Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che, ai sensi della normativa regionale siciliana, la Regione è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica, senza necessità di emettere un preventivo avviso di accertamento. Pertanto, la contestazione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento è infondata.

  • Rigettato
    Decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione

    La Corte rileva che, a causa delle disposizioni emergenziali COVID-19 (in particolare l'art. 68, comma 4-bis, del D.L. 18/2020), i termini di prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione sono stati prorogati. Poiché il ruolo è stato reso esecutivo nel 2020 e consegnato nel settembre 2020, e la cartella è stata notificata nel novembre 2022, il termine di prescrizione si è spostato al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, la notifica è avvenuta prima della scadenza del termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 72
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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