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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI SQ SA, OR
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100425/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta all'Avviso di accertamento n PF TC301T100425-2024, notificato in data 4/11/2024 per l'anno di imposta 2019, per l'importo di € 22.097,00.
La ricorrente si oppone per:
1- Carenza di motivazione
2- Sussistenza dell'Impresa familiare
Relativamente al primo motivo di ricorso la ricorrente fa presente che l'atto di accertamento è carente di motivazione,, Infatti la motivazione addotta dall'Agenzia delle Entrate per disconoscere l'esistenza di una impresa familiare con la propria figlia, Nominativo_1, risulta essere la seguente;
".....per il periodo d'imposta 2019, le parti hanno dichiarato un reddito di partecipazione del' familiare corrispondente ad un apporto del 49% agli utili della ditta lasciando così prefigurare: una suddivisione delle mansioni in maniera pressoché paritaria con la titolare…..”
Con la sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018,i Giudici della Corte di Cassazione hanno valorizzato l'esistenza di un orientamento, ormai consolidato e non più scalfibile, per cui In nome del diritto costituzionale ad un valido ed efficace contraddittorio con il contribuente, l'amministrazione deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico-giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria.
Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso la ricorrente, nel sottolineare l'illegittima inversione dell'onere della prova, fa presente che quant'anche il collaboratore familiare ha domicilio fiscale diverso da quello del titolare dell'impresa familiare, sia esso anche nel Regno Unito, ciò non è condizione necessaria e sufficiente per far venir meno l'apporto del collaboratore familiare all'impresa di famiglia, con un apporto di lavoro continuativo e prevalente, cosi come previsto dall'art. 5 del TUIR.
Da ultimo, la ricorrente segnala che l'avviso di accertamento di che trattasi riporta in maniera errata, tra l'altro, la richiesta di un maggiore contributo INPS per €. 8.277,00 in capo a Ricorrente_1. Ddetto importo deve essere stralciato in quanto la Dott.ssa Ricorrente_1, titolare della omonima farmacia, è iscritta all'Associazione_1 e non già all'INPS. I contributi 1NPS vengono versati dalla dott.ssa Ricorrente_1 in nome e per conto del proprio collaboratore familiare, Nominativo_1.
Con memoria depositata in data 11/07/2025 la ricorrente fa presente che con tale atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 546/1992, nomina come nuovo difensore, nel giudizio pendente dinanzi la
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza al n. r.g.r. 35/2025, l'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), iscritto all'albo degli avvocati del foro di Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 in Potenza alla Indirizzo_1 , il quale si riporta alle deduzioni e conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Con ulteriore memoria depositata in data 26/11/2025 il nuovo difensore nominato fa presente che la ricorrente ha svolto, nel periodo d'imposta 2019, le seguenti attività:
• Tenuta della prima nota;
• Tenuta della registrazione delle fatture attive e passive e collaborazione con il tenutario delle scritture contabili;
• Rapporti con i fornitori e contrattazione e formalizzazione ordinativi dei farmaci;
• Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei pagamenti e del ciclo passivo ed attivo finanziario.
Tanto è provato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle presenti memorie (Allegato n.
2, 3 e 4).
Pertanto si oppone per:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 231-BIS C.C. E DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 917/1986:
Natura effettiva e continuativa dell'apporto del collaboratore familiare.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale si è costituita in giudizio ed in merito al primo motivo di ricorso ha fatto presente che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicchè lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr. Cass. 13/05/2021 n. 12853,; Cass. 07/06/2022, n. 18187 Cass. 30/10/2019,
n. 27800)
L'ufficio ha operato la rettifica ai sensi dell'art. 39, 1, comma DPR n.600/1973 avvalendosi di una presunzione, ovvero ponendo quale presupposto la rilevazione di un fatto certo, la residenza della collaboratrice famigliare all'estero, dal quale desumere l'impossibilità di apportare la propria prestazione all'impresa famigliare in modo continuativo e soprattutto prevalente rispetto al proprio universo professionale.
L'impresa familiare è istituto disciplinato dall'art. 230-bis del Codice civile, che prevede che il reddito conseguito venga imputato nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa , art. 5 del Tuir, richiamando l'art. 230-bis del Codice civile.
Nel caso in esame, per il periodo d'imposta 2019, le parti dichiaravano un reddito di partecipazione del familiare di € 32.081,00 corrispondente ad un apporto (dichiarato) proporzionato al 49% degli utili della farmacia materna, lasciando così prefigurare una suddivisione delle mansioni in maniera pressoché paritaria con la titolare.
Da interrogazioni in Anagrafe Tributaria, emergeva che la figlia/ collaboratrice (Nominativo_1) sin dall' 08/01/2018 era iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e aveva trasferito la sua residenza nel Regno Unito, ove svolgeva presso un'azienda, la sua attività lavorativa di ingegnere, conseguendo un reddito di circa 29.166 sterline, pari a circa € 34.800,00 (cfr. P60 End of Year Certificate).
Il trasferimento nel Regno Unito in uno allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata presso una società inglese integravano presunzioni atte a sconfessare la sussistenza della conditio sine qua non per la costituzione dell'impresa famigliare, ovvero il conferimento da parte del collaboratore di un apporto prevalente e continuativo.
Nella sostanza, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che consentisse la valutazione in concreto della sussistenza dell'effettivo apporto della figlia alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione;
della prevalenza di siffatto apporto rispetto alle altre attività svolte dalla pretesa collaboratrice (ed in particolare con l'attività di ingegnere prestata all'estero); della sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla compatibilità di queste ultime con la distanza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari). Anzi, in punto di prevalenza, non può sottacersi che l'Ing. Nominativo_1 presta nel Regno Unito la sua attività di ingegnere alle dipendenze di una società inglese, dietro corrispettivo annuo di 29.166 sterline pari a circa 34.999,00 euro, retribuzione addirittura superiore al reddito da lavoro nell'impresa familiare.
L'Ufficio, preso atto dell'assenza del presupposto per il recupero ai fini Inps dei contributi previdenziali, ha proceduto in autotutela all'annullamento parziale dell'atto limitatamente all'importo dei contributi Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso, le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, le memorie illustrative a firma del nuovo difensore della ricorrente, depositate in data 26/11/2025, in via preliminare osserva che tali memorie contengono nuovi elementi di merito rispetto al ricorso principale depositato in data 24/01/2025, per cui le stesse dovevano essere presentate almeno 20 gg prima dell'udienza e quindi, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92, trattandosi di memorie aggiuntive e non illustrative, non possono contenere motivi aggiuntivi rispetto al contenuto del ricorso principale. Infatti, su tali memorie aggiuntive, l'Ufficio non ha contro dedotto su nessuna delle eccezioni in essa contenute.
Con riferimento al primo motivo di ricorso la Corte osserva che l'accertamento è motivato. Infatti contiene tutti gli elementi che hanno consentito alla ricorrente di opporre una valida difesa, Il riferimento al PVC della
Guardia di Finanza è stato regolarmente notificato e consegnato all'a ricorrente, per cui il contenuto dello stesso è ben noto e, come detto, ha consentito di approntare una idonea difesa. Pertanto tale motivo di impugnazione è del tutto infondato.
Nel merito del l'Impresa familiare la Corte osserva che, come è noto, l'attività nell'impresa familiare deve essere continuativa e prevalente e quindi non deve essere prestata in modo saltuario o occasionale, anche se non è incompatibile con lo svolgimento di un'altra attività lavorativa. (Cass. 21/12/2021, n. 40934)
Nel caso in questione la collaboratrice familiare, Nominativo_1, figlia della ricorrente, esercita l'attività di ingegnere a tempo pieno nel Regno Unito fin dall'anno 2018 e per tale attività consegue un reddito annuo pari a circa € 34.800,00, come dimostrato dall'Ufficio. Tale nuova situazione della collaboratrice familiare doveva essere recepita in un nuovo atto costitutivo dell'Impresa familiare, che, per contro è rimasto invariato rispetto a quello registrato in data 18/01/2011 nel quale la collaboratrice, Nominativo_1, era studentessa universitaria, atto che, tra l'altro avrebbe dovuto prevedere la nuova ridefinizione delle quote di ripartizione degli utili, che vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.
D'altronde la ricorrente non ha dimostrato come sia possibile che il collaboratore familiare residente nel
Regno Unito, ed occupato a tempo pieno in altra attività svolta in ore diurne, possa partecipare all'attività di farmacia predisponendo, ad esempio la tenuta del registro di prima nota cassa che consiste nel registrare cronologicamente tutte le operazioni di entrata e uscita di denaro (incassi, pagamenti, fatture, ecc.). Tutte attività che vengono svolte nelle ore diurne nelle quali, fatta eccezione dello scostamento di un'ora del fuso orario, la collaboratrice familiare è occupata in altra attività. Non sono state nemmeno offerte a questa Corte le prove circa l'utilizzo di software specifici o piattaforme informatiche che consentano un collegamento tra la collaboratrice familiare, residente nel Regno Unito, e l'Azienda della ricorrente, che possano dimostrare tale collaborazione a distanza.
Pertanto il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Preso atto che l'avviso di accertamento riporta la richiesta di un maggiore contributo INPS per €. 8.277,00 e che l'Ufficio ha proceduto, in autotutela, all'annullamento parziale dell'atto limitatamente all'importo dei contributi Inps, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1000,00 (mille/00 euro). Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il OR: Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI SQ SA, OR
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100425/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta all'Avviso di accertamento n PF TC301T100425-2024, notificato in data 4/11/2024 per l'anno di imposta 2019, per l'importo di € 22.097,00.
La ricorrente si oppone per:
1- Carenza di motivazione
2- Sussistenza dell'Impresa familiare
Relativamente al primo motivo di ricorso la ricorrente fa presente che l'atto di accertamento è carente di motivazione,, Infatti la motivazione addotta dall'Agenzia delle Entrate per disconoscere l'esistenza di una impresa familiare con la propria figlia, Nominativo_1, risulta essere la seguente;
".....per il periodo d'imposta 2019, le parti hanno dichiarato un reddito di partecipazione del' familiare corrispondente ad un apporto del 49% agli utili della ditta lasciando così prefigurare: una suddivisione delle mansioni in maniera pressoché paritaria con la titolare…..”
Con la sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018,i Giudici della Corte di Cassazione hanno valorizzato l'esistenza di un orientamento, ormai consolidato e non più scalfibile, per cui In nome del diritto costituzionale ad un valido ed efficace contraddittorio con il contribuente, l'amministrazione deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico-giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria.
Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso la ricorrente, nel sottolineare l'illegittima inversione dell'onere della prova, fa presente che quant'anche il collaboratore familiare ha domicilio fiscale diverso da quello del titolare dell'impresa familiare, sia esso anche nel Regno Unito, ciò non è condizione necessaria e sufficiente per far venir meno l'apporto del collaboratore familiare all'impresa di famiglia, con un apporto di lavoro continuativo e prevalente, cosi come previsto dall'art. 5 del TUIR.
Da ultimo, la ricorrente segnala che l'avviso di accertamento di che trattasi riporta in maniera errata, tra l'altro, la richiesta di un maggiore contributo INPS per €. 8.277,00 in capo a Ricorrente_1. Ddetto importo deve essere stralciato in quanto la Dott.ssa Ricorrente_1, titolare della omonima farmacia, è iscritta all'Associazione_1 e non già all'INPS. I contributi 1NPS vengono versati dalla dott.ssa Ricorrente_1 in nome e per conto del proprio collaboratore familiare, Nominativo_1.
Con memoria depositata in data 11/07/2025 la ricorrente fa presente che con tale atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 546/1992, nomina come nuovo difensore, nel giudizio pendente dinanzi la
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza al n. r.g.r. 35/2025, l'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), iscritto all'albo degli avvocati del foro di Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 in Potenza alla Indirizzo_1 , il quale si riporta alle deduzioni e conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Con ulteriore memoria depositata in data 26/11/2025 il nuovo difensore nominato fa presente che la ricorrente ha svolto, nel periodo d'imposta 2019, le seguenti attività:
• Tenuta della prima nota;
• Tenuta della registrazione delle fatture attive e passive e collaborazione con il tenutario delle scritture contabili;
• Rapporti con i fornitori e contrattazione e formalizzazione ordinativi dei farmaci;
• Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei pagamenti e del ciclo passivo ed attivo finanziario.
Tanto è provato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle presenti memorie (Allegato n.
2, 3 e 4).
Pertanto si oppone per:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 231-BIS C.C. E DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 917/1986:
Natura effettiva e continuativa dell'apporto del collaboratore familiare.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale si è costituita in giudizio ed in merito al primo motivo di ricorso ha fatto presente che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicchè lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr. Cass. 13/05/2021 n. 12853,; Cass. 07/06/2022, n. 18187 Cass. 30/10/2019,
n. 27800)
L'ufficio ha operato la rettifica ai sensi dell'art. 39, 1, comma DPR n.600/1973 avvalendosi di una presunzione, ovvero ponendo quale presupposto la rilevazione di un fatto certo, la residenza della collaboratrice famigliare all'estero, dal quale desumere l'impossibilità di apportare la propria prestazione all'impresa famigliare in modo continuativo e soprattutto prevalente rispetto al proprio universo professionale.
L'impresa familiare è istituto disciplinato dall'art. 230-bis del Codice civile, che prevede che il reddito conseguito venga imputato nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa , art. 5 del Tuir, richiamando l'art. 230-bis del Codice civile.
Nel caso in esame, per il periodo d'imposta 2019, le parti dichiaravano un reddito di partecipazione del familiare di € 32.081,00 corrispondente ad un apporto (dichiarato) proporzionato al 49% degli utili della farmacia materna, lasciando così prefigurare una suddivisione delle mansioni in maniera pressoché paritaria con la titolare.
Da interrogazioni in Anagrafe Tributaria, emergeva che la figlia/ collaboratrice (Nominativo_1) sin dall' 08/01/2018 era iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e aveva trasferito la sua residenza nel Regno Unito, ove svolgeva presso un'azienda, la sua attività lavorativa di ingegnere, conseguendo un reddito di circa 29.166 sterline, pari a circa € 34.800,00 (cfr. P60 End of Year Certificate).
Il trasferimento nel Regno Unito in uno allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata presso una società inglese integravano presunzioni atte a sconfessare la sussistenza della conditio sine qua non per la costituzione dell'impresa famigliare, ovvero il conferimento da parte del collaboratore di un apporto prevalente e continuativo.
Nella sostanza, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che consentisse la valutazione in concreto della sussistenza dell'effettivo apporto della figlia alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione;
della prevalenza di siffatto apporto rispetto alle altre attività svolte dalla pretesa collaboratrice (ed in particolare con l'attività di ingegnere prestata all'estero); della sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla compatibilità di queste ultime con la distanza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari). Anzi, in punto di prevalenza, non può sottacersi che l'Ing. Nominativo_1 presta nel Regno Unito la sua attività di ingegnere alle dipendenze di una società inglese, dietro corrispettivo annuo di 29.166 sterline pari a circa 34.999,00 euro, retribuzione addirittura superiore al reddito da lavoro nell'impresa familiare.
L'Ufficio, preso atto dell'assenza del presupposto per il recupero ai fini Inps dei contributi previdenziali, ha proceduto in autotutela all'annullamento parziale dell'atto limitatamente all'importo dei contributi Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso, le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, le memorie illustrative a firma del nuovo difensore della ricorrente, depositate in data 26/11/2025, in via preliminare osserva che tali memorie contengono nuovi elementi di merito rispetto al ricorso principale depositato in data 24/01/2025, per cui le stesse dovevano essere presentate almeno 20 gg prima dell'udienza e quindi, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92, trattandosi di memorie aggiuntive e non illustrative, non possono contenere motivi aggiuntivi rispetto al contenuto del ricorso principale. Infatti, su tali memorie aggiuntive, l'Ufficio non ha contro dedotto su nessuna delle eccezioni in essa contenute.
Con riferimento al primo motivo di ricorso la Corte osserva che l'accertamento è motivato. Infatti contiene tutti gli elementi che hanno consentito alla ricorrente di opporre una valida difesa, Il riferimento al PVC della
Guardia di Finanza è stato regolarmente notificato e consegnato all'a ricorrente, per cui il contenuto dello stesso è ben noto e, come detto, ha consentito di approntare una idonea difesa. Pertanto tale motivo di impugnazione è del tutto infondato.
Nel merito del l'Impresa familiare la Corte osserva che, come è noto, l'attività nell'impresa familiare deve essere continuativa e prevalente e quindi non deve essere prestata in modo saltuario o occasionale, anche se non è incompatibile con lo svolgimento di un'altra attività lavorativa. (Cass. 21/12/2021, n. 40934)
Nel caso in questione la collaboratrice familiare, Nominativo_1, figlia della ricorrente, esercita l'attività di ingegnere a tempo pieno nel Regno Unito fin dall'anno 2018 e per tale attività consegue un reddito annuo pari a circa € 34.800,00, come dimostrato dall'Ufficio. Tale nuova situazione della collaboratrice familiare doveva essere recepita in un nuovo atto costitutivo dell'Impresa familiare, che, per contro è rimasto invariato rispetto a quello registrato in data 18/01/2011 nel quale la collaboratrice, Nominativo_1, era studentessa universitaria, atto che, tra l'altro avrebbe dovuto prevedere la nuova ridefinizione delle quote di ripartizione degli utili, che vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.
D'altronde la ricorrente non ha dimostrato come sia possibile che il collaboratore familiare residente nel
Regno Unito, ed occupato a tempo pieno in altra attività svolta in ore diurne, possa partecipare all'attività di farmacia predisponendo, ad esempio la tenuta del registro di prima nota cassa che consiste nel registrare cronologicamente tutte le operazioni di entrata e uscita di denaro (incassi, pagamenti, fatture, ecc.). Tutte attività che vengono svolte nelle ore diurne nelle quali, fatta eccezione dello scostamento di un'ora del fuso orario, la collaboratrice familiare è occupata in altra attività. Non sono state nemmeno offerte a questa Corte le prove circa l'utilizzo di software specifici o piattaforme informatiche che consentano un collegamento tra la collaboratrice familiare, residente nel Regno Unito, e l'Azienda della ricorrente, che possano dimostrare tale collaborazione a distanza.
Pertanto il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Preso atto che l'avviso di accertamento riporta la richiesta di un maggiore contributo INPS per €. 8.277,00 e che l'Ufficio ha proceduto, in autotutela, all'annullamento parziale dell'atto limitatamente all'importo dei contributi Inps, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1000,00 (mille/00 euro). Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il OR: Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino