Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 448/2025, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana), il 3.6.1977 e residente a [...],
e da
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
19.4.1967 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SARA MANTEGAZZA, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) la casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato al Sig. , resta definitivamente Parte_1
in utilizzo allo stesso che vi soggiornerà unitamente ai suoi due figli (avuti da una precedente relazione) e ancora non economicamente autosufficienti;
3) la sig.ra da atto di essersi trasferita in altro immobile dove ha spostato la propria residenza;
Pt_2
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contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una busta paga mensile di circa 1.450,00 euro;
5) la sig.ra non è attualmente occupata e percepisce una pensione conseguente alla sua Pt_2
invalidità di circa 313,00 euro al mese;
6) il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, quale assegno divorzile, l'importo di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. Ciò sino a quando la sig.ra non sarà economicamente autosufficiente;
Pt_2
7) i ricorrenti dichiarano di non avere alcuna pendenza economica tra loro e di aver già provveduto a suddividere i propri effetti personali.
Tanto premesso i ricorrenti, ut supra rappresentanti e assistiti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia […] vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data24.06.2013; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Breganze (Vi) n.9 – Parte II - Serie C del
Registro di Matrimonio dell'anno 2014
• ordinare al Comune di Breganze di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) la casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato al Sig. , resterà in utilizzo Parte_1
allo stesso che vi soggiornerà unitamente ai suoi due figli avuti da una precedente relazione e ancora non economicamente autosufficienti;
3) la sig.ra da atto di essersi trasferita in altro immobile dove ha spostato la propria residenza;
Pt_2
4) il sig. è assunto come magazziniere presso la società Horecatech S.r.l. di Civate, con Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una busta paga mensile di circa 1.450,00 euro;
5) la sig.ra non è attualmente occupata e percepisce una pensione conseguente alla sua Pt_2
invalidità di circa 313,00 euro al mese – in attesa di reperire un'idonea abitazione;
6) il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, quale assegno divorzile, l'importo di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. Ciò sino a quando la sig.ra non sarà economicamente autosufficiente. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 4 Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 8.4.2025, è fondato e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate e con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta sentenza n.
159/2025, pubblicata in data 10.2.2024, all'esito del procedimento n. 2101/2023 davanti a questo Tribunale. Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì e hanno dichiarato di non volersi Parte_1 Parte_2
riconciliare, di essere economicamente autosufficienti e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24.3.2025, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 24.6.2013 in Mao (Repubblica Dominicana), trascritto al n. 9, Parte_2
parte II, serie C, dell'anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune, alle condizioni in precedenza riportate;
ordina
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREGANZE di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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