Articolo 10 della Legge 17 ottobre 1996, n. 534
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 novembre 1996
Art. 10. 1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalita' giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalita' giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 6 novembre 1996