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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14536 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49848 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'8.5.2025
e vertente tra
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre
Orologi n. 10/E, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ranieri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Memeo per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 8
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
” proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. n. 4907 del 31.5.2022 dell'importo di euro 380.180,51 per omesso o parziale pagamento canoni e indennità.
Parte attrice esponeva di aver sottoscritto in data 31.10.2007 con l'”Istituto per il
Credito Sportivo” un contratto di mutuo per l'importo di euro 3.582.379,00 da destinare al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nel Comune di Roma, località Prati Verdi della
Bufalotta, via Casal Boccone, programma impianti sportivi del Comune, intervento parziale;
che in ordine alla restituzione del mutuo, il Comune rilasciava apposita fideiussione a favore dell'”Istituto per il Credito Sportivo”; che il mutuo di ICS era concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione
“Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” stipulata in data 11.10.2002, nonché dalle previsioni contenute nella delibera n. 177 di Giunta Comunale in data 1.4.2003, e nella delibera n. 164 del Consiglio Comunale in data 1.8.2003, che le parti dichiaravano prevalenti sulle pattuizioni contenute nel contratto e nel Capitolato, eventualmente in contrasto con le stesse;
che nel mutuo era stabilito che lo stesso sarebbe stato erogato “ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione approvato o variato secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del
C.O.N.I. ovvero mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, nella misura ed alle condizioni seguenti, con le modalità di cui alla citata Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. -C.O.N.I.” […] sino alla concorrenza della somma di Euro 3.403.260,05 […] su presentazione di stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, fatture e parcelle e/o idonea documentazione equivalente, dopo che la parte mutuataria avrà dimostrato pagina 2 di 8 di avere investito capitale proprio per complessivi Euro 188.546,54 [...] quale differenza di spesa non ammessa a finanziamento, con i tempi e con le modalità di cui alla Convenzione I.C.S. - CONI - COMUNE DI ROMA, e comunque dopo che la parte mutuataria avrà dimostrato di avere eseguito e spesato investimenti tali da consentire con l'erogazione del mutuo la totale realizzazione delle opere” (art. 2 del mutuo); che la Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” confermava che i finanziamenti sarebbero stati erogati in base a successivi Stati di
Avanzamento Lavori (S.A.L.) “debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e muniti del nulla osta della Commissione di Collaudo” nominata dal Comune di
Roma (art. 9, Convenzione), con la precisazione che “al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, nominata dall'Amministrazione Comunale” e che “per il collaudo delle opere si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici” (art. 10, Convenzione); di aver affidato l'incarico di eseguire le opere ad alla costituita da CP_2 [...]
, “ e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, per complessivi euro 2.500.000,00; di aver corrisposto
[...] all'impresa le somme relativi ai singoli e successivi S.A.L.; che in sede di VII
S.A.L. erano riscontrati dei vizi delle opere;
che l'impresa, invece di procedere alla eliminazione dei vizi denunciati, comunicava di interrompere i rapporti;
di aver intrapreso azioni giudiziarie contro la capofila “ ; che con nota Controparte_3
del 3.8.2011, stante l'avvenuta consegna delle certificazioni di conformità degli impianti di in esecuzione di accordo transattivo dell'aprile Controparte_3
2011, il Dipartimento Sport autorizzava l'utilizzo dei campi sportivi esterni;
che solo con nota del 24.10.2013, prot. n. 6441, trasmetteva il CP_1 certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'impianto, con un ritardo sull'attuazione del “business plan” di circa tre anni;
che nonostante le controversie in atto in merito ai lavori realizzati e del loro mancato collaudo e dunque della pagina 3 di 8 mancata e tardiva apertura del circolo sportivo, l'”Istituto per il Credito Sportivo” pretendeva dall'associazione attrice il pagamento delle rate semestrali di preammortamento successive al 31.12.2010; che vi era violazione da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo” e di degli obblighi di controllo CP_1
a loro carico previsti dall'art. 10) della Convenzione tra l'Istituto per il Credito
Sportivo, il CONI e il Comune di Roma, richiamato nel contratto di mutuo e nel
Capitolato del contratto di mutuo;
che con determinazione CP_1
dirigenziale del 12.6.2013 revocava la concessione dell'impianto sportivo, per effetto degli artt. 13) e 14) del Regolamento per gli Impianti Sportivi del Comune di Roma e dell'art. 12) della Convenzione tra Istituto per il Credito Sportivo, CONI
e Comune di Roma allegata al contratto di mutuo del 31 ottobre 2007, con intimazione all'immediato rilascio dell'immobile, revoca poi ribadita con provvedimento notificato in data 8.3.2017; che l'amministrazione intendeva concedere a terzi per sei anni l'impianto; che con l'atto di ingiunzione EA prot. n.
4907 del 31.5.2022, oggetto del presente giudizio, chiedeva a parte CP_1
attrice il pagamento della somma di euro 380.180,51, per asseriti insoluti da agosto
2019 ad aprile 2022, sempre sulla base di euro 129.459,60 annui, e che sussisteva inadempimento di da ravvisarsi nella mancata vigilanza sulla CP_1
regolare esecuzione delle opere e l'approvazione dei SAL emessi dalla ATI aggiudicataria dell'appalto, dai ritardi nel rilascio del certificato di collaudo, dall'anomalo andamento del rapporto concessorio, caratterizzato dalla emanazione di più provvedimenti di revoca della concessione, che la stessa amministrazione revocava e non metteva in esecuzione, e nell'imposizione di un canone concessorio e di un'indennità di occupazione del tutto fuori mercato, anche con disparità di trattamento rispetto ad altri impianti comunali in concessione.
Si costituiva evidenziando la infondatezza di tutti gli argomenti CP_1 dell'opposizione.
pagina 4 di 8 All'udienza dell'8.5.2025 l'attore-opponente precisava le conclusioni chiedendo, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e previa eventuale rideterminazione del canone concessorio, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, concludeva per il rigetto CP_1 dell'opposizione, per la condanna al pagamento della somma di euro 380.180,51, ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà accertato, oltre rivalutazione ed interessi, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordina alle eccezioni di inadempimento avanzate dalla “
[...]
”, nessuna rilevanza può essere data, ai Parte_1
fini che qui interessano, all'emanazione da parte dell'amministrazione di più provvedimenti di revoca della concessione, provvedimenti che la stessa amministrazione revocava e non metteva in esecuzione nel suo legittimo potere di autotutela e di riesame.
Per quanto riguarda, invece, l'omessa vigilanza sui lavori, con emissione di nulla osta al pagamento dei SAL da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo”, nonostante i vizi e i difetti delle opere, e lo stesso è da dirsi per il ritardo nel collaudo inevitabilmente collegato anche a tali vizi, parte attrice invoca la circostanza che l'intera esecuzione delle opere e l'emissione dei nullaosta al pagamento dei SAL da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo” sarebbero dovute avvenire sotto il controllo e la vigilanza della Commissione di collaud o nominata dall'Amministrazione Comunale, di cui agli artt. 9) e 10) della
Convenzione ICS, CONI e Comune di Roma dell'11.10.2002 e all'art. 8) del
Regolamento Impianti Sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 170 del 7 novembre 2002.
pagina 5 di 8 Ed invero, la Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” prevede che
“al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, nominata dall'Amministrazione Comunale”, convenzione cui sono indissolubilmente collegati sia la concessione che il contratto di mutuo, in quanti atti che mirano a realizzare uno scopo negoziale unico, vale a dire la costruzione di un impianto sportivo polivalente.
In particolare, ai sensi dell'art. 1) del contratto di mutuo, lo stesso “è altresì concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione
Comune di Roma - I.C.S.- C.O.N.I. stipulata in data 11 ottobre 2002, citata in premessa e già allegata al presente atto sotto la lettera 'C' per formarne parte integrante ed essenziale, le cui clausole le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare” e “in caso di discordanza tra la Convenzione Comune di Roma -
I.C.S.- C.O.N.I. ed il contratto, il foglio di sintesi ed il Capitolato di patti e condizioni generali, prevarranno comunque le pattuizioni contenute nella
Convenzione”.
Ne consegue, che, premesso che non sono contestati, oltre che documentati dai provvedimenti giurisdizionali in atti relativi al contenzioso tra parte attrice e la i vizi delle opere e gli inadempimenti della stessa con il capofila CP_2 CP_2
“ , se è vero che il controllo sull'andamento dell'appalto, in Controparte_3
base ai principi generali in materia di appalto di opere pubbliche, è a carico del committente e del direttore dei lavori, nella fattispecie tale controllo, ai sensi della Convenzione, spettava anche ad una apposita commissione di collaudo nominata dall'amministrazione comunale, poiché, diversamente ragionando, se si ritiene che il controllo sia a carico esclusivo del committente “
[...]
”, questa specifica previsione della Parte_1
Convenzione non avrebbe alcun senso.
pagina 6 di 8 Ne consegue che la mancata esecuzione delle opere, il ritardo nei collaudi e l'utilizzo parziale dell'impianto da parte della “
[...]
” sono imputabili anche, sotto il profilo Parte_1 dell'inesatto adempimento o del parziale inadempimento, a CP_1
Per altro aspetto, parte attrice contesta anche l'importo dei canoni richiesti, ovvero delle indennità di occupazione, pari per sorte capitale a complessivi euro
378.580,92 per trentacinque mensilità dal 2019 al 2022, in media euro
10.816,59 al mese (378.580,92 : 35 = 10.816,59), dunque determinati in base al canone di mercato come da disciplinare sottoscritto dalla parte attrice, senza che siano ravvisabili disparità di trattamento, con esclusione del canone in forma ridotta per l'intervenuta decadenza dalla concessione della quale non si discute in questa sede.
In definitiva, precisato che non risultano somme erogate in garanzia in favore di parte attrice e che le irregolarità eccepite a sua volta da quali CP_1 richiami al diverso soggetto “Roma Sport Out”, mancata trasmissione schede statistiche ed elenco dei lavoratori, si presentano generiche e non provate e, in ogni caso, appaiono del tutto marginali nell'ambito del rapporto sinallagmatico, accertato il parziale inadempimento di nel senso sopra precisato e CP_1
considerato che lo stesso non legittima, per assenza di proporzionalità, il mancato pagamento integrale del canone o dell'indennità di occupazione, la diminuzione nel godimento del bene da parte del concessionario per fatto imputabile anche parzialmente a legittima una proporzionale riduzione del canone, CP_1 ovvero dell'indennità di occupazione, di un terzo, per un importo complessivo dovuto dalla ” di euro Parte_1
252.387,28 (2/3 di euro 378.580,92 = 252.387,28), oltre interessi legali dalle singole scadenze trattandosi di debito di valuta, con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta portante un importo superiore.
pagina 7 di 8 Parte attrice, soccombente in punto di “an”, è tenuta ex art. 91, primo comma,
c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la riduzione dell'importo dovuto, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n. 4907 del 31.5.2022 dell'importo di euro 380.180,51; b) condanna la Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
di in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro CP_1
252.387,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
c) condanna la
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 9.980,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese processuali nella restante misura di un terzo.
Roma, 20.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49848 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'8.5.2025
e vertente tra
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre
Orologi n. 10/E, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ranieri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Memeo per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 8
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
” proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. n. 4907 del 31.5.2022 dell'importo di euro 380.180,51 per omesso o parziale pagamento canoni e indennità.
Parte attrice esponeva di aver sottoscritto in data 31.10.2007 con l'”Istituto per il
Credito Sportivo” un contratto di mutuo per l'importo di euro 3.582.379,00 da destinare al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nel Comune di Roma, località Prati Verdi della
Bufalotta, via Casal Boccone, programma impianti sportivi del Comune, intervento parziale;
che in ordine alla restituzione del mutuo, il Comune rilasciava apposita fideiussione a favore dell'”Istituto per il Credito Sportivo”; che il mutuo di ICS era concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione
“Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” stipulata in data 11.10.2002, nonché dalle previsioni contenute nella delibera n. 177 di Giunta Comunale in data 1.4.2003, e nella delibera n. 164 del Consiglio Comunale in data 1.8.2003, che le parti dichiaravano prevalenti sulle pattuizioni contenute nel contratto e nel Capitolato, eventualmente in contrasto con le stesse;
che nel mutuo era stabilito che lo stesso sarebbe stato erogato “ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione approvato o variato secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del
C.O.N.I. ovvero mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, nella misura ed alle condizioni seguenti, con le modalità di cui alla citata Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. -C.O.N.I.” […] sino alla concorrenza della somma di Euro 3.403.260,05 […] su presentazione di stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, fatture e parcelle e/o idonea documentazione equivalente, dopo che la parte mutuataria avrà dimostrato pagina 2 di 8 di avere investito capitale proprio per complessivi Euro 188.546,54 [...] quale differenza di spesa non ammessa a finanziamento, con i tempi e con le modalità di cui alla Convenzione I.C.S. - CONI - COMUNE DI ROMA, e comunque dopo che la parte mutuataria avrà dimostrato di avere eseguito e spesato investimenti tali da consentire con l'erogazione del mutuo la totale realizzazione delle opere” (art. 2 del mutuo); che la Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” confermava che i finanziamenti sarebbero stati erogati in base a successivi Stati di
Avanzamento Lavori (S.A.L.) “debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e muniti del nulla osta della Commissione di Collaudo” nominata dal Comune di
Roma (art. 9, Convenzione), con la precisazione che “al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, nominata dall'Amministrazione Comunale” e che “per il collaudo delle opere si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici” (art. 10, Convenzione); di aver affidato l'incarico di eseguire le opere ad alla costituita da CP_2 [...]
, “ e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, per complessivi euro 2.500.000,00; di aver corrisposto
[...] all'impresa le somme relativi ai singoli e successivi S.A.L.; che in sede di VII
S.A.L. erano riscontrati dei vizi delle opere;
che l'impresa, invece di procedere alla eliminazione dei vizi denunciati, comunicava di interrompere i rapporti;
di aver intrapreso azioni giudiziarie contro la capofila “ ; che con nota Controparte_3
del 3.8.2011, stante l'avvenuta consegna delle certificazioni di conformità degli impianti di in esecuzione di accordo transattivo dell'aprile Controparte_3
2011, il Dipartimento Sport autorizzava l'utilizzo dei campi sportivi esterni;
che solo con nota del 24.10.2013, prot. n. 6441, trasmetteva il CP_1 certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'impianto, con un ritardo sull'attuazione del “business plan” di circa tre anni;
che nonostante le controversie in atto in merito ai lavori realizzati e del loro mancato collaudo e dunque della pagina 3 di 8 mancata e tardiva apertura del circolo sportivo, l'”Istituto per il Credito Sportivo” pretendeva dall'associazione attrice il pagamento delle rate semestrali di preammortamento successive al 31.12.2010; che vi era violazione da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo” e di degli obblighi di controllo CP_1
a loro carico previsti dall'art. 10) della Convenzione tra l'Istituto per il Credito
Sportivo, il CONI e il Comune di Roma, richiamato nel contratto di mutuo e nel
Capitolato del contratto di mutuo;
che con determinazione CP_1
dirigenziale del 12.6.2013 revocava la concessione dell'impianto sportivo, per effetto degli artt. 13) e 14) del Regolamento per gli Impianti Sportivi del Comune di Roma e dell'art. 12) della Convenzione tra Istituto per il Credito Sportivo, CONI
e Comune di Roma allegata al contratto di mutuo del 31 ottobre 2007, con intimazione all'immediato rilascio dell'immobile, revoca poi ribadita con provvedimento notificato in data 8.3.2017; che l'amministrazione intendeva concedere a terzi per sei anni l'impianto; che con l'atto di ingiunzione EA prot. n.
4907 del 31.5.2022, oggetto del presente giudizio, chiedeva a parte CP_1
attrice il pagamento della somma di euro 380.180,51, per asseriti insoluti da agosto
2019 ad aprile 2022, sempre sulla base di euro 129.459,60 annui, e che sussisteva inadempimento di da ravvisarsi nella mancata vigilanza sulla CP_1
regolare esecuzione delle opere e l'approvazione dei SAL emessi dalla ATI aggiudicataria dell'appalto, dai ritardi nel rilascio del certificato di collaudo, dall'anomalo andamento del rapporto concessorio, caratterizzato dalla emanazione di più provvedimenti di revoca della concessione, che la stessa amministrazione revocava e non metteva in esecuzione, e nell'imposizione di un canone concessorio e di un'indennità di occupazione del tutto fuori mercato, anche con disparità di trattamento rispetto ad altri impianti comunali in concessione.
Si costituiva evidenziando la infondatezza di tutti gli argomenti CP_1 dell'opposizione.
pagina 4 di 8 All'udienza dell'8.5.2025 l'attore-opponente precisava le conclusioni chiedendo, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e previa eventuale rideterminazione del canone concessorio, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, concludeva per il rigetto CP_1 dell'opposizione, per la condanna al pagamento della somma di euro 380.180,51, ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà accertato, oltre rivalutazione ed interessi, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordina alle eccezioni di inadempimento avanzate dalla “
[...]
”, nessuna rilevanza può essere data, ai Parte_1
fini che qui interessano, all'emanazione da parte dell'amministrazione di più provvedimenti di revoca della concessione, provvedimenti che la stessa amministrazione revocava e non metteva in esecuzione nel suo legittimo potere di autotutela e di riesame.
Per quanto riguarda, invece, l'omessa vigilanza sui lavori, con emissione di nulla osta al pagamento dei SAL da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo”, nonostante i vizi e i difetti delle opere, e lo stesso è da dirsi per il ritardo nel collaudo inevitabilmente collegato anche a tali vizi, parte attrice invoca la circostanza che l'intera esecuzione delle opere e l'emissione dei nullaosta al pagamento dei SAL da parte dell'”Istituto per il Credito Sportivo” sarebbero dovute avvenire sotto il controllo e la vigilanza della Commissione di collaud o nominata dall'Amministrazione Comunale, di cui agli artt. 9) e 10) della
Convenzione ICS, CONI e Comune di Roma dell'11.10.2002 e all'art. 8) del
Regolamento Impianti Sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 170 del 7 novembre 2002.
pagina 5 di 8 Ed invero, la Convenzione “Comune di Roma - I.C.S. - C.O.N.I.” prevede che
“al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, nominata dall'Amministrazione Comunale”, convenzione cui sono indissolubilmente collegati sia la concessione che il contratto di mutuo, in quanti atti che mirano a realizzare uno scopo negoziale unico, vale a dire la costruzione di un impianto sportivo polivalente.
In particolare, ai sensi dell'art. 1) del contratto di mutuo, lo stesso “è altresì concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione
Comune di Roma - I.C.S.- C.O.N.I. stipulata in data 11 ottobre 2002, citata in premessa e già allegata al presente atto sotto la lettera 'C' per formarne parte integrante ed essenziale, le cui clausole le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare” e “in caso di discordanza tra la Convenzione Comune di Roma -
I.C.S.- C.O.N.I. ed il contratto, il foglio di sintesi ed il Capitolato di patti e condizioni generali, prevarranno comunque le pattuizioni contenute nella
Convenzione”.
Ne consegue, che, premesso che non sono contestati, oltre che documentati dai provvedimenti giurisdizionali in atti relativi al contenzioso tra parte attrice e la i vizi delle opere e gli inadempimenti della stessa con il capofila CP_2 CP_2
“ , se è vero che il controllo sull'andamento dell'appalto, in Controparte_3
base ai principi generali in materia di appalto di opere pubbliche, è a carico del committente e del direttore dei lavori, nella fattispecie tale controllo, ai sensi della Convenzione, spettava anche ad una apposita commissione di collaudo nominata dall'amministrazione comunale, poiché, diversamente ragionando, se si ritiene che il controllo sia a carico esclusivo del committente “
[...]
”, questa specifica previsione della Parte_1
Convenzione non avrebbe alcun senso.
pagina 6 di 8 Ne consegue che la mancata esecuzione delle opere, il ritardo nei collaudi e l'utilizzo parziale dell'impianto da parte della “
[...]
” sono imputabili anche, sotto il profilo Parte_1 dell'inesatto adempimento o del parziale inadempimento, a CP_1
Per altro aspetto, parte attrice contesta anche l'importo dei canoni richiesti, ovvero delle indennità di occupazione, pari per sorte capitale a complessivi euro
378.580,92 per trentacinque mensilità dal 2019 al 2022, in media euro
10.816,59 al mese (378.580,92 : 35 = 10.816,59), dunque determinati in base al canone di mercato come da disciplinare sottoscritto dalla parte attrice, senza che siano ravvisabili disparità di trattamento, con esclusione del canone in forma ridotta per l'intervenuta decadenza dalla concessione della quale non si discute in questa sede.
In definitiva, precisato che non risultano somme erogate in garanzia in favore di parte attrice e che le irregolarità eccepite a sua volta da quali CP_1 richiami al diverso soggetto “Roma Sport Out”, mancata trasmissione schede statistiche ed elenco dei lavoratori, si presentano generiche e non provate e, in ogni caso, appaiono del tutto marginali nell'ambito del rapporto sinallagmatico, accertato il parziale inadempimento di nel senso sopra precisato e CP_1
considerato che lo stesso non legittima, per assenza di proporzionalità, il mancato pagamento integrale del canone o dell'indennità di occupazione, la diminuzione nel godimento del bene da parte del concessionario per fatto imputabile anche parzialmente a legittima una proporzionale riduzione del canone, CP_1 ovvero dell'indennità di occupazione, di un terzo, per un importo complessivo dovuto dalla ” di euro Parte_1
252.387,28 (2/3 di euro 378.580,92 = 252.387,28), oltre interessi legali dalle singole scadenze trattandosi di debito di valuta, con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta portante un importo superiore.
pagina 7 di 8 Parte attrice, soccombente in punto di “an”, è tenuta ex art. 91, primo comma,
c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la riduzione dell'importo dovuto, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n. 4907 del 31.5.2022 dell'importo di euro 380.180,51; b) condanna la Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
di in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro CP_1
252.387,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
c) condanna la
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 9.980,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese processuali nella restante misura di un terzo.
Roma, 20.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8