Art. 10. 1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalita' giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalita' giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9Articolo 11
Articolo 10 della Legge 17 ottobre 1996, n. 534
Versione
6 novembre 1996
6 novembre 1996
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