Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 03/03/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. SE Colavecchio Consigliere dott. RC Smiroldo Consigliere - relatore dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa GI Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 8/A/2026 nei giudizi d’appello iscritti al n. 7037/R del Registro di Segreteria, proposti
- da TA MA e IT SE, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Cascio e Fernando Lo Voi
APPELLANTI PRINCIPALI
contro
- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;
- l’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana
- e nei confronti di NO LO, AN GI, CI RC e D’IC NT SI;
- dal Procuratore regionale per la Regione Siciliana
APPELLANTE INCIDENTALE
contro CI RC, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Di Lorenzo;
e nei confronti di D’IC NT SI, NO LO, TA MA, IT SE e AN GI;
- e da NO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni MO e SE MO;
APPELLANTE INCIDENTALE
contro la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;
- l’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, e nei confronti di TA MA, IT SE, AN GI, CI RC e D’IC NT SI.
per la riforma della sentenza n. 155/2025 del 29 gennaio 2025 – 27 maggio 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’odierna pubblica udienza del 12.02.2026, per gli appellanti principali TA e IT, l’avv. Fernando Lo Voi, anche in sostituzione dell’avv. Pietro Cascio; per l’appellante incidentale NO, l’avv.
Giovanni MO, anche in sostituzione dell’avv. SE MO; per CI RC, l’avv. Fernando Lo Voi in sostituzione dell’avv. Antonio Di Lorenzo, giusta delega orale; per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale dott.ssa MA Licastro.
Non costituiti né comparsi AN GI e D’IC NT
SI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la sentenza impugnata (155/2025) la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – ha accolto parzialmente la domanda della Procura, condannando i signori TA, NO e IT, in solido tra loro, al risarcimento del danno erariale, in favore di AGEA, quantificato in euro 106.345,00, pari all’ammontare del contributo concesso all’impresa agricola del Sig. CI RC, nell’ambito delle sottomisure 6.1 -“Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”) del PSR Sicilia 2014/2020.
È risultato – in base ai risultati di intercettazioni, suffragate da successive acquisizioni documentali - che i signori NO LO, TA MA, membri della commissione istituita all’interno dell’assessorato al fine di verificare “la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio auto-attribuito” e il funzionario IT SE, che, di fatto, li aveva coadiuvati, avevano supplito, in una logica di favoritismi, alle carenze inficianti la domanda presentata dal sig. CI. I predetti, infatti, avevano sostituito completamente la documentazione, provvedendo verosimilmente, alla distruzione di quella originariamente presentata. E’ risultato, inoltre, che nel corso dell’esame istruttorio, gli odierni appellanti avevano inserito documenti mancanti, sostituendone altri, rivelatisi incompleti o irregolari, violando in tal modo le regole sulla tempestiva della presentazione dell’istanza, con conseguente inammissibilità o irricevibilità delle domande, e quelle previste ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Con l’impugnata sentenza, respinte una serie di eccezioni preliminari di rito e di merito (prescrizione), la Sezione di primo grado, accertati i fatti e le condotte sopra descritti, in accoglimento parziale dell’atto introduttivo del giudizio, ha condannato NO LO, TA MA, IT SE in solido al pagamento nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 106.345,00 oltre accessori e respinto la richiesta di condanna proposta nei confronti di AN GI, CI RC e D’IC NT SI.
2.- Con appello principale, notificato in data 31.10.2025 a mezzo pec, e depositato in data 07.11.2025, i sig.rri TA e IT hanno chiesto la riforma dell’impugnata sentenza articolando i seguenti motivi d’appello.
2.1. Con il primo motivo gli odierni appellanti hanno escluso il ricorrere della loro responsabilità a titolo di dolo in quanto non provata né motivata.
S3condo la difesa è stata omessa ogni indicazione e valutazione dei presupposti di fatto e/o dei documenti sui quali si fonderebbe la qualificazione come doloso del comportamento asseritamente posto in essere dai ricorrenti. Non sarebbe sufficiente al riguardo il semplice richiamo alle contestazioni che sono state mosse in sede penale agli odierni appellanti in un processo che ancora non è definito e nel quale le intercettazioni ambientali sono state dichiarate inutilizzabili nei confronti di TA MA e IT SE.
La difesa ha, peraltro, sottolineato che dagli atti del procedimento penale non si evince alcun collegamento, anche solo astratto, tra il tecnico del CI (tale Bisulca, nemmeno citato in giudizio),
quest’ultimo, e i componenti la commissione, o anche il solo Sig. IT, il chè non consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali i funzionari dell’IPA e i componenti della sub commissione di valutazione, avrebbero dovuto agire, violando le regole del procedimento, con il doloso intento di favorire quell’istante (CI).
Quanto sopra, secondo la difesa, rende illegittima la sentenza e impone che la pretesa erariale venga rigettata o, comunque, dichiarata prescritta, ricorrendo nel caso in esame, al più, un’ipotesi di colpa.
Gli odierni appellanti, ha soggiunto la difesa, hanno certamente violato, dal punto di vista meramente formale, la procedura prevista dall’Avviso pubblico cui stavano dando attuazione, ma essi non lo hanno fatto per un interesse personale, tantomeno di tipo economico, escludendosi ogni ipotesi di dolo.
Essi hanno, infatti, consentito la sanatoria “preventiva” all’impresa CI mediante l’integrazione dei documenti errati o mancanti, anziché attraverso il più complicato procedimento di soccorso istruttorio, con la sola finalità di accelerare il procedimento, posto che la domanda dall’impresa CI avrebbe avuto diritto al contributo, nella misura erogata, sussistendone tutti i presupposti, come –
secondo la difesa – dimostra la sospensione da parte di AGEA dei pagamenti al AR in via cautelare fino all’importo contestato, e l’assenza di provvedimenti di revoca in autotutela del finanziamento.
Rispetto alle contestazioni basate su evidenze meramente formali della Procura EPPO(dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti alcuni terreni concessi in affitto/comodato all’istante; la dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del professionista relativa alla destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate dall’intervento; la mancanza della relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato afferente al fabbisogno energetico), secondo la difesa, i comportamenti posti in essere dagli appellanti in violazione della procedura sono consistiti solamente nella mancata formalizzazione delle acquisizioni documentali effettuate, ovvero sia nella mancata verbalizzazione delle ragioni che li hanno spinti ad attribuire un punteggio, anziché no. Ma null’altro.
Secondo la difesa, agli appellanti può essere addebitato solo ed esclusivamente di non avere attuato, per “inutile” superficialità e per negligenza, le giuste prassi in materia di procedimento amministrativo come disciplinate nel bando o ricavabili dalla normativa e dalla buona prassi in materia di soccorso istruttorio (cosa che avrebbe consentito al CI egualmente di ottenere l’ammissione in graduatoria, e di non lasciare spazi alle odierne contestazioni). Ma ciò è avvenuto nella consapevolezza che, comunque, la possibilità di fornire la documentazione conforme alle previsioni dell’Avviso era possibile per tutti. D’altro canto, sottolinea la difesa, né la Procura Europea né la Procura presso la Corte di Conti hanno evidenziato, nei propri atti, ulteriori e diverse irregolarità rispetto a quelle innanzi esaminate, circostanza questa che attesta in modo inequivocabile come la domanda del CI fosse adeguata e completa sotto ogni altro aspetto, come anche è certo, si ribadisce, che nessuna delle Autorità amministrative preposte al procedimento (Regione Siciliana e AGEA)
hanno adottato atti finalizzati alla revoca del decreto di finanziamento.
Le condotte contestate agli appellanti (mancata rilevazione di irregolarità documentali secondo le procedure previste dal bando e validazione di un punteggio), alla luce delle deduzioni di cui innanzi, non presentano i caratteri della fraudolenza e dell'intenzionalità del danno tipici del dolo, configurando al più negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni (vedi in tal senso la sent. Corte Conti, sez. III, 12/07/2024 n. 193; Corte Conti, Calabria, sez. reg. giurisd., 07/11/2012 n. 321; sent. Corte Conti, sez. I, 14/11/2011 n. 516).
In ragione di quanto innanzi, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità per dolo degli odierni appellanti, non ricorrendone i presupposti. La Corte di Conti in sede di appello dovrà rivalutare la condotta riqualificandola come caratterizzata da colpa, al più grave, con ogni conseguenza sulla decorrenza della prescrizione.
2.2. Col secondo motivo la difesa ha rieditato, infatti, l’eccezione di prescrizione proposta in primo grado.
Al riguardo la difesa ha escluso il ricorrere di un occultamento doloso del danno, comportante uno slittamento del termine iniziale della prescrizione alla data della sua scoperta, in quanto gli appellanti non hanno agito con dolo e non hanno, pertanto, occultato alcunché.
La violazione procedurale nella quale sono incorsi non ha inciso, né avrebbe potuto farlo, sulla possibilità della impresa CI di accedere al contributo.
Questo possedeva, secondo la difesa, tutti i requisiti previsti dall’Avviso: l’unico addebito che è possibile muovere agli appellanti è quello di avere consentito la sostituzione della documentazione formalmente errata e l’integrazione di quella mancante senza il rispetto delle regole procedurali previste in tali casi. Ma null’altro.
E questo tipo di comportamento integra la colpa, anche grave, ma non certo il dolo.
Per ciò stesso, la decorrenza del termine prescrizionale va fatta risalire alla commissione del fatto ritenuto illecito e, dunque, al momento della pubblicazione dell’elenco definitivo delle istanze ammesse, coincidente con il momento in cui è maturato il diritto del CI di ricevere il contributo alla stessa riconosciuto (vedi sul punto Cons.
Stato sent. n. 6499/2024), e cioè il 10/08/2018, giusta il D.D.G. n. 1910 del 10/08/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 31/08/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati.
Per quanto detto innanzi, in relazione al rilievo meramente colposo del comportamento posto in essere dagli appellanti, va dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, che va fatto coincidere, al più, con la avvenuta redazione dell’elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo (10/8/2018).
2.3. - Col terzo motivo la difesa ha eccepito l’insussistenza del nesso causale tra le condotte e il danno.
Sul piano causale, infatti, dagli atti emerge, secondo la difesa che anche in assenza di quei comportamenti, comunque il CI avrebbe avuto accesso al finanziamento per il quale aveva fatto istanza o a seguito dell’integrazione documentale e/o soccorso istruttorio, che era assolutamente concedibile, sia in analogia alle disposizioni in merito emanate dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, applicabili anche alla misura in esame (quantomeno per garantire l’uniformità di trattamento), sia in considerazione della materialità degli errori commessi dallo stesso CI, come innanzi evidenziati.
E’ evidente, secondo la difesa, che, al di là della incontestabile violazione delle regole procedurali poste a presidio del principio di trasparenza, gli odierni appellanti, con il loro comportamento, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza appellata non hanno contribuito, nemmeno in parte, e, comunque, scientemente a consentire l’erogazione di un contributo non dovuto.
2.4. - Col quarto motivo è stata affermata l’inesistenza del danno erariale.
Secondo la difesa gli odierni appellanti hanno inconsapevolmente
“favorito” l’esame della domanda del CI per mera disponibilità, privi di ogni interesse concreto e diretto sul suo esito.
La difesa rileva che l’impresa CI non ha subito nessun provvedimento di revoca o annullamento del decreto di finanziamento, tranne la sospensione cautelare della sua erogazione disposta nell’ambito del giudizio penale.
Tale evidenza documentale, peraltro, permette di contestare la quantificazione anche sotto il profilo dell’inesistenza, allo stato, di un danno a carico della P.A. per i comportamenti posti in essere dagli appellanti. Se è vero, infatti, che “[...] l’AGEA […] in via cautelare ha sospeso le ulteriori erogazioni in favore della ditta CI, fino all’importo contestato” (vedi pag. 34 della sentenza impugnata – doc.
A) è vero anche che la P.A. non ha effettuato nessun esborso per i comportamenti oggetto di causa, né deve procedere al recupero di quanto afferma essere stato illegittimamente riconosciuto.
D’altro canto, il fatto che la AGEA (e/o la Regione) non abbia “ancora recuperato le somme oggetto dell’erogazione contestata, limitandosi ad attuare la misura cautelare sopra indicata” non è fatto che può essere addebitato agli odierni appellanti, ma alla P.A. interessata.
In ragione di quanto innanzi, si deve concludere affermando che gli appellanti non hanno causato nessun danno all’ER e tanto meno nella misura determinata dalla sentenza.
2.5.- Col quinto motivo è stata lamentata la erronea la quantificazione del danno, l’omessa l’applicazione del potere riduttivo attesa la natura gravemente colposa della condotta e parziaria dell’obbligazione risarcitoria, nonché l’abnormità e la sproporzione del danno.
2.6. - La difesa ha così concluso chiedendo:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dagli appellanti non è qualificabile come connotato da dolo, ma al più da colpa; e per l’effetto
- Dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, da farsi coincidere con la pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo (10/8/2018);
- Dichiarare che non sussiste il nesso causale tra le condotte contestate e il danno erariale, atteso che l'impresa CI avrebbe comunque ottenuto il finanziamento;
- Dichiarare, comunque, che non si è prodotto nessun danno erariale, considerato che AGEA ha sospeso al CI l’erogazione di contributi in misura pari a quella del finanziamento per cui è causa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Rideterminare il quantum debeatur, anche applicando il potere riduttivo dell'addebito ex art. 52, comma 2 del R.D. 1214/1934, per i motivi tutti innanzi rappresentati.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Con atto del 22.01.2026, l’UPGS ha depositato le proprie conclusioni sull’appello principale chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio.
4.- Con appello incidentale notificato in data 29.12.2025 a mezzo pec, e depositato in pari data, il sig. LO NO ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza in accoglimento dei seguenti motivi.
4.1.- Col primo motivo è stata lamentata l’omessa motivazione in ordine alla mancanza di prova della condotta illecita attesa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulla cui base si fonda tutto l’impianto probatorio a sostegno della intervenuta condanna.
La difesa ha contestato, in particolare, la ritenuta utilizzabilità come prova delle mere trascrizioni delle suddette intercettazioni telefoniche e ambientali, senza che sia stato dato alla difesa la possibilità di accedere a quelle immagini, o di verificare l’intera attività di intercettazione.
Secondo la difesa, è evidente che la prova di quanto contestato dal requirente potrebbe essere fornita esclusivamente dalle registrazioni, però non prodotte in giudizio. Pertanto, l’intero impianto accusatorio risulterebbe sfornito di valida prova.
In ogni caso, l’intera attività d’intercettazione avrebbe dovuto essere acquisita al presente processo, come prescritto dall’art. 94 c.g.c.,
trattandosi di prove non nella disponibilità della parte privata ma certamente essenziali e necessarie per permettere un’adeguata difesa dell’odierno appellante e dunque per il rispetto del diritto garantito dall’art. 24 Cost.
4.2.- Col secondo motivo è stata eccepita l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato la liceità della condotta contestata.
La difesa, nel premettere che la condotta ascritta all’appellante IT consiste nella sostituzione dell’intero fascicolo, con il presunto accordo di tutti i membri della commissione, rileva che tali condotte sono conformi alla normativa di settore e al più generale istituto del c.d.
“soccorso istruttorio” previsto dall’art. 6, comma 1, della L. 241/90, in forza del quale il responsabile del procedimento (qui la commissione di valutazione) può (e deve) richiedere all’istante la documentazione integrativa e/o le informazioni ritenute necessarie al completamento delle attività istruttorie.
Pertanto, la commissione avrebbe ben potuto richiedere l’integrazione di tali documenti eventualmente mancanti in forma cartacea e non si comprende quale sarebbe stato lo scopo, ancora prima di iniziare la fase di verifica, dell’intera sostituzione di quello specifico fascicolo, che
– si ribadisce – non è spiegato come sarebbe stato identificato attraverso l’intercettazione ambientale (non disponibile agli atti).
L’asserita sostituzione inoltre è palesemente incoerente con la circostanza che poi la commissione, in sede di verifica, avrebbe rilevato l’assenza di svariati documenti (anche “essenziali”), nonché l’incompletezza di altri.
E non occorrono speciali spiegazioni per ritenere che, se la pratica fosse stata effettivamente sostituita (asseritamente per renderla conforme al bando), di certo non avrebbe dovuto contenere quelle incompletezze poi rilevate dalla commissione.
La difesa contesta che in giudizio non viene fornita alcuna prova della sostituzione attraverso un raffronto tra l’istanza on-line e i documenti cartacei presentati al CAA a supporto della stessa e, mancando tale verifica, si affida la prova della sostituzione al mero “racconto” dei fatti fondato sull’inverosimile capacità delle intercettazioni ambientali di identificare lo specifico fascicolo sostituito.
In ordine, poi, alla mancanza di documenti essenziali (DSAN riguardanti dei terreni concessi in affitto/comodato all’istante), rileva la difesa che la commissione era in possesso di tutta la documentazione relativa alla pratica e che l’azienda sarebbe ricaduta nel territorio di AN, ciò risultando dal PSA (e nella documentazione depositata al CAA), dove sono stati indicati i dati catastali delle particelle interessate e gli interventi previsti su dette particelle.
Pertanto, la documentazione attestante l’impegno dei proprietari a cedere l’azienda in affitto/comodato al giovane insediante era presente ma al più incompleta per la parte attinente al Comune di AN;
dichiarazione incompleta e, quindi, integrabile anche in una fase successiva.
Inoltre, non è verificabile alcuna irregolarità nell’assegnazione degli otto punti in quanto il progetto è certamente ricadente in zona montana.
La commissione ha ricavato dai dati contenuti nel PSA (allegato all’istanza) la circostanza che l’azienda oggetto di futuro insediamento ricadesse in parte nel Comune di AN.
Infatti, dalla delimitazione delle zone svantaggiate, di cui alla direttiva CEE n. 268/75, si ricava che il territorio di AN risulta essere interamente svantaggiato, mentre il territorio di Monreale risulta svantaggiato solo in parte.
La parte del territorio ricadente nel Comune di Monreale classificata come “interamente svantaggiata” corrisponde tra l’altro ai Fogli di Mappa 130, 131, 154 e 171, cioè proprio ai fogli di mappa in cui ricadevano le particelle dei terreni su cui era previsto l’insediamento del giovane imprenditore.
Pertanto, la pratica in questione riguardava interventi rientranti interamente in area svantaggiata, sia nel Comune di Monreale, sia nel Comune di AN.
In ordine alla contestata mancanza del documento DSAN di impegno di cessione patrimonio zootecnico, va rilevato che certamente la sua assenza non poteva determinare l’irricevibilità dell’istanza ma, semmai, la sua integrazione nella fase successiva di istruttoria tecnicoamministrativa.
Va ulteriormente precisato, infine, che la diversità di comportamento della commissione in relazione alla già menzionata DSAN sul patrimonio zootecnico, va ricercata nel fatto che il PSR 2014/2020 nonché la misura 4.1 collegata, non prevedessero l’acquisto di bestiame ed il relativo finanziamento, ritenendola spesa non ammissibile.
Inoltre, tale dichiarazione non era espressamente prevista dalle disposizioni della misura 6.1.
La difesa contesta ulteriormente l’assenza, tra i documenti allegati alla domanda di aiuto, dell’estratto di mappa catastale dei terreni in cui avrebbero dovuto essere realizzati gli interventi (asseritamente integrati a posteriori dai tecnici) e che, in ogni caso, esso sarebbe stato comunque viziato in quanto pur riportando la data dell’11.09.2017, la data di rilascio da parte della Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Provinciale, stampata sull’estratto, è quella del 01.12.2017, quindi successiva alla data di presentazione on line della domanda di aiuto
(18.10.2017).
In ordine alla necessità dell’estratto di mappa catastale dei terreni, dalla documentazione acquisita dalla P.G. risulta che l’estratto di mappa in questione relativo alle particelle ricadenti in Agro del Comune di AN in realtà sia già contenuto nell’elaborato progettuale relativo al fabbricato da ristrutturare come punto vendita, ivi compreso lo stralcio della cartografia 1: 25.000.
Inoltre, del documento acquisito dalla P.G. il 14.02.2019 non si trova traccia nella documentazione cui fa riferimento l’atto di citazione.
Per quanto riguarda, invece, la problematica della difformità tra la data dell’11.09.2017 riportata dal tecnico nell’elaborato, quella del 1°
dicembre 2017 riportata nel documento della Direzione Provinciale di Palermo e la data di presentazione on line del 18.10.2017, non è stata presa in considerazione la circostanza che la presentazione del cartaceo presso l’ufficio competente era fissata al 15.01.2018.
Pertanto, la commissione ha ritenuto correttamente che tale circostanza non determinasse l’irricevibilità/inammissibilità della domanda.
Nel caso in esame l’estratto di mappa era esistente anche prima della data del 18.01.2017 e la data successiva – secondo la difesa - è frutto di una ristampa del tecnico nella fase di deposito del cartaceo entro la data del 15.01.2018.
In ordine alla mancanza della relazione sul fabbisogno energetico aziendale (documento essenziale ai fini del punteggio), la commissione ha ritenuto che per gli impianti inferiori a 20 kW fosse sufficiente la descrizione dei lavori nel PSA, esistente nell’elaborato.
Inoltre, per l’attribuzione del punteggio deve essere soddisfatto il seguente parametro: il costo dell’impianto deve essere almeno il 5%
dell’importo complessivo del progetto e correttamente la commissione ha riportato nel verbale la documentazione comprovante il possesso del requisito.
In ogni caso, le disposizioni specifiche della Misura 4.1 di cui al D.D.G.
n. 6470 del 24.10.2016 (misura collegata nel caso in esame alla Misura 6.1), non annovera la già menzionata relazione sul fabbisogno energetico aziendale tra la “documentazione essenziale” da allegare all’istanza a pena di esclusione.
La difesa contesta, inoltre, la mancanza della destinazione urbanistica operata nella dichiarazione del tecnico relativa alle particelle dei terreni di AN.
Invero, osserva la difesa, la misura 4.1 all’art. 16.3.3, tra la documentazione essenziale indica la dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del professionista relativa alla destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento.
Ciò però non significa – sempre secondo la difesa - che fosse necessaria l’elencazione delle particelle e dei Comuni interessati in quanto il tecnico nel PSA aveva già indicato con dovizia di particolari il comune di appartenenza, numero del foglio di mappa, numero delle particelle e relative superfici destinate all’intervento.
Inoltre, le disposizioni della misura 4.1, all’art. 16.3.5: documentazione essenziale da presentare perentoriamente entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, prevede che il beneficiario entro 90 giorni debba presentare comunque il certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento, qualora non comprese in altra documentazione.
4.3.- Col terzo motivo la difesa dell’appellante incidentale ha escluso il ricorrere del dolo per mancanza di prova della volontà dell’evento dannoso.
Nel richiamare quanto eccepito in ordine all’inesistenza della prova sulla condotta, ha rilevato che l’imputazione soggettiva sub specie di dolo è implicitamente desunta soltanto dalla richiesta di condanna solidale.
Come è evidente, è onere della parte attrice allegare e documentare anche l’elemento soggettivo della condotta, con la evidente conseguenza che l’accertamento contenuto nella sentenza supplisce a tale originaria carenza della domanda, andando oltre le prospettazioni della Procura attrice e assumendo come provato un elemento neppure allegato.
4.4.- Col quarto motivo è stato lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo, non essendo stato provato in alcun modo il dolo dell’appellante incidentale.
La difesa richiama sul punto i precedenti di carriera dell’NO immuni da qualsiasi censura.
4.5.- La difesa NO ha concluso chiedendo di accogliere il presente atto di appello e annullare e/o riformare la sentenza impugnata, respingendo tutte le domande formulate in primo grado dalla Procura Regionale;
- in linea subordinata, limitare il risarcimento del danno mediante ricorso al potere di riduzione e attraverso l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
5.- Con atto del 23.01.2026 la Procura ha rassegnato le proprie conclusioni sull’appello incidentale chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio
6.- Con appello incidentale notificato in data 19.12.2025 a mezzo pec, e depositato in pari data la Procura regionale per la Regione Siciliana ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del percettore sig. CI, in accoglimento dei seguenti motivi.
6.1.- Col primo motivo la Procura ha contestato l’erronea affermazione dell’assenza di obblighi restitutori in capo al percettore in ragione delle condotte fraudolente realizzate da terzi. Con riferimento al percettore estraneo al disegno illecito, infatti, l’impugnata pronuncia ha affermato che, in mancanza di prova circa il fatto che il CI era consapevole dello schema fraudolento, non possa essere invocata
“alcuna responsabilità di tipo oggettivo nella qualità di beneficiario del contributo ottenuto indebitamente”.
Illustrati ampiamente i fondamenti normativi eurounitari dell’obbligo restitutorio, e la connessione con lobbligo restitutorio del percettore estraneo alla condotta fraudolenta, in virtù dell’interpretazione giurisprudenziale dell’istituto della confisca previsto dall’art. 240 c.p., il Pubblico ministero appellante incidentale ha concluso che il sig.
AR ha utilizzato il profitto dell’attività illecita dei terzi ed è quindi soggetto all’obbligo restitutorio.
Sempre invocando precedenti in materia di confisca penale (Cass.
pen. n. 3792 del 2001), la Procura ha precisato che il CI avrebbe dovuto vigilare sull’operato dei tecnici.
Da quanto sopra consegue, secondo la Procura, che l’affermata incompatibilità per l’ordinamento interno tra assenza di concorso nel reato e conseguenze patrimoniali pregiudizievoli non sussiste in quanto anche il terzo estraneo al reato può subire le conseguenze patrimoniali dello stesso.
Non a caso nel procedimento penale il sig. AR ha subito il sequestro preventivo ex art. 321 cpp dei contributi ricevuti, pur non essendo mai stata neppure indagato nel processo penale.
6.2.- Col secondo motivo d’appello incidentale la Procura reputa l’impugnata pronuncia meritevole di riforma in quanto ha escluso la responsabilità del sig. AR per lo spostamento patrimoniale privo di causa, senza tenere conto delle più recenti conclusioni giurisprudenziali in tema di concentrazione delle tutele e rapporto tra rimedio restitutorio e azione di responsabilità.
La Procura ha osservato che quanto statuito dall’impugnata pronuncia appare contraddittorio: da un lato afferma che il contributo è stato ottenuto in ragione di condotte fraudolente, ancorché di terzi; dall’altro non condanna il percettore alla restituzione di quanto percepito e ciò, non già sulla base dell’eventuale difetto di giurisdizione, ma di una valutazione di merito di assenza di obblighi sul punto.
Sul punto la Procura ha ritenuto che se il contributo non fosse dovuto in quanto ottenuto grazie alla condotta illecita di terzi, in assenza di una responsabilità amministrativa del percettore, quest’ultimo comunque sarebbe tenuto alla restituzione di quanto sine causa detenuto.
L’azione di arricchimento ha carattere residuale e può essere esercitata solo allorché non esista altra azione, quale ad esempio nella vicenda in discorso l’azione risarcitoria: ne consegue che solo la previa esclusione dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave si può consentire alla Procura di far valere il rimedio restitutorio, richiamando sul punto SU n. 33954 del 2023.
La Procura ritiene che il giudice di primo grado, ritenuti insussistenti i presupposti dell’azione principale risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, viene in soccorso dell’attore allorquando la condotta controversa non si caratterizza per l’elemento soggettivo.
Ciò anche in applicazione del principio di concentrazione delle tutele derivante dagli artt. 24 e 111 Costituzione, secondo cui “la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse” (Cass., SS.UU. civ.,
1413/2019).
Diversamente qualora il giudice comunque avesse ritenuto insussistente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda subordinata declinando la propria giurisdizione ed indicando il giudice fornito di giurisdizione ex art. 17, c.g.c. e non già, come ha fatto, pronunciandosi nel merito anche della domanda subordinata.
Alla luce dell’importanza e della complessità della questione di cui al presente paragrafo, non a caso oggetto di una recentissima pronuncia delle SS.UU della Cassazione e di una appena successiva ordinanza con la quale vengono rimesse sempre alla SS.UU. ulteriori questioni, si fa istanza alla Sezione di voler deferire alle Sezioni Riunite di questa Corte la questione di massima relativa ai rapporti tra azione risarcitoria e azione di arricchimento senza causa nell’ambito del processo contabile, anche alla luce del principio costituzionale di concentrazione delle tutele.
6.3.- La Procura ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza con conseguente condanna al risarcimento del danno di euro 106.345,00 in favore dell’AGEA derivante dall’indebita percezione di contributi unionali da parte del sig. RC CI a titolo di dolo per i fatti di cui al presente giudizio, o in via subordinata, per avere con colpa grave e comunque sine titulo percepito contributi unionali per mezzo della condotta fraudolenta di terzi, oltre rivalutazione ed interessi legali nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
In via subordinata ha chiesto di voler disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché chiarisca se l’obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito della presentazione di documentazione mendace si estenda anche ai percettori i quali, pur non avendo direttamente presentato prove false o comunque omesso di fornire le necessarie informazioni, hanno tratto beneficio dalla condotta fraudolenta altrui.
In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui venga insussistente la giurisdizione del giudice contabile in relazione all’azione sussidiaria di ripetizione dell’indebito/arricchimento senza causa, ha chiesto voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile con indicazione del giudice provvisto di giurisdizione.
7.- Con memoria del 12.01.2026 si è costituito il sig. AR chiedendo il rigetto dell’appello incidentale della Procura per la Regione Siciliana, rilevando in primo luogo l’Inammissibilità della domanda di indebito arricchimento o arricchimento senza causa perché nuova e non prospettata in promo grado.
In secondo luogo, ha eccepito l’insussistenza della condotta materiale e quindi del dolo o della colpa grave.
Sull’obbligo restitutorio, la difesa ha richiamato il principio di integrità dei pagamenti e il meccanismo di recupero delle somme eventualmente indebite esclusivamente da parte dell’Ente pagatore
AGEA.
Inoltre, la difesa AR ha stigmatizzato la superficialità della richiesta di condanna a fronte della già avviata azione di recupero amministrativo.
Infatti ha chiarito la difesa l'AGEA ha provveduto proprio in esecuzione di disposizioni nazionali ed europee sospendere i pagamenti destinati al sig. AR e a trattenere ulteriori somme legittimamente spettanti alla stessa in virtù di altre misure di finanziamento non coinvolte in alcun procedimento penale in attesa delle determinazioni dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione siciliana sino all'importo erogato in altri termini il sig. AR ha già restituito mediante provvedimento compensativo forzoso in via cautelare le somme oggetto del presente procedimento.
Ha contestato, quindi, la sussistenza di un obbligo di restituzione attivabile dinanzi al giudice contabile.
La difesa ha contestato, infine, la Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'unione europea. La richiesta è superflua in quanto l'obbligo restitutorio per il beneficiario non dolosamente o colposamente coinvolto negli artifici altrui e già sussistente nell'ordinamento.
8.- Alla pubblica udienza del 12.02.2026, l’avvocato Fernando Lo Voi, per i sigg.ri TA e NO ha riassunto e confermato le argomentazioni e confermato le richieste di riforma formulate nell’atto d’appello, sottolineando come in realtà l’unico esborso attuale è pari ad euro 24.000,00, attesa la sospensione cautelare dei pagamenti dell’altra tranche di finanziamento da parte di EA.
L’avvocato Giovanni MO, che si è rimesso alle argomentazioni scritte e ha richiamato, poi, l’attenzione sulle novità introdotte dalla recente riforma, evidenziando che, per effetto della novella intervenuta sull’art.1 della legge n. 20/1994, il legislatore ha delimitato la responsabilità al dolo in fattispecie ben determinate. A prescindere dalla qualificazione operata dalla sentenza impugnata, il dolo implica la prova rigorosa della volontà dell’evento, che sarebbe invece assente nella fattispecie in esame. Pone, ancora, l’accento sull’incidenza della riforma sui giudizi in corso, sussistendo i presupposti perché la causa sia rimessa al primo grado. Richiama in ogni caso l’ordinanza n. 5/2026 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Catanzaro, che ha rimesso la causa sul ruolo, al fine di sollecitare il contraddittorio tra le parti in ordine alle refluenze della riforma sul giudizio pendente; viene acquisita tale ordinanza.
Il Presidente cede la parola al Pubblico Ministero, che richiama le pronunce con le quali il Collegio, in vicende analoghe, ha confermato la responsabilità degli appellanti; si oppone, pertanto, alla rimessione al primo giudice in virtù delle evidenze documentali, anche alla luce della nozione restrittiva di dolo sopra richiamata.
Conclusa la discussione, la causa è passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio, rilevato che gli appelli in epigrafe sono proposti avverso la medesima sentenza, ne dispone la riunione, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c.
1.1.- In via preliminare, il Collegio rileva il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza nei confronti degli intimati AN e D’MI, non essendo stati impugnati da alcuno i capi della sentenza che li riguardano e che avevano rigettato la domanda formulata nei loro confronti in primo grado.
1.2.- Sempre in via preliminare, ed in rito, il Collegio è chiamato a scrutinare l’istanza della difesa NO che, attesa l’incidenza della riforma sui giudizi in corso, ha ritenuto sussistano i presupposti perché la causa sia rimessa al primo grado, richiamando al riguardo l’ordinanza n. 5/2026 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Catanzaro, che ha rimesso la causa sul ruolo, al fine di sollecitare il contraddittorio tra le parti in ordine alle refluenze della riforma sul giudizio pendente.
A tal fine, il Collegio considera necessario verificare i termini di applicabilità ai fatti del presente giudizio delle norme introdotte dall’art.
1, c. 1, lett. a) della l.n. 1 del 2026, entrata in vigore il 22.01.2026, in ordine alla quale le parti hanno esercitato il loro diritto al contraddittorio banco iudicis.
Con l’intervento in esame il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni (sulla nozione di colpa grave, sull’estensione della scusante degli atti ammessi a controllo preventivo, sulla incidenza del concorso dell’amministrazione nella produzione del danno ai fini della sua liquidazione, sull’introduzione della nuova disciplina del c.d. potere riduttivo, sull’esordio della prescrizione, sull’obbligatorietà dell’assicurazione a copertura dei danni erariali e del connesso litisconsorzio necessario dell’assicuratore nel processo contabile di responsabilità) che hanno novellato l’art. 1 della l.n. 20 del 1994 e s.m.i., incidendo significativamente sulla struttura della responsabilità amministrativa.
L’art. 6 della l.n. 1 del 2026 ha previsto che le predette disposizioni trovino applicazione “ai procedimenti ed ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta, come detto, in data 22.01.2026.
L’art. 6 della l.n. 1 del 2026 pare potersi inquadrare nell’ambito delle disposizioni di diritto transitorio, che costituiscono - come chiarito da SSRR in sede giurisdizionale, con la sent. n. 31 del 2018 - norme particolari poste in chiusura di specifiche riforme legislative. Esse sono dettate espressamente dal legislatore per individuare i casi in cui la nuova norma opera retroattivamente, oppure la vecchia norma opera ultrattivamente, al fine di dirimere le antinomie che si verificano nel passaggio dalla legge precedente alla legge successiva. Attesa la loro finalità, le norme transitorie sono destinate ad avere una vigenza necessariamente limitata nel tempo.
Sono, invece, disposizioni di diritto intertemporale le norme o i principi generali volti a comporre le antinomie temporali tra le leggi e a determinare in concreto la norma applicabile nel conflitto tra legge precedente e legge sopravvenuta, destinate ad operare permanentemente, salvo deroghe ad opera di leggi successive.
È bene sottolineare, inoltre, che tra le norme di diritto intertemporale e quelle di diritto transitorio esiste un rapporto di specialità a favore delle seconde; la norma di diritto intertemporale rappresenta, come appena evidenziato, la disciplina generale, cui l’interprete farà ricorso in assenza di una norma di diritto transitorio.
Ciò posto, con riferimento al presente giudizio, Collegio ritiene che l’attuale fase processuale di pendenza del giudizio consenta, ai sensi dell’art. 6 della l.n. 1 del 2026, l’applicazione delle regole contenute nella novella.
E tuttavia, va subito precisato, al riguardo, che – in assenza di una disciplina transitoria che regoli la dimensione d’applicazione processuale delle norme in parola – l’impiego della nuova disciplina sostanziale dovrà coordinarsi, in ossequio al principio costituzionale del ‘giusto processo regolato dalla legge’ (art. 111, c. 1, Cost.), con la disciplina processuale specifica del grado nel quale la novella viene in rilievo.
Nel caso in esame, trattandosi di grado d’appello, in primo luogo è bene sottolineare che non costituisce precedente in termini l’ordinanza n. 5/2026 della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, trattandosi di ordinanza emessa in primo grado.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’applicazione delle regole introdotte con la novella dell’art. 1, l.n. 20 del 1994 e s.m.i. incontrerà non soltanto i limiti conformativi dell’effetto devolutivo dell’appello (art. 190, c.g.c.) e delle preclusioni assertive e deduttive previsti dagli artt. 193 – 195 del c.g.c., ma anche i limiti fissati dalla disciplina delle ipotesi di rinvio al primo giudice posta dall’art. 199, c.g.c. che non prevede l’ipotesi dello ius superveniens tra quelle di rinvio al primo giudice.
In tale prospettiva, non può essere accolta l’istanza di regressione del giudizio al primo grado, formulata dalla difesa NO, in quanto ipotesi non prevista dall’art. 199 c.g.c.
1.3.- Concludendo l’esame delle questioni di carattere preliminare, ma nel merito, occorre scrutinare l’eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità erariale riproposta dalla difesa IT – TA con il loro secondo motivo d’appello, sul rilievo dell’avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, da farsi coincidere con la pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo (13/12/2018).
L’eccezione è infondata e va respinta.
E’ appena il caso di sottolineare preliminarmente l’irrilevanza, ai fini del decidere, della nuova formulazione dell’art. 1, c. 2 della l.n. 20 del 1994, a mente del quale ora “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione ,
dalla data della sua scoperta.”.
Ed infatti, anche nel caso in cui la norma novellata, che pur si limita a escludere la rilevanza della ‘conoscenza’ del danno ai fini dell’esordio del termine prescrizionale, si interpretasse nel senso di eliminare qualsiasi rilievo anche alla ‘conoscibilità’ secondo l’ordinaria diligenza del danno da parte del danneggiato (amministrazione o PR), nel caso in esame – come si vedrà - il termine d’esordio della prescrizione è individuato in ragione del momento dell’effettivo depuaperamento dell’ente, rimanendo irrilevante il momento della conoscenza, o di conoscibilità, del danno. Peraltro, l’occultamento doloso del danno accertato nell’impugnata sentenza è fondato – come si vedrà - sulla prova dell’esistenza di condotte attive (sostituzione dei preventivi;
distruzione della documentazione originaria, ritenuta inidonea) che integrano i presupposti di fatto per l’affermazione dell’occultamento doloso anche nella novellata formulazione dell’art. 1, c. 2, della l.n. 20 del 1994 e s.m.i.
Ciò posto, il Collegio osserva che, con riferimento al termine d’esordio della prescrizione, è possibile dare continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte che lo identifica nel momento in cui avviene l’effettiva diminuzione patrimoniale a danno dell’ente pubblico che, nel caso in esame, decorrere da ciascuna data di accredito al CI dei contributi illecitamente erogati, il più risalente dei quali risale al giorno 27.12.2019.
Ciò posto, atteso che il contestuale invito a dedurre, contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 68 del c.g.c, è stato regolarmente notificato in data 22.01.2024 alla sig.a TA ed in data 23.01.2024 al sig. IT, deve rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione –
che, con riferimento alla data del 27.12.2019, sarebbe spirato in data 27.12.2024 – è stato regolarmente interrotto ai sensi dell’art. 66 c.g.c.
in data 22.01.2024 (NO/TA) e 23.01.2024 (IT), ossia prima dello spirare del quinquennio prescrizionale (27.12.2024), con conseguente piena tempestività dell’azione erariale.
Correttamente, peraltro, il Collegio di primo grado ha rilevato, con motivazioni che, ai sensi dell’art. 39, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17, c.1, N.
di a. del c.g.c., il Collegio intende far proprie e confermare, come le condotte imputabili agli odierni appellanti – illecita sostituzione di documenti necessari all’ammissibilità della domanda e attribuzione di punteggio non spettante – costituiscano modalità idonee non soltanto, come si dirà, a far conseguire un contributo non dovuto, ma anche a mascherare la natura illecita – e quindi dannosa - dell’attribuzione.
Il mancato utilizzo delle ordinarie forme procedimentali costituisce, inoltre, a giudizio del Collegio, un ulteriore sicuro indice della natura dolosa dell’occultamento, che si aggiunge alla rilevanza penale delle condotte contestate agli odierni appellanti.
Per quanto precede, pertanto, l’eccezione di prescrizione si rivela infondata e va respinta.
2.- Nel merito, il Collegio ritiene che la decisione impugnata meriti conferma con riferimento ai capi che concernono l’affermazione della responsabilità dolosa e solidale dei sig.ri IT, TA e NO.
L’affermazione della loro responsabilità deriva, in primo luogo, dall’aver sostituito occultamente la domanda del sig. RC CI, il cui originale, unitamente ai documenti originariamente presentati, non è stato possibile reperire, verosimilmente perché ‘buttati’ (cfr.
dichiarazioni del IT a pag. 611 dell’ordinanza n. 647 del 2022 del Tribunale di Termini Imerese).
Inoltre, le prove hanno dimostrato che gli odierni appellanti hanno illecitamente integrato, con inserimenti successivi, la documentazione rilevata come mancante al momento della verifica dei requisiti di tempestività, ricevibilità ed ammissibilità.
Le descritte condotte, poste in essere dai sig.ri IT, TA e NO in violazione patente di specifici obblighi di servizio di fonte normativa e derivanti da precise prescrizioni dei bandi di gara, hanno consentito un’illecita erogazione di risorse pubbliche a favore di un soggetto – il sig. CI – che non ne aveva diritto, con conseguente danno erariale.
2.1. – Sul piano probatorio, Collegio ritiene di poter far proprie, ai sensi dell’art. 39, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17, c.1, N. di a. del c.g.c., le ragioni sviluppate dal giudice di primo grado nei punti 1.5 (p. 29 e ss) e 4.2.
(p.35 e ss), in punto, rispettivamente, di ammissibilità e decisività delle fonti di prova.
Quest’ultime trovano fondamento in trascrizioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, in parte contenute nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari del Tribunale di Termini Imerese n. 647 del 2022, concernenti gli odierni appellanti, i cui contenuti integrali erano stati messi a disposizione di NO, TA e IT dalla Procura EPPO all’atto della conclusione delle indagini preliminari con nota n.
46/2021 RGNR MOD 21 EPPO del 07.10.2022, versata in atti del presente giudizio.
Quanto all’ammissibilità di tali fonti di prova, nel confermare che non si tratta di intercettazioni acquisite illegalmente e che, pertanto, non può applicarsi l’art. 271 del c.p.p., il Collegio osserva che la generale e consolidata ammissibilità di ‘prove atipiche’ come quelle in parola nel processo contabile – anche in ragione del principio di circolarità della prova - è ormai generalmente riconosciuta (v. ex plurimis, Sez. app.
Siciliana, sent. n. 17, 22 e 37 del 2025), in particolare con riferimento proprio ad intercettazioni (V. Sez. App. Siciliana, n. 22 del 2025), anche qualora dichiarate inutilizzabili ex art. 270 c.p.p. (sul punto: Sez. I, n.
150 del 2024 e Sez. II nn. 119 e 181 del 2025).
Sul contenuto di tali intercettazioni telefoniche e documentali si è sviluppato – come risulta dagli atti di causa – un ampio contraddittorio tra le parti, presupposto necessario per la loro valutabilità da parte del giudice, realtà che priva di pregio la contestazione della mancata disponibilità dell’intero complesso delle intercettazioni in originale che avrebbe impedito un la difesa delle parti.
I contenuti probatori delle intercettazioni sono, inoltre, rilevanti, in quanto riferibili al fascicolo CI, come risulta dai riferimenti contenuti a pag. 610 dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n.
647 del 2022, nel passaggio nel quale NO e IT individuano la pratica 251 riferita a CI (prog. 463 – RI 1258/18 Linea 10808)
e nell’affermazione di TA che stavano trattando la pratica CI
(prog. 703 – RI 1258/18 Linea 10808)
Occorre sottolineare, al riguardo, che le risultanze probatorie delle trascrizioni delle intercettazioni – della cui esistenza e modo di essere il pm ha dato prova documentale, seppur atipica nel presente giudizio
- avrebbero potuto esser agevolmente contestate dalle parti che, secondo un principio di prossimità alla prova (art. 94, c.1., c.g.c.),
avevano conseguito la disponibilità di tutte le registrazioni sin dal 07 ottobre 2022, data del loro deposito da parte del Procuratore europeo.
Per quanto precede, il primo motivo della difesa NO, col quale si è contestata l’assenza della prova della condotta illecita in quanto fondata soltanto sulla mera trascrizione di brani di intercettazioni, è infondato e va respinto.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l’acquisizione dell’intera documentazione afferente alla pratica CI, e delle ricordate intercettazioni ambientali e telefoniche, rappresentano una solida base probatoria sulla quale il giudice di primo grado ha fondato la condanna degli odierni appellanti. Al riguardo, il Collegio intende far proprie e confermare, ai sensi dell’art. 39, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17, c.1, N. di a. del c.g.c., le ragioni esposte dal punto 4.2. al punto 4.5. della condanna degli appellanti NO, TA e IT, in quanto né l’appello principale proposto dai sigg.ri TA e IT, né l’appello incidentale proposto dal sig. NO contengono difese o eccezioni capaci di disarticolare il corretto e razionale iter motivazionale dell’impugnata sentenza.
3.- Sono infatti infondati i motivi formulati dalle difese TA, IT e NO con i quali si è contestata l’insussistenza del nesso causale tra le condotte ascritte e l’evento (terzo motivo TA-IT e secondo motivo NO) e la mancanza di prova del dolo (primo motivo TAIT e terzo motivo NO).
Le argomentazioni svolte al riguardo dalle difese si presentano sostanzialmente sovrapponibili, il chè ne consente per ragioni di sinteticità una trattazione congiunta.
3.1.- Le difese degli appellanti, come precisato nella parte in fatto, escludono la sussistenza del nesso causale essenzialmente sulla base dell’ammissibilità di un soccorso istruttorio e del fatto che l’aiuto pubblico sarebbe comunque spettato al sig. CI.
I motivi sopra sintetizzati non hanno pregio.
Com’è noto, l’accertamento del nesso di causalità, nel caso di condotte commissive, viene condotto attraverso un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di verifica della sussistenza o meno dell’evento (teoria della condicio sine qua non)
quale conseguenza ‘normale’, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, della condotta considerata (teoria della c.d.
‘regolarità causale’).
Verificata la causalità materiale, occorre alla stregua dell’art. 1223 c.c.
accertare la c.d. ‘causalità giuridica’, ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, sempre secondo il criterio della regolarità causale (normale effetto della condotta), valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, ossia del ‘più probabile che non’
A tale stregua, nel caso in esame, se si eliminassero mentalmente le condotte di sostituzione e di successiva integrazione della documentazione, l’istanza CI sarebbe stata irricevibile e/o inammissibile, con conseguente impossibilità di erogare il finanziamento al CI.
In tale prospettiva, proprio la scelta operata dagli odierni appellanti di non attivare alcuna legale forma procedimentale di ‘sanatoria’ della pratica CI, ma di procedere, quantomeno praeter, se non più propriamente contra legem, ad una alterazione della documentazione istruttoria, dimostra la patente violazione degli obblighi di servizio loro incombenti e l’illiceità amministrativa elle loro condotte.
Sul punto va confermata l’inapplicabilità al caso in esame dell’istituto del c.d. soccorso istruttorio, anche in ragione di quanto disposto con DDG n. 42665 di prot. del 01.09.2017 recante “PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 4.1. Ricevibilità, ammissibilità, e valutazione criteri di selezione. Disposizioni operative”.
La disciplina del soccorso istruttorio, peraltro, deve comunque trovare coordinamento con quella della ragionevole durata dei tempi procedimentali (art. 2, l.n. 241 del 1990 e s.m.i.), che impone nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, nonché con i principi d’autoresponsabilità degli istanti e soprattutto di par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 13/06/2025, n. 5165).
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “Nella materia della redistribuzione delle risorse pubbliche, l'istituto del soccorso istruttorio soggiace a un'applicazione ancora più rigorosa di quanto avvenga nelle gare pubbliche, considerando che nelle procedure di finanziamento, nelle quali la P.A. "distribuisce risorse", prevale la norma generale più restrittiva, a tutela della par condicio dei concorrenti che hanno interesse a ottenere il finanziamento, con conseguente limitazione della possibilità di integrare ex post la domanda, prevalendo nelle procedure selettive in generale il necessario rispetto del principio della parità di trattamento, con eventuale ammissione della sola regolarizzazione (della domanda)
e mai dell'integrazione documentale. Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono, dunque, tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (ex plurimis, v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 19/05/2025, n. 9493).
Quanto, infine, alla considerazione secondo la quale l’aiuto pubblico sarebbe comunque spettato al CI, anche in questo caso l’argomento non ha pregio in quanto sconta l’impossibilità di dimostrare che senza le condotte contestate agli odierni appellanti si sarebbe superata la preclusione dell’inammissibilità causata dall’assenza di documentazione prevista a pena di irricevibilità o inammissibilità della domanda.
Concludendo sul punto, il Collegio osserva che tutte le argomentazioni difensive spese per dimostrare la mancanza del nesso di causalità tra le condotte ascritte agli odierni appellanti ed il danno loro contestato non rappresentano altro che la mera prospettazione di un decorso causale alternativo (soccorso istruttorio; l’aver in ogni caso diritto al contributo) del tutto ipotetico e come tale privo del necessario fondamento probatorio.
Per quanto precede, anche i motivi esaminati sono privi di pregio e vanno respinti.
3.2. – Le difese, come detto, hanno contestato anche la sussistenza del titolo soggettivo doloso delle condotte ascritte agli odierni appellanti
(primo motivo TA – IT; terzo motivo NO).
A rendere infondate le difese, in aggiunta alla dimensione di rilevanza penale delle condotte contestate agli odierni appellati, contribuiscono anche le risultanze della documentazione in atti, e soprattutto gli stralci di intercettazioni da cui risulta, in particolare:
- una piena consapevolezza da parte dei sigg.re NO, TA e IT delle ragioni della irricevibilità e inammissibilità dell’istanza CI, dovuta a significative ed esiziali carenze documentali della domanda originariamente presentata;
- l’adozione da parte dei predetti della scelta di sostituire tutta la domanda, di inserire i documenti necessari e, nel corso dell’istruttoria, di continuare ad integrare la domanda man mano che le carenze si evidenziavano, dimostrando in tal modo una ferma determinazione e una ripetitività delle condotte illecite che, da possibili comportamenti anomali, divengono invece regola stabile dell’agire, dimostrando l’intenzionalità dell’azione e dei suoi risultati;
- la consapevolezza di porsi al di là di ogni forma procedimentale amministrativa ammessa dalla legge o dal bando, con l’effetto di sottrarre alla par condicio procedimentale la pratica CI, realtà che costituisce il contesto illecito nel quale hanno posto in essere le condotte gli odierni appellanti.
Al riguardo il Collegio osserva che risponde ad un criterio di razionalità, infatti, ritenere che un agente pubblico, attesa la sua preparazione professionale (anche se di base) si renda conto – e quindi si rappresenti - che, violando i propri obblighi di servizio, si pone in una situazione di illegalità dell’agire che indizia fortemente di dolo il suo operare, salvo elementi che dimostrino un decorso intenzionale differente – non sussistenti nel caso in esame -, rimanendo comunque irrilevanti gli eventuali ‘moventi’ personali (assenza di interessi personali locupletativi) in quanto l’oggetto del dolo è il danno e non la finalità personale dell’agente.
Per quanto riguarda più specificamente la dimostrazione nel caso in esame della volontà dell’evento dannoso in capo agli appellanti, occorre premettere che nella responsabilità amministrativa, soprattutto quando – come nel caso in esame – si tratti di un’attività procedimentalizzata, nell’ambito della quale gli effetti provvedimentali ed economico-finanziari delle scelte operate dagli agenti pubblici sono previsti direttamente dalla legge, l’evento dannoso (danno emergente o valore perduto) si caratterizza più come un effetto giuridico diretto e
‘normale’ – nel senso di previsto dalla norma - della decisione adottata in violazione degli obblighi di servizio.
In altri termini: una volta compiuta la manifestazione di volontà che costituisce la scelta amministrativa (nel caso in esame, l’illecita integrazione documentale) è la stessa legge procedimentale che ne determina la conseguenza economico-patrimoniale (illecita erogazione) quale conseguenza legale necessaria, e non probabile o possibile.
In tale prospettiva, a fronte del carattere normalmente dannoso per l’ER di un comportamento fornito del requisito formale della corrispondenza alle note descrittive di una violazione di obblighi di servizio, l'esperienza insegna che l’agente pubblico che abbia realizzato, coscientemente e volontariamente, un comportamento del genere, avrà avuto di regola, l'intenzione di realizzare anche proprio quelle conseguenze patrimoniali negative per l’ER che sono le conseguenze di legge della scelta amministrativa contra ius e contra legem. Infatti, “Quanto maggiore è la probabilità del verificarsi di una conseguenza/evento, più verosimile è che questo evento sia previsto e più grande è la probabilità che l’evento sia intenzionale.” (Sez. giur.
App. Siciliana, n. 30 del 2025).
In tale prospettiva, solo ove si profili un elemento da cui possa dedursi l'assenza di questa componente del dolo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di una deviazione rispetto al risultato cui condurrebbe l'applicazione della massima esperienza.
Per quanto precede, nel caso in esame, è da considerarsi conseguenza normalmente e ragionevolmente prevedibile che, alterando la documentazione in atti, e con ciò rendendo ammissibile
(sostituzione del preventivo) e positivamente valutabile una domanda che invece era inammissibile, si siano previste e volute determinare –
con l’abbrivio della legge - sia l’indebito accoglimento della stessa, sia
– e come effetto appunto direttamente previsto dalla legge - la conseguente illecita elargizione di somme di denaro pubblico.
Infatti, atteso lo scopo della procedura, ossia quella di far conseguire a terzi un finanziamento dalla p.a., l’erogazione da parte della Regione Siciliana di tale beneficio economico al CI – nonostante l’inammissibilità della domanda – rappresenta una conseguenza patrimoniale negativa ‘normale’ delle condotte contestate agli odierni appellanti, rimanendo ragionevolmente preponderante l’evidenza che il danno che deriva dalle condotte contestate agli odierni appellanti è stato da questi intenzionalmente voluto.
Per quanto precede, il Collegio ritiene che gli elementi indiziari sopra richiamati, secondo i criteri inferenziali della normalità/regolarità e della razionalità, convergono nella dimostrazione del dolo (concordanza),
come previsione e volizione del danno cagionato, dei sig.ri NO TA e IT in modo possibile e verosimile (gravità), e sono tali
(precisione) che la conseguenza – secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella di esprimere una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica e un’univoca volontarietà del suo evento dannoso.
3.3.- La sussistenza della natura dolosa delle condotte imputate agli odierni appellanti esclude, pertanto, la possibilità di applicazione di qualsiasi potere riduttivo dell’addebito (quinto motivo TA-IT e quarto motivo NO) anche successivamente all’entrata in vigore della novella dell’art. 1 della l.n. 20 del 1994 e s.m.i. recata dall’art. 1, c. 1, lett. a) della l.n. 1 del 2026, entrata in vigore il 22.01.2026.
3.4.- Infine, privo di pregio si rivela anche il quarto motivo d’appello della difesa TA – IT, che nega l’esistenza del danno erariale vista la sospensione dei pagamenti.
Come correttamente rilevato dal giudice di primae curae, la consistenza del danno, posta in dubbio dai convenuti TA e IT, risulta confermata nell’importo di euro 106.345,00, dall’allegato 7 e 9 alla nota n.748081 del 27 dicembre 2023 della G.d.F., oltre che dal provvedimento dell’AGEA prot. 2023.0008970 del 7 febbraio 2023, con cui l’organismo pagatore, in via cautelare, ha sospeso ulteriori erogazioni – e non quelle oggetto del presente giudizio, già erogatre -
in favore della ditta CI, fino all’importo contestato.
Per quanto precede, definitivamente pronunciando, il Collegio rigetta gli appelli TA, IT e NO e conferma la sentenza di condanna nei loro confronti.
4.- Del pari si rivela infondato l’appello del Procuratore regionale proposto contro il sig. CI, con il quale si contesta il rigetto delle domande definite ‘subordinate’ e variamente qualificate come di
“indebito arricchimento” o di “arricchimento senza causa” per ragioni di merito, piuttosto che per difetto di giurisdizione, invocando sul punto SU n. 33954 del 2023, nonché il principio di concentrazione delle tutele, non merita favorevole scrutinio per le ragioni che seguono.
Al riguardo, sarà utile ricostruire la causa petendi ed il petitum della domanda articolata dal pm in n. 11 righe della citazione in primo grado in primo grado (pag. 48) con riferimento alla responsabilità del sig.
CI quale percettore del finanziamento: “Del danno in discorso deve rispondere anche il percettore, il quale ha incassato indebitamente delle somme non spettanti e successivamente non ha eseguito i lavori per i quali dette somme erano state assegnate.
Sul punto va osservato che D.R.S. n. 1752 del 11/06/2020, notificato tramite raccomandata in data 19/06/2020 al CI riconosceva un termine di 24 mesi per l’esecuzione dei lavori. Poiché la richiesta di proroga è pervenuta all’IPA in data 13/06/2023 e assunta al prot. n.
23270 del 14/06/2023 ne consegue che il termine per l’esecuzione dell’opera era irrimediabilmente spirato senza la stessa fosse eseguita sicché quanto ricevuto deve essere restituito. Ne consegue che il percettore non ha titolo per trattenere quanto ricevuto che deve pertanto essere restituito all’ente creditore.”.
Successivamente, a pag. 64 dell’atto di citazione veniva specificato che “…i percettori sono convenuti nel presente giudizio, con richiesta di condanna al pagamento in solido di quanto indebitamente percepito.”.
Concludendo, a pag. 71, il pm citava in giudizio tra gli altri, anche il sig.
CI, “per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 106.345,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.”.
Come risulta per tabulas, pertanto, nessuna “domanda subordinata”,
né di “indebito arricchimento”, nè “arricchimento senza causa”, è stata articolata dal pm nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Né esistono in citazione prospettazioni di autonome causae petendi che le sostengano, avendo le due domande certamente un’unica finalità solidaristica, ma presupposti oggettivi e soggettivi totalmente diversi tra loro e rispetto a una domanda di risarcimento danno.
Il giudice di primo grado, nell’esercizio corretto della propria discrezionalità interpretativa circa i contenuti della domanda e la sua qualificazione giuridica – atteso che gli unici fatti allegati, unitamente alle deduzioni di elementi probatori, concernevano una domanda conclusiva di risarcimento di danno erariale per tutti i convenuti in primo grado – ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e ricostruttivi, che quella proposta contro il sig. CI fosse una domanda di risarcimento di danno erariale e l’ha correttamente ritenuta infondata.
Soltanto con l’appello il Procuratore regionale ha precisato le proprie domande, facendo riferimento specifico allo spostamento patrimoniale senza causa, che fonda l’azione d’arricchimento, prospettando in tal modo per la prima volta in appello una questione di giurisdizione.
Ma tali azioni, non proposte in primo grado, in appello rappresentano domande nuove, come tale inammissibili, ai sensi dell’art. 193 c.g.c.
E’ pertanto priva di fondamento la conclusione del Procuratore regionale quando afferma che, alla stregua del principio di concentrazione delle tutele ed in forza dei principi espressi da SU n.
33954 del 2023 “il giudice di primo grado, ritenuti insussistenti i presupposti dell’azione principale risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, viene in soccorso dell’attore allorquando la condotta controversa non si caratterizza per l’elemento soggettivo”.
Manca, infatti, nel caso in discussione, anche la stessa proposizione della domanda che, com’è noto, è un presupposto d’esistenza del processo, senza la quale nemmeno si pone il tema della giurisdizione o un problema di concentrazione delle tutele (art. 3, c.g.c).
Per quanto precede, il Collegio respinge l’appello del Procuratore regionale.
5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio rigetta l’appello principale proposto dai sig.ri IT e TA, e l’appello incidentale proposto dal sig. NO; dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana; e per l’effetto conferma la condanna in solido dei sigg. NO LO, TA MA, IT SE al pagamento in solido nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 106.345,00 oltre accessori, così come determinati nell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando:
- rigetta l’appello principale proposto dai sig.ri IT e TA, e l’appello incidentale proposto dal sig. NO;
- dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- e per l’effetto conferma la condanna in solido dei sigg. NO LO, TA MA, IT SE al pagamento in solido nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 106.345,00 oltre accessori, così come determinati nell’impugnata sentenza;
- le spese di giustizia sono liquidate in euro 144,00
(Centoquarantaquattro/00 euro) a carico dei soccombenti, in solido tra loro.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12.02.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. RC Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 03/03/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente