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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 605/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200014305780000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dalla Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, dall'Avv.to Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 299 2020 00143057 80 000, notificata in data 16 novembre 2022, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 187,48
a titolo di mancato pagamento della Tasse Automobilistiche anno 2017 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione, omessa notifica dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese processuali.
Nessuno si costituiva, l'ADER non risulta ritualmente chiamata in causa.
Risulta la ricevuta dell'invio del ricorso, alla sola Regione Sicilia.
All'udienza di trattazione il Giudice pone la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
E' infondata la contestazione attorea circa la omessa notifica dell'avviso di accertamento.
La Corte rileva che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015, la tassa automobilistica regionale
è dovuta dai residenti in [...]alla scadenza.
La Regione Sicilia - mancando il pagamento - è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2- bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui «.....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa comporta l'automatica iscrizione a ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori da parte della Regione Sicilia che non è vincolata ad emettere un accertamento.
Tanto rende infondata la contestazione attorea circa la nullità degli atti opposti per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta.
Tanto premesso la cartella impugnata è stata emessa a seguito della trasmissione del ruolo 2020/002235
(reso esecutivo il 30.7.2020) avvenuta in data 10.9.2020. Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che i ruoli da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame fu “ Ruolo n. 2020/002235, reso esecutivo in data 30-07-2020. Consegnato il 10-09-2020 (si veda pag. 5 della cartella), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre 2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta e notificata il 16.11.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017, deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
AP, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 605/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200014305780000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dalla Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, dall'Avv.to Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 299 2020 00143057 80 000, notificata in data 16 novembre 2022, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 187,48
a titolo di mancato pagamento della Tasse Automobilistiche anno 2017 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione, omessa notifica dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese processuali.
Nessuno si costituiva, l'ADER non risulta ritualmente chiamata in causa.
Risulta la ricevuta dell'invio del ricorso, alla sola Regione Sicilia.
All'udienza di trattazione il Giudice pone la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
E' infondata la contestazione attorea circa la omessa notifica dell'avviso di accertamento.
La Corte rileva che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015, la tassa automobilistica regionale
è dovuta dai residenti in [...]alla scadenza.
La Regione Sicilia - mancando il pagamento - è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2- bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui «.....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa comporta l'automatica iscrizione a ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori da parte della Regione Sicilia che non è vincolata ad emettere un accertamento.
Tanto rende infondata la contestazione attorea circa la nullità degli atti opposti per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta.
Tanto premesso la cartella impugnata è stata emessa a seguito della trasmissione del ruolo 2020/002235
(reso esecutivo il 30.7.2020) avvenuta in data 10.9.2020. Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che i ruoli da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame fu “ Ruolo n. 2020/002235, reso esecutivo in data 30-07-2020. Consegnato il 10-09-2020 (si veda pag. 5 della cartella), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre 2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta e notificata il 16.11.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017, deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
AP, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico