Art. 33.
In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18, il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.
In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18, il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.