Articolo 2 della Legge 6 agosto 1984, n. 584
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 settembre 1984
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 20 settembre 1984