indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i problemi legati al carcinoma mammario metastatico, trattato farmacologicamente con buona risposta alla terapia, non creano disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, in modo sostanzialmente autonomo.
Non sono, inoltre, evidenti problemi attinenti la sfera cognitiva ne particolari ripercussioni nello
3 svolgimento degli atti quotidiani della vita. Difatti durante la visita medica la sig.ra
[...]
, orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed Parte_2 eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalido di Parte_2 grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari richiesti in relazione all'indennità di Parte_1 accompagnamento.
4 Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore della signora;
Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della TU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 28/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9508/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 199/2024
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio D'Aniello e
Giuseppe D'Aniello, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in CP_2 via A. de Gasperi, n.55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/07/2024 parte ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita medica di revisione dalla Commissione Medica all'esito della quale è stata revocata CP_2
l'indennità di accompagnamento;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto l'invalidità al 100% confermando però quanto detto dalla Commissione sanitaria;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
1 , per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento revocato in sede di Per_1 revisione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la nullità della perizia per omessa risposta al quesito in ordinanza di nomina, nonché la contraddittorietà della stessa per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU dott. , la causa è stata rinviata per la Persona_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza disposta nella presente fase, evidenziandone la nullità per omessa risposta al quesito in ordinanza, mentre il convenuto ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
TU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “La sig.ra
[...]
è affetta da: carcinoma mammario con secondarismi (2021) trattato Parte_2 farmacologicamente con buona risposta alla terapia, pregresso aneurisma cerebrale trattato con
2 intervento neurochirurgico, ipertensione arteriosa. Il complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “La sig.ra Parte_1
, nata il [...], già riconosciuta dall' meritevole dell'indennità di
[...] CP_2 accompagnamento, venne sottoposta in data 12-07-2023 a visita di revisione dalla preposta commissione e riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, ex lege 104/92. Pertanto ha adito le vie legali con ricorso al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nominato TU il dott. , riconosceva il soggetto “invalido di grado grave sin dalla data Persona_3 di presentazione della domanda amministrativa, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”. Avverso tale giudizio, veniva inoltrato giudizio in opposizione. Si permette inoltre che : 1a) la documentazione medica appare genuina;
1b) Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico- legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente. 1c) anche gli accertamenti diagnostici e terapeutici non pongono alcun dubbio interpretativo;
2) non si rileva alcuna criticità relativa alla documentazione medica prodotta. Nel caso di specie, il complesso menomativo del ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100%. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui ultra65enni che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado grave, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Il complesso menomativo della sig.ra non realizza i presupposti per la concessione di suddetta Parte_2 indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i problemi legati al carcinoma mammario metastatico, trattato farmacologicamente con buona risposta alla terapia, non creano disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, in modo sostanzialmente autonomo.
Non sono, inoltre, evidenti problemi attinenti la sfera cognitiva ne particolari ripercussioni nello
3 svolgimento degli atti quotidiani della vita. Difatti durante la visita medica la sig.ra
[...]
, orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed Parte_2 eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalido di Parte_2 grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare la sig.ra non in possesso dei requisiti sanitari richiesti in relazione all'indennità di Parte_1 accompagnamento.
4 Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore della signora;
Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della TU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 28/06/2025
Il Giudice del lavoro
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